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Document 32009R0206

Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009 , relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 77 del 24.3.2009, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogato da 32019R2122

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/206/oj

24.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/1


REGOLAMENTO (CE) N. 206/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2009

relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 17, paragrafo 7,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 97/78/CE stabilisce controlli veterinari di determinate scorte di prodotti di origine animale introdotti nella Comunità e provenienti da paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, gli Stati membri provvedono affinché nessuna partita proveniente da un paese terzo venga introdotta nella Comunità senza essere sottoposta agli adeguati controlli veterinari (controlli sistematici), e affinché le partite siano introdotte nella Comunità attraverso i posti d'ispezione frontalieri.

(3)

A norma dell'articolo 16 della direttiva 97/78/CE, tali requisiti non si applicano ai prodotti che sono contenuti nei bagagli personali di viaggiatori e sono destinati al loro consumo personale, purché la quantità trasportata non superi una quantità da definire in conformità con la procedura descritta nella direttiva. Inoltre, tali requisiti non si applicano a prodotti che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e la quantità spedita non superi una quantità da definire in conformità con la procedura descritta nella direttiva.

(4)

La decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma della direttiva 91/496/CEE e della direttiva 97/78/CE del Consiglio (4), elenca i prodotti di origine animale che devono essere sottoposti a controllo veterinario presso i posti d'ispezione frontalieri.

(5)

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (5), stabilisce un limite di peso di 1 kg per l'esenzione dai controlli veterinari sistematici dei prodotti destinati al consumo umano provenienti da paesi autorizzati o da parti di tali paesi. Tale articolo stabilisce inoltre i limiti di peso per altri prodotti specifici di origine animale introdotti in Danimarca e provenienti, tra l'altro, dalla Groenlandia e dalle Isole Færøer, ed inoltre per alcuni pesci provenienti dalla Russia e introdotti in Finlandia e in Svezia.

(6)

L'allegato II della decisione 2007/275/CE elenca i prodotti composti esenti da controlli veterinari. Anche questi prodotti dovrebbero essere esenti da controlli veterinari sistematici quando formino parte del bagaglio dei viaggiatori e siano destinati al loro consumo personale o quando formino oggetto di piccole spedizioni inviate a privati.

(7)

I requisiti e, in particolare, i limiti di peso per l'introduzione di partite di prodotti di origine animale per il consumo personale sono pertanto stabiliti in vari testi legislativi. Tali requisiti, tuttavia, debbono essere facilmente comprensibili per le autorità incaricate del loro rispetto, per i viaggiatori e per il pubblico in generale. Occorre pertanto semplificare e riunire in un regolamento i tipi e le quantità di prodotti di origine animale che possono essere esentati dai controlli veterinari cui sono soggette le importazioni commerciali.

(8)

Nello stabilire le misure che disciplinano l'introduzione di questi prodotti, occorre sempre tenere conto del possibile rischio d'introdurre malattie animali nella Comunità mediante l'introduzione di prodotti di origine animale. Il livello di rischio per la salute animale varia in funzione di diversi fattori, come il tipo di prodotto, la specie animale dalla quale si ottiene e la probabilità che sia presente un agente patogeno.

(9)

Una delle malattie più pericolose che potrebbero essere potenzialmente introdotte nella Comunità è l'afta epizootica. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato il rischio d'introduzione di questa malattia nella Comunità. La sua valutazione mostra chiaramente che l'introduzione di carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattiero-caseari sono possibili vettori di entrata del virus dell'afta epizootica nella Comunità.

(10)

Per evitare l'introduzione di queste malattie, la Comunità ha stabilito, già da molti anni, un insieme completo di norme che disciplinano le importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale per scopi commerciali.

(11)

Il regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione (6) stabilisce misure relative all'importazione di carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattiero-caseari per il consumo personale. Conformemente a questo regolamento, i viaggiatori non possono introdurre nella Comunità carne e prodotti a base di carne né latte e prodotti lattiero-caseari che non siano pienamente conformi alle norme comunitarie sulle importazioni commerciali.

(12)

Questo principio dev'essere mantenuto in futuro per garantire che la Comunità rimanga immune dall'afta epizootica. La quantità di carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattiero-caseari trasportata dai viaggiatori che dovrebbe essere esentata dai controlli veterinari sistematici alle frontiere stabiliti dalla direttiva 97/78/CE dovrebbe essere quindi fissata a zero.

(13)

Le misure previste nel presente regolamento devono essere applicate fatta salva la legislazione veterinaria della Comunità destinata a controllare ed eradicare le malattie animali o relativa a determinate misure di protezione.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento devono essere applicate fatto salvo quanto disposto nella normativa di attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatica mediante il controllo del loro commercio (7).

(15)

È inoltre opportuno garantire che le informazioni relative ai controlli veterinari e alle norme applicabili all'introduzione di prodotti di origine animale sia messa a disposizione dei viaggiatori e del pubblico in generale.

(16)

Si ritiene che alcuni paesi terzi, considerando la loro prossimità geografica e la loro situazione in materia di salute animale, presentino un rischio minimo per le condizioni di salute animale nella Comunità. Pertanto, limitate quantità di carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattiero-caseari provenienti da questi paesi devono continuare ad essere esentati dai controlli veterinari sistematici.

(17)

Inoltre, alcuni paesi terzi vicini hanno stipulato accordi specifici con la Comunità per quanto riguarda aspetti pertinenti della legislazione comunitaria veterinaria.

(18)

L'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio dei prodotti agricoli (8) è stato modificato per quanto riguarda il commercio dei prodotti agricoli. In conseguenza di tali modifiche, i controlli veterinari sulle relative partite provenienti dalla Svizzera sono cessati a partire dal 1o gennaio 2009.

(19)

Secondo quanto stabilito dalla decisione 2007/658/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, relativa alla conclusione di un accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (9), anche i controlli veterinari sulle relative partite provenienti dal Liechtenstein sono cessati a partire dal 1o gennaio 2009.

(20)

Le scorte personali di prodotti di origine animale in quantità inferiori a un limite determinato provenienti dai paesi terzi che hanno stipulato accordi specifici con la Comunità europea, comprendenti Andorra, il Liechtenstein, la Norvegia, San Marino e la Svizzera, devono pertanto continuare ad essere esentate dai controlli veterinari sistematici previsti nella direttiva 97/78/CE. Per garantire l'adeguata comunicazione di informazioni esatte ai viaggiatori, in tutto il materiale pubblicitario relativo deve essere indicato che questi paesi terzi sono paesi esentati.

(21)

In generale, la situazione zoosanitaria della Croazia rappresenta un rischio zoosanitario minimo per la Comunità. I prodotti di origine animale in quantità inferiori a un limite determinato che costituiscano parte del bagaglio dei viaggiatori o che formino oggetto di piccole spedizioni ai consumatori dalla Croazia devono rimanere esentati dai controlli veterinari sistematici previsti dalla direttiva 97/78/CE. Per garantire la corretta informazione dei passeggeri, la Croazia deve essere indicata come paese esentato in tutto il materiale pubblicitario pertinente stabilito dal presente regolamento.

(22)

Tuttavia, considerando l'attuale situazione della peste suina classica in Croazia, la carne di maiale e i prodotti a base di carne di maiale potrebbero comportare un possibile rischio zoosanitario per l'UE. Per fronteggiare questo problema, la Croazia ha accettato di adottare misure atte a garantire che tali prodotti destinati alla Comunità e trasportati dai viaggiatori o inviati per posta a privati non escano dal suo territorio nel caso in cui vi sia un focolaio di peste suina classica.

(23)

È inoltre opportuno chiarire che le disposizioni che si applicano ad alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano devono anche applicarsi ai prodotti destinati all'alimentazione di animali da compagnia, per evitare che i viaggiatori o i consumatori eludano le norme stabilite dal presente regolamento.

(24)

Deve continuare ad essere chiaramente disincentivata l'introduzione nella Comunità di partite di prodotti di origine animale a carattere non commerciale che non sono conformi ai requisiti sanitari comunitari senza la previa autorizzazione veterinaria. Gli Stati membri devono pertanto imporre costi e sanzioni, nella misura necessaria, compresi i costi di eliminazione dei prodotti, alle persone ritenute responsabili di violazione delle norme sull'introduzione nella Comunità di prodotti di origine animale.

(25)

Gli Stati membri devono continuare a fornire informazioni adeguate alla Commissione sui meccanismi che hanno posto in essere per garantire il rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento. Le informazioni fornite possono inoltre essere utilizzate per rivedere le norme stabilite nel presente regolamento.

(26)

Al fine di garantire che le informazioni sui requisiti relativi all'introduzione nella Comunità di prodotti di origine animale vengano effettivamente fornite ai viaggiatori e al pubblico in generale, gli Stati membri e gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri devono richiamare l'attenzione del pubblico in generale e dei passeggeri trasportati nella Comunità su tali requisiti.

(27)

Tenendo conto delle difficoltà che s'incontrano nel raccogliere informazioni riguardanti i depositi postali, è opportuno dare agli Stati membri più tempo per presentare queste informazioni.

(28)

A fini di coerenza e di chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno modificare l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 136/2004 e abrogare il regolamento (CE) n. 745/2004.

(29)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce norme relative all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale a carattere non commerciale che formano parte del bagaglio dei viaggiatori o formano oggetto di piccole spedizioni a privati o sono ordinate a distanza (ad esempio per posta, telefono o Internet) e sono consegnate al consumatore.

2.   Il presente regolamento non si applica alle scorte personali provenienti da Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera. Il presente regolamento non si applica inoltre alle scorte personali di prodotti della pesca provenienti dalle isole Færøer e dall'Islanda. Per garantire l'adeguata comunicazione di informazioni esatte ai viaggiatori, in tutto il materiale pubblicitario relativo deve essere indicato che questi paesi terzi sono paesi esentati.

3.   Il presente regolamento si applica fatta salva la legislazione veterinaria comunitaria destinata a controllare ed eradicare le malattie animali o relativa a determinate misure di protezione.

4.   Il presente regolamento si applica fatte salve le norme applicabili in materia di certificazione contenute nella legislazione di attuazione del regolamento (CE) n. 338/97.

Articolo 2

Norme sull'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale

1.   Le scorte personali di prodotti di origine animale, per il consumo umano personale, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE, non sono soggette alle norme stabilite al capitolo I di tale direttiva, a condizione che esse appartengano a una o più delle seguenti categorie:

a)

prodotti elencati nella parte 1 dell'allegato I e non soggetti all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di zero chilogrammi;

b)

prodotti elencati nella parte 1 dell'allegato II e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi;

c)

prodotti della pesca eviscerati freschi o preparati o prodotti della pesca trasformati, nel senso dei punti 3.5, 3.6 o 7.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 20 chilogrammi o il peso di un pesce, se è superiore a questo limite;

d)

prodotti diversi da quelli menzionati alle lettere a), b) e c) o all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi.

2.   Le scorte personali di prodotti di origine animale destinati all'alimentazione di animali da compagnia non sono soggette alle norme stabilite al capitolo I della direttiva 97/78/CE, a condizione che esse appartengano a una o più delle seguenti categorie:

a)

prodotti elencati nella parte 2 dell'allegato I e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di zero chilogrammi;

b)

prodotti elencati nella parte 2 dell'allegato II e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi.

3.   In deroga a quanto disposto al paragrafo 1, lettere a), b) e d), e al paragrafo 2, le scorte personali di prodotti di origine animale provenienti dalla Croazia, dalle isole Færøer, dalla Groenlandia o dall'Islanda non sono soggette alle norme stabilite al capitolo I della direttiva citata, a condizione che esse appartengano a una o più delle seguenti categorie:

a)

prodotti elencati nell'allegato I non soggetti all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi;

b)

prodotti elencati nell'allegato II e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi;

c)

prodotti diversi da quelli menzionati nel presente articolo, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, lettere a) e b), o nell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi.

Articolo 3

Informazioni che gli Stati membri devono fornire ai viaggiatori e al pubblico in generale

1.   Gli Stati membri garantiscono che in tutti i punti di entrata nella Comunità si richiami l'attenzione dei viaggiatori provenienti da paesi terzi sulle condizioni veterinarie applicabili alle scorte personali introdotte nella Comunità.

2.   Le informazioni fornite ai viaggiatori conformemente al paragrafo 1 comprendono almeno le informazioni contenute in uno dei manifesti di cui all'allegato III, presentate su grandi cartelloni collocati in posti ben visibili.

3.   Gli Stati membri possono integrare tali informazioni con informazioni aggiuntive, comprendenti:

a)

le informazioni indicate nell'allegato IV;

b)

informazioni adeguate alle condizioni locali, e con le disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 97/78/CE.

4.   Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dovranno essere redatte in:

a)

almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'introduzione nella Comunità;

b)

una seconda lingua ritenuta opportuna dall'autorità competente; la seconda lingua può essere quella utilizzata nel paese vicino ovvero, nel caso degli aeroporti e dei porti, la lingua che utilizzano con maggiore probabilità i passeggeri che sbarcano.

Gli Stati membri garantiscono che il pubblico in generale sia informato sui requisiti relativi all'introduzione nella Comunità dei prodotti di origine animale che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati o che sono ordinati a distanza dai consumatori finali.

Articolo 4

Informazioni che devono fornire ai clienti gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri e i servizi postali

Gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri, compresi gli operatori portuali ed aeroportuali e le agenzie di viaggi, nonché i servizi postali, richiameranno l'attenzione dei loro clienti sulle norme stabilite nel presente regolamento, in particolare fornendo le informazioni di cui agli allegati III e IV, come previsto all'articolo 3.

Articolo 5

Controlli

1.   Le autorità competenti e quelle che effettuano i controlli ufficiali, in collaborazione con gli operatori portuali ed aeroportuali e con gli operatori responsabili di altri punti d'entrata di scorte personali di prodotti di origine animale organizzano controlli efficaci nei punti d'entrata nella Comunità.

2.   I controlli previsti al paragrafo 1 saranno destinati a individuare la presenza di scorte personali di prodotti di origine animale e a verificare il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 2.

3.   I controlli previsti al paragrafo 1 possono essere organizzati sulla base di una valutazione dei rischi, utilizzando, ove ritenuto necessario dall'autorità competente dello Stato membro, efficaci metodi di rilevamento quali apparecchi di scansione e cani addestrati, per passare al vaglio un volume ingente di bagagli personali allo scopo di individuare la presenza di scorte personali di prodotti di origine animale.

Articolo 6

Sanzioni

1.   Le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali:

a)

identificano le scorte personali che violano le norme stabilite dal presente regolamento;

b)

sequestrano e distruggono tali scorte in conformità con la legislazione nazionale.

2.   Le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali potranno imporre costi o sanzioni alle persone responsabili di scorte personali che violano le norme stabilite dal presente regolamento.

3.   Gli Stati membri garantiscono che la legislazione nazionale applicabile per il sequestro e la distruzione delle scorte personali identifichi le persone fisiche o giuridiche responsabili per i costi di distruzione di tutte le scorte personali sequestrate.

Articolo 7

Obblighi relativi alla presentazione di relazioni

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione ogni anno una relazione comprendente le informazioni pertinenti relative alle misure adottate allo scopo di rendere note e di far rispettare le norme stabilite dal presente regolamento e i relativi risultati.

2.   La relazione avrà la forma di una tabella completata secondo quanto stabilito all'allegato V e sarà presentata il primo giorno del mese di maggio nell'anno che segue immediatamente la conclusione di ciascun periodo annuale di notifica. Il periodo di notifica va dal 1o gennaio al 31 dicembre.

Articolo 8

Modifica

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 136/2004 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Norme specifiche per i prodotti che costituiscono parte del bagaglio di viaggiatori o che formano oggetto di piccole spedizioni a privati

I prodotti di origine animale che costituiscono parte del bagaglio di viaggiatori o che formano oggetto di piccole spedizioni a privati devono essere conformi ai requisiti posti dal regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione (10).

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 745/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intenderanno come fatti al presente regolamento secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato VII.

Articolo 10

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una tabella completata in conformità con quanto disposto all'allegato VI, invece di quanto disposto all'allegato V conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, per i periodi di notifica precedenti al 1o gennaio 2011, entro il primo giorno del mese di maggio nell'anno che segue immediatamente la conclusione di ciascun periodo annuale di notifica. Il periodo di notifica va dal 1o gennaio al 31 dicembre.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è applicabile dal 1o maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(4)  GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

(5)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

(6)  GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1.

(7)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(8)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(9)  GU L 270 del 13.10.2007, pag. 5.

(10)  GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1.».


ALLEGATO I

PARTE 1

Elenco dei prodotti di origine animale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Codice NC

Descrizione

Precisazioni e spiegazioni

ex capitolo 2

(0201-0210)

Carni e frattaglie commestibili

Escluse le cosce di rana (codice NC 0208 90 70)

0401-0406

Latte e derivati del latte

Tutti

0504 00 00

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi (diversi da quelli di pesci) freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati.

Tutti, esclusi gli involucri

1501 00

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelle delle voci 0209 o 1503.

Tutti

1502 00

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503.

Tutti

1503 00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati.

Tutti

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente.

Tutti

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue, preparazioni alimentari a base di tali prodotti.

Tutti

1602

Altre carni preparate o conservate, frattaglie o sangue.

Tutti

1702 11 00

1702 19 00

Lattosio e sciroppo di lattosio.

Tutti

ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto non contenenti cacao o che contengono una proporzione inferiore al 40 % in peso di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 % in peso di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove.

Solo le preparazioni contenenti carne o latte

ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, anche preparato.

Solo le preparazioni contenenti carne o latte

ex 1905 90

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao: ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli e prodotti simili.

Solo le preparazioni contenenti carne o latte

ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti del codice 2006.

Solo le preparazioni contenenti carne o latte

ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006.

Solo le preparazioni contenenti carne o latte

ex 2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata.

Solo le preparazioni contenenti carne o latte

ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate.

Solo le preparazioni contenenti carne o latte

ex 2105 00

Gelati, anche contenenti cacao.

Solo le preparazioni contenenti latte

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove.

Solo le preparazioni contenenti carne o latte


PARTE 2

Elenco di prodotti di origine animale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Codice NC

Descrizione

Precisazioni e spiegazioni

0511

Prodotti animali non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana

 

ex 2309

Preparazioni di un tipo utilizzato nell'alimentazione animale

Unicamente gli alimenti per animali domestici, gli articoli da masticare e le miscele di farine contenenti carne o latte

Note:

1.

Colonna 1: Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice debbano essere sottoposti a controlli veterinari e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, quest'ultimo è contrassegnato con «ex» (ad esempio ex 1901: sono da includere solo le preparazioni contenenti carne o latte).

2.

Colonna 2: La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «designazione delle merci» dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). Per ulteriori spiegazioni circa la portata precisa della tariffa doganale comune si rinvia alla modifica più recente di detto allegato.

3.

Colonna 3: Questa colonna fornisce dettagli in merito ai prodotti contemplati.


ALLEGATO II

PARTE 1

Scorte personali di prodotti di origine animale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici, purché tali prodotti:

i)

non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura;

ii)

siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e

iii)

la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

PARTE 2

Scorte personali di prodotti di origine animale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Alimenti speciali per animali da compagnia necessari per motivi medici, purché tali prodotti:

i)

non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura;

ii)

siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e

iii)

la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.


ALLEGATO III

(Gli avvisi si trovano al seguente indirizzo: http://CE.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html).

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ALLEGATO IV

Informazioni di cui agli articoli 3 e 4

Parte 1 — Opuscolo

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Teniamo le malattie infettive degli animali fuori dall'Unione europea!

I prodotti di origine animale possono veicolare agenti patogeni responsabili di malattie infettive degli animali

Considerato l'elevato rischio d'introduzione di malattie nell'Unione europea (UE), esistono procedure rigorose per l'importazione di alcuni prodotti di origine animale nell'UE. Queste procedure non si applicano ai movimenti di prodotti di origine animale tra i ventisette Stati membri dell'UE e i prodotti di origine animale provenienti da Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.

Tutti i prodotti di origine animale non conformi a queste norme devono essere consegnati all'ingresso nell'UE per essere ufficialmente eliminati. La mancata dichiarazione di questi prodotti può comportare un'ammenda o l'avvio di un procedimento giudiziario.

1.   Piccole quantità di carne e latte e prodotti lattiero-caseari (diversi dal latte in polvere per lattanti, dalle preparazioni alimentari per bambini e dagli alimenti speciali o alimenti speciali per animali da compagnia necessari per motivi medici)

Potete portare o inviare nell'UE solo scorte personali di carne o latte e prodotti lattiero-caseari (diversi dal latte in polvere per lattanti, dalle preparazioni alimentari per bambini e dagli alimenti speciali o alimenti speciali per animali da compagnia necessari per motivi medici) a condizione che esse provengano da Croazia, Isole Færøer, Groenlandia o Islanda e il loro peso non superi i 10 chilogrammi a persona.

2.   Latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici

Potete portare o inviare nell'UE solo scorte personali di latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici a condizione che:

esse provengano da Croazia, Isole Færøer, Groenlandia o Islanda e la loro quantità totale non superi i 10 chilogrammi a persona e i prodotti:

non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura,

siano prodotti di marca confezionati, e

la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

esse provengano da altri paesi (diversi da Croazia, Isole Færøer, Groenlandia o Islanda) e la loro quantità totale non superi i 2 chilogrammi a persona e i prodotti:

non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura,

siano prodotti di marca confezionati, e

la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

3.   Alimenti per animali da compagnia necessari per motivi medici

Potete portare o inviare nell'UE solo scorte personali di alimenti per animali da compagnia necessari per motivi medici a condizione che:

esse provengano da Croazia, Isole Færøer, Groenlandia o Islanda e la loro quantità totale non superi i 10 chilogrammi a persona e i prodotti:

non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura,

siano prodotti di marca confezionati, e

la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

esse provengano da altri paesi (diversi da Croazia, Isole Færøer, Groenlandia o Islanda) e la loro quantità totale non superi i 2 chilogrammi a persona e i prodotti:

non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura,

siano prodotti di marca confezionati, e

la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.

4.   Piccole quantità di prodotti della pesca per consumo umano personale

Potete portare o inviare nell'UE scorte personali di prodotti della pesca (compresi i pesci freschi, essiccati, cucinati, salati o affumicati e alcuni crostacei e molluschi, quali gamberetti, astici, cozze morte e ostriche morte) a condizione che:

il pesce fresco sia eviscerato,

il peso a persona dei prodotti della pesca non superi i 20 chilogrammi o il peso di un pesce, se supera tale limite.

Queste restrizioni non si applicano ai prodotti della pesca provenienti dalle isole Færøer o dall'Islanda.

5.   Piccole quantità di altri prodotti di origine animale per consumo umano personale

Potete portare o inviare nell'UE altri prodotti di origine animale, come ad esempio il miele, le ostriche vive, i molluschi vivi o le lumache, a condizione che:

essi provengano da Croazia, Isole Færøer, Groenlandia o Islanda e la loro quantità totale non superi i 10 chilogrammi a persona,

essi provengano da altri paesi (diversi da Croazia, Isole Færøer, Groenlandia o Islanda) e la loro quantità totale non superi i 2 chilogrammi a persona.

Preghiamo di notare che potete portare piccole quantità di prodotti di origine animale appartenenti a più di una delle cinque precedenti categorie (paragrafi 1-5) a condizione che esse siano conformi alle regole indicate in ciascuno dei rispettivi paragrafi.

6.   Quantità superiori di prodotti di origine animale

Potete portare o inviare nell'UE quantità superiori di prodotti di origine animale se sono conformi ai requisiti previsti per gli invii commerciali, comprendenti:

i requisiti di certificazione, secondo quanto stabilito nel corrispondente certificato veterinario ufficiale dell'UE,

la presentazione delle merci, con l'adeguata documentazione, a un posto d'ispezione frontaliero dell'UE autorizzato per il controllo veterinario, all'arrivo nell'UE.

7.   Prodotti animali esentati

I seguenti prodotti sono esentati dalle norme sopra indicate:

pane, dolci, biscotti, cioccolato e prodotti della confetteria (comprese le caramelle) non uniti a, né farciti con prodotti a base di carne,

integratori alimentari confezionati per il consumatore finale,

estratti e concentrati di carne,

olive ripiene di pesce,

paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite con prodotti a base di carne,

brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale,

qualunque altro prodotto alimentare non contenente carni fresche o trasformate o prodotti lattiero-caseari e contenente meno del 50 % di prodotti trasformati a base di uova o di prodotti della pesca.

8.   Prodotti animali di specie protette

Possono esservi restrizioni aggiuntive per alcune specie protette. Ad esempio, per il caviale delle specie di storione, il limite di peso è di 125 grammi a persona.

Parte 2 — Video

Le informazioni indicate nella parte 1 possono essere trasmesse mediante un video, come quello pubblicato dalla Commissione europea alla seguente pagina web:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm


ALLEGATO V

Cifre relative ai risultati delle misure volte a garantire il rispetto delle norme sull'introduzione di scorte personali di prodotti di origine animale

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Il documento dovrà essere inviato alla Commissione europea entro il 1o maggio dell'anno immediatamente successivo alla conclusione di ciascun periodo annuale di notifica.

Il periodo di notifica va dal 1o gennaio al 31 dicembre.

L'informazione raccolta e riassunta può essere consultata al seguente sito web della Commissione europea:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm


ALLEGATO VI

Cifre relative al rispetto delle norme sulle importazioni personali di carne e di latte

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Il documento dovrà essere inviato alla Commissione europea entro il 1o marzo dell'anno immediatamente successivo alla conclusione di ciascun periodo annuale di notifica.

Il periodo di notifica va dal 1o gennaio al 31 dicembre.


ALLEGATO VII

Tabella di corrispondenza

Regolamento (CE) n. 745/2004

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 7

Articolo 5, paragrafo 2

Allegati V e VI

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 11

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 7, paragrafo 3

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegati V e VI

Allegato V

Allegato I


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