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Document 32009R0182
Commission Regulation (EC) No 182/2009 of 6 March 2009 amending Regulation (EC) No 1019/2002 on marketing standards for olive oil
Regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione, del 6 marzo 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva
Regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione, del 6 marzo 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva
GU L 63 del 7.3.2009, p. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 02/02/2012; abrogato da 32012R0029
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32002R1019 | modifica | articolo 6 | 01/07/2009 | |
Modifies | 32002R1019 | modifica | articolo 5 | 01/07/2009 | |
Modifies | 32002R1019 | sostituzione | articolo 1.1 | 01/07/2009 | |
Modifies | 32002R1019 | modifica | articolo 4 | 01/07/2009 | |
Modifies | 32002R1019 | sostituzione | articolo 9.2L1 | 01/07/2009 | |
Modifies | 32002R1019 | sostituzione | articolo 8.2PTB) | 01/07/2009 | |
Modifies | 32002R1019 | modifica | articolo 3 | 01/07/2009 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32012R0029 |
7.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 63/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 182/2009 DELLA COMMISSIONE
del 6 marzo 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 121, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno chiarire che la denominazione di vendita degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva deve corrispondere a una delle denominazioni fissate dall'organizzazione comune dei mercati agricoli. Informazioni supplementari su ciascuna delle categorie di olio definite devono inoltre figurare sull'etichetta, anche se non necessariamente in prossimità della denominazione di vendita del prodotto. Per i prodotti contenenti olio di oliva non devono essere prescritte né l'indicazione in etichetta della denominazione né, di conseguenza, informazioni supplementari. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione (2) reca disposizioni in merito all'indicazione facoltativa dell'origine sull'etichetta degli oli di oliva benché lo scopo perseguito fosse l'indicazione obbligatoria dell'origine sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e per l'olio di oliva vergine, per tener conto del fatto che, a motivo degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio, tali oli possono presentare qualità e sapore notevolmente diversi tra loro a seconda dell'origine geografica. Le disposizioni facoltative applicate finora si sono rivelate insufficienti per evitare che i consumatori siano fuorviati circa le caratteristiche effettive degli oli vergini a questo riguardo. Inoltre, il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3) ha introdotto nel 2002 norme in materia di tracciabilità applicabili dal 1o gennaio 2005. Sulla base dell'esperienza acquisita in questo campo dagli operatori e dalle amministrazioni è possibile rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e l'olio di oliva vergine. |
(3) |
Nella Comunità, una parte significativa degli oli di oliva vergini ed extra vergini è costituita da miscele di oli originari di vari Stati membri e paesi terzi. Occorre prevedere disposizioni semplici per l'indicazione dell'origine sull'etichetta delle suddette miscele. Tali disposizioni semplificate consentiranno di abolire le norme precedenti relative all'indicazione in etichetta dell'«origine predominante», che risultavano complesse da applicare, difficili da controllare e potenzialmente fuorvianti. |
(4) |
Alcuni termini che descrivono le caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all'odore degli oli di oliva vergini ed extra vergini sono stati recentemente definiti dal Consiglio oleicolo internazionale (COI) nel suo metodo riveduto per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini. L'utilizzo di tali termini sull'etichetta degli oli di oliva vergini ed extra vergini va riservato agli oli sottoposti a valutazione in base al corrispondente metodo di analisi. Occorre prevedere disposizioni transitorie per gli operatori che si avvalgono attualmente dei termini riservati. |
(5) |
Diversi Stati membri hanno mantenuto disposizioni nazionali che vietano la produzione di miscele di olio di oliva con altri oli di semi per il consumo interno, al fine di preservare le loro tradizioni e una certa qualità di produzione a livello nazionale. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1019/2002 non si applicano al tonno e alle sardine, che rientrano nel campo di applicazione rispettivamente del regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita (4) e del regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine (5). Per motivi di chiarezza è opportuno che tali aspetti siano chiaramente menzionati nel regolamento (CE) n. 1019/2002. |
(6) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1019/2002. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1019/2002 è modificato come segue:
1) |
all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/13/CE e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (6), il presente regolamento stabilisce le norme di commercializzazione per il commercio al dettaglio, specifiche per gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
2) |
l'articolo 3 è modificato come segue:
|
3) |
l'articolo 4 è modificato come segue:
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4) |
l'articolo 5 è modificato come segue:
|
5) |
l'articolo 6 è modificato come segue:
|
6) |
all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
|
7) |
all'articolo 9, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per le verifiche delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri interessati possono stabilire un regime di riconoscimento delle imprese i cui impianti di confezionamento sono situati sul loro territorio.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.
In deroga al secondo comma, i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica anteriormente al 1o luglio 2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27.
(3) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(4) GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1.
(5) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.
(6) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.»;
(7) GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1.
(8) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.»;