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Document 32009L0127

    Direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 310 del 25.11.2009, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/127/oj

    25.11.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 310/29


    DIRETTIVA 2009/127/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 21 ottobre 2009

    che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’uso dei pesticidi è riconosciuto come una minaccia per la salute umana e l’ambiente. Nella sua comunicazione del 12 luglio 2006, dal titolo «Strategia tematica per l’uso sostenibile dei pesticidi», la Commissione ha adottato una strategia che mira a ridurre i rischi per la salute umana e l’ambiente risultanti dall’uso dei pesticidi. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2009/128/CE, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (3) (la «direttiva quadro»).

    (2)

    La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle macchine utilizzate per l’applicazione dei pesticidi svolgono un ruolo significativo ai fini della riduzione degli effetti nocivi dei pesticidi per la salute umana e l’ambiente. Per quanto riguarda le attrezzature per l’applicazione di pesticidi già utilizzate dagli operatori professionali, la direttiva quadro introduce prescrizioni relative alle ispezioni e alla manutenzione cui esse devono essere sottoposte.

    (3)

    La direttiva quadro si applica ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari. È pertanto opportuno limitare l’ambito di applicazione della presente direttiva alle macchine per l’applicazione di pesticidi che sono prodotti fitosanitari. Tuttavia, dato che si prevede di estendere l’ambito di applicazione della direttiva quadro al fine di comprendere i biocidi, l’estensione dell’ambito di applicazione dei requisiti attinenti alla protezione ambientale alle macchine per l’applicazione di biocidi dovrebbe essere esaminata dalla Commissione entro il 31 dicembre 2012.

    (4)

    La direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine (4) stabilisce già i requisiti di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni. È pertanto opportuno includere nella direttiva 2006/42/CE requisiti essenziali di protezione dell’ambiente applicabili alla progettazione e alla costruzione di nuove macchine per l’applicazione di pesticidi, assicurando che detti requisiti siano coerenti con quelli della direttiva quadro in materia di manutenzione e ispezione.

    (5)

    A tale scopo, è altresì necessario includere nella direttiva 2006/42/CE un riferimento alla protezione dell’ambiente, limitando questo obiettivo alla categoria di macchine e ai rischi soggetti a requisiti specifici di protezione dell’ambiente.

    (6)

    Le macchine per l’applicazione di pesticidi possono essere semoventi, trainate, montate sui veicoli, semimontate, aerotrasportate e fisse ed essere utilizzate a fini professionali o non professionali. Esse comprendono anche le macchine portatili e tenute a mano motorizzate o azionate manualmente munite di camera di pressione.

    (7)

    La presente direttiva è limitata ai requisiti essenziali cui devono essere conformi le macchine per l’applicazione di pesticidi prima di essere immesse sul mercato e/o messe in servizio; alle organizzazioni europee di normalizzazione spetta invece il compito di elaborare le norme armonizzate che definiscono le specifiche dettagliate relative alle varie categorie di macchine di questo tipo al fine di consentire ai costruttori di conformarsi a tali requisiti.

    (8)

    È essenziale che tutte le parti interessate, compresa l’industria, gli agricoltori e le organizzazioni ambientali, siano parimenti coinvolte nella definizione di norme armonizzate, in modo da garantire che esse siano adottate sulla base di un chiaro consenso fra tutti i soggetti interessati.

    (9)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/42/CE.

    (10)

    Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (5), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

    (11)

    Qualora i dati scientifici disponibili siano insufficienti per consentire un’accurata stima dei rischi, gli Stati membri, in sede di adozione di misure a norma della presente direttiva, dovrebbero applicare il principio di precauzione, che è un principio di diritto comunitario, delineato, tra l’altro, nella comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000, tenendo conto al contempo di altre norme e principi contenuti nella direttiva 2006/42/CE, quali la libera circolazione delle merci e la presunzione di conformità,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifiche alla direttiva 2006/42/CE

    La direttiva 2006/42/CE è così modificata:

    1)

    all’articolo 2, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:

    «m)

    “requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute”: disposizioni obbligatorie relative alla progettazione e alla fabbricazione dei prodotti soggetti alla presente direttiva intese ad assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, qualora applicabile, dell’ambiente.

    I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono stabiliti nell’allegato I. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell’ambiente si applicano unicamente alle macchine di cui al punto 2.4 di detto allegato.»;

    2)

    all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili per garantire che le macchine possano essere immesse sul mercato e/o messe in servizio unicamente se soddisfano le pertinenti disposizioni della presente direttiva e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, qualora applicabile, dell’ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.»;

    3)

    all’articolo 9, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Nei casi di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta gli Stati membri e le altre parti interessate, indicando le misure che intende adottare per garantire, a livello comunitario, un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, qualora applicabile, dell’ambiente.»;

    4)

    all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Se uno Stato membro constata che una macchina oggetto della presente direttiva, provvista della marcatura CE, accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei beni o, qualora applicabile, dell’ambiente, esso adotta tutti i provvedimenti utili al fine di ritirare la suddetta macchina dal mercato, vietarne l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione.»;

    5)

    l’allegato I è così modificato:

    a)

    nei Principi generali, il punto 4 è sostituito dal seguente:

    «4.

    Il presente allegato si articola in varie parti. La prima ha una portata generale e si applica a tutti i tipi di macchine. Le altre parti si riferiscono a taluni tipi di pericoli più specifici. Tuttavia è indispensabile esaminare il presente allegato in tutte le sue parti, al fine di essere certi di soddisfare tutti i requisiti essenziali pertinenti. Nel progettare la macchina, si tiene conto dei requisiti contenuti nella parte generale e di quelli elencati in una o più delle altre parti, in funzione dei risultati della valutazione dei rischi di condotta di cui al punto 1 dei presenti principi generali. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell’ambiente sono applicabili unicamente alle macchine di cui al punto 2.4.»;

    b)

    il capitolo 2 è così modificato:

    i)

    il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Le macchine alimentari, le macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici, le macchine tenute e/o condotte a mano, le macchine portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto, le macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili e le macchine per l’applicazione di pesticidi devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti nel presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4).»;

    ii)

    è aggiunta la seguente sezione:

    «2.4.   MACCHINE PER L’APPLICAZIONE DI PESTICIDI

    2.4.1.    Definizione

    Per “macchine per l’applicazione di pesticidi” s’intendono le macchine specificamente utilizzate per l’applicazione di prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari (6).

    2.4.2.    Considerazioni generali

    Il fabbricante di una macchina per l’applicazione di pesticidi, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi di esposizione non intenzionale dell’ambiente ai pesticidi, in conformità della procedura di valutazione dei rischi e di riduzione dei rischi di cui ai Principi generali, punto 1.

    Le macchine per l’applicazione di pesticidi devono essere progettate e costruite tenendo in considerazione i risultati della valutazione dei rischi di cui al primo comma in modo da poter essere utilizzate, regolate e sottoposte a manutenzione senza causare un’esposizione non intenzionale dell’ambiente ai pesticidi.

    Devono sempre essere evitate fuoriuscite.

    2.4.3.    Comando e controllo

    Devono essere possibili, con facilità e accuratezza, il comando, il controllo e l’arresto immediato dell’applicazione di pesticidi dalle postazioni operative.

    2.4.4.    Riempimento e svuotamento

    Le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale da facilitare il riempimento preciso con la quantità necessaria di pesticida e assicurare lo svuotamento agevole e completo, prevenendo ogni dispersione accidentale di pesticidi ed evitando ogni contaminazione di fonti idriche nel corso di tali operazioni.

    2.4.5.    Applicazione di pesticidi

    2.4.5.1.   Tasso di applicazione

    Le macchine devono essere munite di dispositivi che permettano di regolare in modo facile, preciso e affidabile il tasso di applicazione.

    2.4.5.2.   Distribuzione, deposizione e dispersione di pesticidi

    Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare che il pesticida sia depositato nelle zone bersaglio, da ridurre al minimo le perdite nelle altre zone e da evitare la dispersione di pesticidi nell’ambiente. Se del caso, deve essere garantita una distribuzione uniforme e una deposizione omogenea.

    2.4.5.3.   Prove

    Per accertare se le componenti corrispondenti della macchina sono conformi ai requisiti stabiliti nei punti 2.4.5.1 e 2.4.5.2, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato devono effettuare, o far effettuare, prove adeguate per ogni tipo di macchina.

    2.4.5.4.   Dispersione durante la disattivazione

    Le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale da prevenire la dispersione in fase di disattivazione della funzione di applicazione dei pesticidi.

    2.4.6.    Manutenzione

    2.4.6.1.   Lavaggio

    Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da consentire un lavaggio agevole e completo senza contaminazione dell’ambiente.

    2.4.6.2.   Riparazione

    Le macchine devono essere progettate e costruite in modo da facilitare la sostituzione delle parti usurate senza contaminazione dell’ambiente.

    2.4.7.    Ispezioni

    Deve essere possibile collegare con facilità alle macchine gli strumenti di misura necessari per verificare il buon funzionamento delle stesse.

    2.4.8.    Marcatura di ugelli, filtri a cestello e altri filtri

    Ugelli, filtri a cestello e altri filtri devono essere contrassegnati in modo che il loro tipo e la loro dimensione possano essere identificati chiaramente.

    2.4.9.    Indicazione del pesticida in uso

    Se del caso, le macchine devono essere munite di uno specifico supporto su cui l’operatore possa apporre il nome del pesticida in uso.

    2.4.10.    Istruzioni

    Nelle istruzioni per l’uso devono figurare le indicazioni seguenti:

    a)

    le precauzioni da prendere durante le operazioni di miscelazione, carico, applicazione, svuotamento, lavaggio, riparazione e trasporto per evitare la contaminazione dell’ambiente;

    b)

    le condizioni dettagliate d’uso per i diversi ambienti operativi previsti, comprese le corrispondenti predisposizioni e regolazioni richieste per assicurare la deposizione dei pesticidi nelle zone bersaglio, riducendo al minimo le perdite nelle altre zone e, se del caso, per assicurare la distribuzione uniforme e la deposizione omogenea dei pesticidi;

    c)

    la gamma dei tipi e delle dimensioni degli ugelli, dei filtri a cestello e degli altri filtri che possono essere utilizzati con la macchina;

    d)

    la frequenza dei controlli e i criteri e i metodi per la sostituzione delle parti soggette a usura che influiscono sul corretto funzionamento della macchina, come gli ugelli, i filtri a cestello e gli altri filtri;

    e)

    le specifiche della taratura, della manutenzione giornaliera, della preparazione per l’inverno e degli altri controlli necessari per assicurare il corretto funzionamento della macchina;

    f)

    i tipi di pesticida che possono provocare anomalie nel funzionamento della macchina;

    g)

    l’indicazione che l’operatore dovrebbe tenere aggiornato il nome del pesticida in uso nel supporto specifico di cui al punto 2.4.9;

    h)

    il collegamento e l’uso di attrezzature e di accessori speciali e le necessarie precauzioni da prendere;

    i)

    l’indicazione che la macchina può essere soggetta ai requisiti nazionali in materia di controlli regolari da parte degli organi designati, come previsto nella direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (7);

    j)

    le caratteristiche delle macchine che devono essere sottoposte a controllo per assicurarne il corretto funzionamento;

    k)

    le istruzioni per il collegamento dei necessari strumenti di misurazione.

    Articolo 2

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 giugno 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 dicembre 2011.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni del diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    J. BUZEK

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. MALMSTRÖM


    (1)  GU C 182 del 4.8.2009, pag. 44.

    (2)  Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 settembre 2009.

    (3)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

    (4)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

    (5)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

    (6)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (7)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71


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