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Document 32009D1022

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 15 dicembre 2009 , che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

GU L 351 del 30.12.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2009/1022/oj

30.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/4


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2009

che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2009/1022/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica d’Estonia («l’Estonia») è stata autorizzata con decisione 2007/133/CE del Consiglio (2), in deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, a rinviare il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi che si avvalgono di un regime facoltativo secondo il quale, conformemente all’articolo 66, lettera b), della direttiva suddetta, l’IVA sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo (regime della contabilità di cassa). Per beneficiare di tale regime, i soggetti passivi devono essere immatricolati come imprenditori individuali.

(2)

L’Estonia ha chiesto l’autorizzazione a prorogare tale misura speciale di deroga con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 4 settembre 2009.

(3)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 1o ottobre 2009, la Commissione ha trasmesso la domanda agli altri Stati membri. Con lettera del 5 ottobre 2009 la Commissione ha informato l’Estonia che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per la valutazione della domanda di quest’ultima.

(4)

Il regime detto della contabilità di cassa è un regime semplificato e facoltativo destinato alle piccole imprese che non beneficiano della franchigia d’imposta. Esso consente a tali soggetti passivi di applicare una semplice regola, basata sulla data di pagamento delle loro spese a monte e delle loro operazioni a valle, per determinare in quale momento sono tenuti, rispettivamente, ad esercitare il diritto a detrazione dell’IVA e a versare l’imposta all’erario. Per questi soggetti passivi il regime costituisce pertanto una misura di semplificazione che può loro ulteriormente procurare un vantaggio in termini di flusso di cassa.

(5)

Il 28 gennaio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva in vista della modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione e che consente agli Stati membri di rinviare il diritto a detrazione dell’IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi aventi un volume d’affari annuo non superiore a un massimale che può essere fissato dagli Stati membri fino a 2 000 000 EUR e che beneficiano pertanto di un regime facoltativo in base al quale l’IVA gravante sulle loro operazioni diviene esigibile solo al momento dell’incasso del prezzo.

(6)

La misura speciale di deroga in questione non influisce sull’importo delle entrate IVA percepite dall’Estonia allo stadio del consumo finale e non ha alcuna incidenza sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, l’Estonia è autorizzata a rinviare il diritto a detrazione dell’IVA dei soggetti passivi di cui al secondo comma fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi.

I soggetti passivi interessati devono aver scelto un regime in applicazione del quale l’IVA dovuta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo.

Fino al 31 dicembre 2010 il regime di cui al secondo comma si applica ai soggetti passivi immatricolati come imprenditore individuale.

A decorrere dal 1o gennaio 2011 il regime di cui al secondo comma si applica ai soggetti passivi il cui volume d’affari non supera la soglia fissata dall’Estonia ad un livello fino al controvalore nella valuta nazionale di 200 000 EUR, stabilito conformemente agli articoli 399 e 400 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2010 fino al giorno dell’entrata in vigore di una direttiva che autorizza gli Stati membri a rinviare il diritto a detrazione dell’IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera un determinato massimale e che beneficiano pertanto di un regime facoltativo in applicazione del quale l’imposta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo. In ogni caso la presente decisione è applicabile al più tardi fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 3

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 57 del 24.2.2007, pag. 12.


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