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Document 32009D0578

2009/578/CE: Decisione della Commissione, del 9 luglio 2009 , che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica [notificata con il numero C(2009) 5619] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 198 del 30.7.2009, p. 57–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2017; abrogato da 32017D0175

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/578/oj

30.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/57


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2009

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica

[notificata con il numero C(2009) 5619]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/578/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica.

(3)

Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica deve essere effettuato in tempo utile prima della fine del periodo di validità dei criteri fissato per ciascun gruppo di prodotti.

(4)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato un riesame tempestivo dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione 2003/287/CE della Commissione, del 14 aprile 2003, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica (2). I criteri ecologici in questione e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 ottobre 2009.

(5)

Alla luce del riesame in questione, per tenere conto degli sviluppi scientifici e del mercato è opportuno modificare la definizione del gruppo di prodotti e stabilire nuovi criteri ecologici.

(6)

I criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

(7)

Nel caso del servizio di ricettività turistica, i criteri ecologici devono essere suddivisi in criteri obbligatori e criteri facoltativi.

(8)

Per quanto concerne le spese e i diritti connessi alla domanda e all’utilizzo del marchio di qualità ecologica da parte delle microimprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (3), al fine di tener conto delle limitate risorse di cui dispongono le microimprese e della particolare importanza che esse rivestono nell’ambito del gruppo di prodotti di cui trattasi, è opportuno prevedere riduzioni supplementari rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1980/2000 e dagli articoli 1 e 2 della decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell’ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità (4), a norma dell’articolo 5 della decisione 2000/728/CE.

(9)

La decisione 2003/287/CE deve essere pertanto sostituita.

(10)

Occorre istituire un periodo transitorio per i fornitori di servizi ai quali è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica per il servizio di ricettività turistica sulla base dei criteri fissati nella decisione 2003/287/CE, affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri servizi e conformarsi ai criteri e requisiti riesaminati. I fornitori di servizi devono inoltre poter presentare le domande previste in base ai criteri istituiti dalla decisione 2003/287/CE o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione fino al termine di validità della decisione 2003/287/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica» comprende l’erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive al chiuso dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti.

Il servizio di pernottamento può comprendere l’erogazione di servizi di ristorazione, attività di fitness e ricreative e/o spazi verdi.

2.   Ai fini della presente decisione, i servizi di ristorazione comprendono la prima colazione; le attività/strutture di fitness e ricreative comprendono saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro della struttura ricettiva e gli spazi verdi comprendono parchi e giardini accessibili agli ospiti.

3.   Ai fini della presente decisione, si applica la definizione di microimpresa contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE.

Articolo 2

1.   Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 (di seguito «marchio comunitario di qualità ecologica»), il servizio di ricettività turistica soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

rientra nel gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica»;

b)

è conforme a tutti i criteri indicati nella parte A dell’allegato della presente decisione;

c)

è conforme ad un numero sufficiente di criteri indicati nella parte B dell’allegato della presente decisione, al fine di ottenere il necessario numero di punti di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il servizio di ricettività turistica deve ottenere almeno: 20 punti per il servizio principale.

3.   Il punteggio di cui al paragrafo 2 è aumentato dei punteggi indicati di seguito se i servizi indicati sono prestati direttamente dalla direzione o dai proprietari del servizio di ricettività turistica:

a)

tre punti per il servizio di ristorazione;

b)

tre punti per gli spazi verdi/aree esterne accessibili agli ospiti;

c)

tre punti per le attività ricreative/di fitness o cinque punti se le attività ricreative/di fitness sono rappresentate da un centro benessere.

Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione 2000/728/CE le spese per l’esame della richiesta di assegnazione del marchio di qualità ecologica applicate alle microimprese sono ridotte del 75 %, senza possibilità di ulteriori riduzioni.

2.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 5, prima frase, della decisione 2000/728/CE, i diritti minimi annuali applicabili alle microimprese per l’utilizzo del marchio di qualità ecologica ammontano a 100 EUR.

3.   Il fatturato annuo per l’intero servizio di ricettività turistica viene calcolato moltiplicando il prezzo di erogazione del servizio per il numero di pernottamenti e riducendo del 50 % il risultato ottenuto. Il prezzo di erogazione del servizio è considerato il corrispettivo medio versato dal cliente per il pernottamento, comprensivo di tutti i servizi che non comportano ulteriori spese.

4.   Si applicano le riduzioni ai diritti minimi annuali fissate all’articolo 2, paragrafi da 6 a 10, della decisione 2000/728/CE.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica» è «025».

Articolo 6

La decisione 2003/287/CE è abrogata.

Articolo 7

1.   Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica relative al gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2003/287/CE.

2.   Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica relative al gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica» presentate a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 31 ottobre 2009, possono basarsi sui criteri istituiti dalla decisione 2003/287/CE o sui criteri istituiti dalla presente decisione.

Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3.   Se il marchio comunitario di qualità ecologica è assegnato in base ad una domanda valutata secondo i criteri istituiti dalla decisione 2003/287/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 102 del 24.4.2003, pag. 82.

(3)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(4)  GU L 293 del 22.11.2000, pag. 18.


ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri mirano a limitare i principali impatti ambientali connessi con le tre fasi del ciclo di vita del servizio di ricettività turistica: acquisto, erogazione del servizio, produzione di rifiuti. In particolare, il loro obiettivo è di:

limitare il consumo energetico,

limitare il consumo idrico,

limitare la produzione di rifiuti,

favorire l’utilizzo di fonti rinnovabili e di sostanze che risultino meno pericolose per l’ambiente,

promuovere la comunicazione e l’educazione ambientale.

Requisiti di valutazione e verifica

I requisiti specifici di valutazione e verifica sono illustrati immediatamente dopo ciascun criterio descritto nelle parti A e B. Se necessario possono essere utilizzati metodi di prova e norme diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall’organismo competente ad esaminare la richiesta. Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

Gli organismi competenti svolgono ispezioni sul posto prima di concedere la licenza.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti. Durante il periodo di validità della licenza gli organismi competenti verificano la conformità ai criteri.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell’applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o EN ISO 14001 (NB: l’applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

Requisiti generali

Per poter chiedere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica il richiedente deve conformarsi alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e locali. In particolare il richiedente deve garantire che:

1)

la struttura fisica sia costruita in tutta legalità e nel rispetto di tutte le normative e le regole applicabili nella zona in cui è costruita, in particolare per quanto riguarda i vincoli paesaggistici e in materia di conservazione della biodiversità;

2)

la struttura fisica rispetti le normative e le regole comunitarie, nazionali e locali in materia di risparmio energetico, fonti idriche, trattamento e smaltimento delle acque, raccolta e smaltimento dei rifiuti, manutenzione e riparazione delle apparecchiature e le disposizioni in materia di sicurezza e salute;

3)

l’impresa sia operativa e registrata conformemente alla legislazione nazionale e/o locale e il personale sia assunto e assicurato nel rispetto della legge.

PARTE A

CRITERI OBBLIGATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

ENERGIA

1.   Energia elettrica da fonti rinnovabili

Almeno il 50 % dell’energia elettrica utilizzata per qualsiasi uso deve provenire da fonti di energia rinnovabili, come stabilito nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Tale criterio non si applica alle strutture ricettive che non hanno accesso ad un mercato che offre energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

L’applicazione di restrizioni contrattuali vincolanti (ad esempio l’applicazione di sanzioni) della durata di almeno 2 anni in caso di cambiamento di fornitore può essere considerata come un «mancato accesso» a un mercato che offre energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione della (o il contratto con la) società di approvvigionamento elettrico che attesti il tipo di fonte(i) di energia rinnovabile(i), la percentuale dell’energia elettrica fornita e derivante da fonti rinnovabili, la documentazione sulle caldaie (generatori di calore) eventualmente utilizzate e l’indicazione della percentuale massima erogabile. Ai sensi della direttiva 2001/77/CE per «fonti di energia rinnovabili» si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). Se la struttura ricettiva non ha accesso a un mercato che offre energia prodotta da fonti di energia rinnovabili, è necessario presentare la documentazione che attesti la richiesta di energia rinnovabile.

2.   Carbone e oli combustibili pesanti

Gli oli combustibili pesanti con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 % e il carbone non devono essere utilizzati quali fonti di energia. Tale criterio non si applica al carbone usato per i caminetti a fini decorativi.

Tale criterio è applicabile solo alle strutture ricettive che dispongono di un sistema di riscaldamento autonomo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, specificando il tipo di fonti energetiche utilizzato.

3.   Rendimento e generazione di calore

Se durante il periodo di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica viene installata nuova capacità di generazione di energia termica, questa deve presentare un’unità di cogenerazione di elevato rendimento (come definita all’articolo 3 e all’allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), una pompa di calore e una caldaia efficiente. In quest’ultimo caso deve trattarsi di una caldaia a 4 stelle (con un rendimento pari a circa il 92 % a 50 °C e al 95 % a 70 °C), misurato conformemente alla direttiva 92/42/CEE del Consiglio (3) o, se le caldaie non rientrano nella suddetta direttiva, sulla base delle opportune norme e regole applicabili a detto tipo di prodotti.

Le caldaie ad acqua calda esistenti alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE devono soddisfare norme in materia di rendimento almeno equivalenti alle tre stelle definite nella direttiva in questione. Le unità di cogenerazione esistenti devono rispondere alla definizione di rendimento della direttiva 2004/8/CE. Le caldaie che non rientrano nella direttiva 92/42/CEE (4) devono conformarsi alle istruzioni del fabbricante e alla legislazione nazionale e locale in materia di rendimento energetico e sono accettabili solo se presentano un rendimento minimo dell’88 % (ad esclusione delle caldaie a biomassa).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico del venditore e/o del responsabile della manutenzione della caldaia che ne attesti il rendimento.

4.   Impianto di condizionamento

I condizionatori domestici acquistati durante il periodo di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica devono presentare un’efficienza energetica minima di classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE della Commissione (5), o un’efficienza energetica analoga.

NB: tale criterio non si applica ai condizionatori d’aria costituiti da apparecchi che possono utilizzare anche altre fonti energetiche, o apparecchi aria-acqua o acqua-acqua, o ancora alle unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell’installazione, della vendita e/o della manutenzione dell’impianto di condizionamento.

5.   Efficienza energetica degli edifici

La struttura ricettiva deve essere conforme alla legislazione nazionale e ai codici di edilizia locali in materia di efficienza energetica e di rendimento energetico degli edifici.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire la certificazione energetica prevista dalla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o, se non è prevista dal sistema di attuazione nazionale, i risultati di un audit energetico svolto da un esperto indipendente sul rendimento energetico degli edifici.

6.   Isolamento delle finestre

Tutte le finestre delle stanze e delle aree comuni dotate di impianto di riscaldamento e/o condizionamento devono presentare un livello sufficientemente elevato di isolamento termico, in funzione delle normative e delle condizioni climatiche locali, e un livello adeguato di isolamento acustico.

Tutte le finestre delle stanze e delle aree comuni dotate di impianto di riscaldamento e/o condizionamento aggiunte o ristrutturate dopo l’ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica devono essere conformi alla direttiva 2002/91/CE (articoli 4, 5 e 6) e alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio (7) (direttiva sui prodotti da costruzione) e le relative regole tecniche nazionali che le attuano.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la dichiarazione di un tecnico specializzato che attesti la conformità a tale criterio e che indichi i valori di trasmittanza termica (U). Per le finestre conformi alla direttiva 2002/91/CE il richiedente deve fornire la certificazione energetica o, se non è prevista dal sistema di attuazione nazionale, una dichiarazione del fabbricante.

7.   Spegnimento dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento

Se l’impianto di riscaldamento e/o di condizionamento non si spegne automaticamente quando le finestre sono aperte, nella stanza devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che ricordino agli ospiti di chiudere la o le finestre se l’impianto di riscaldamento o di condizionamento è in funzione. Gli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento individuali acquisiti dopo l’ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica devono essere muniti di un sistema di spegnimento automatico in caso di apertura delle finestre.

Tale criterio si applica solo alle strutture ricettive che dispongono di impianto di riscaldamento e/o di condizionamento.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti (se necessario).

8.   Spegnimento delle luci

Se nelle stanze non c’è un dispositivo di spegnimento automatico delle luci, devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti a spegnere le luci quando escono dalla stanza.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e le procedure di informazione applicate.

9.   Efficienza energetica delle lampadine

a)

Almeno l’80 % di tutte le lampadine installate nella struttura ricettiva deve presentare un’efficienza energetica di classe A, ai sensi della direttiva 98/11/CE della Commissione (8). Tale criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.

b)

Il 100 % delle lampadine che si trovano in punti nei quali è probabile che rimangano accese per oltre cinque ore al giorno deve presentare un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 98/11/CE. Tale criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle lettere a) e b) di tale criterio e indicare la classe di efficienza energetica delle varie lampadine utilizzate.

10.   Riscaldamento per esterni

Per riscaldare le aree esterne, come le zone fumatori o le zone di ristorazione all’esterno, la struttura ricettiva può utilizzare solo dispositivi alimentati con fonti di energia rinnovabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, specificando il tipo di fonte energetica utilizzato nei dispositivi alimentati con fonti di energia rinnovabili.

ACQUA

11.   Flusso di acqua da rubinetti e docce

Il flusso medio di acqua dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti della cucina e delle vasche, non deve superare i 9 litri/minuto.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione, unitamente a una spiegazione di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio.

12.   Cestini per rifiuti nelle toilette

Ogni toilette deve disporre di un adeguato cestino per i rifiuti e gli ospiti devono essere invitati ad utilizzarlo, ove possibile, al posto dello scarico della toilette.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio insieme a una documentazione adeguata sulle informazioni fornite agli ospiti.

13.   Risciacquo degli orinatoi

Gli orinatoi devono avere un dispositivo di risciacquo automatico (con timer) o manuale tale da evitare un flusso di risciacquo continuo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sugli orinatoi installati.

14.   Cambio di asciugamani e lenzuola

Al loro arrivo gli ospiti devono essere informati sulla politica ambientale della struttura ricettiva. Tale politica prevede il cambio di asciugamani e lenzuola su richiesta degli ospiti o automaticamente alla frequenza fissata dalla politica ambientale della struttura ricettiva o prevista dalla legislazione e/o dalla regolamentazione nazionale. Tale criterio si applica solo alle strutture ricettive nelle quali il servizio comprende la fornitura di asciugamani e/o lenzuola.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti e il rispetto delle loro richieste da parte della struttura ricettiva.

15.   Corretto smaltimento delle acque di scarico

La struttura ricettiva deve informare gli ospiti sull’uso corretto degli scarichi per evitare lo smaltimento di sostanze che potrebbero impedire il trattamento delle acque di scarico secondo le modalità previste dal piano di trattamento delle acque reflue urbane e dalle normative comunitarie. In mancanza di un piano di trattamento delle acque reflue urbane, la struttura ricettiva deve fornire un elenco generico delle sostanze che non devono essere smaltite con le acque di scarico ai sensi della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione pertinente (se disponibile, il piano di trattamento delle acque reflue urbane e le informazioni comunicate agli ospiti e al personale).

DETERSIVI E DISINFETTANTI

16.   Disinfettanti

I disinfettanti devono essere utilizzati solo dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge in materia di igiene.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, indicando eventualmente dove e quando sono stati utilizzati i disinfettanti.

RIFIUTI

17.   Raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli ospiti

Gli ospiti devono essere informati delle modalità e dei punti in cui possono effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti in base ai migliori sistemi locali o nazionali nelle zone in cui si trova la struttura ricettiva. Nelle stanze o a una distanza ragionevole da queste devono essere forniti contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, insieme a un’opportuna documentazione relativa alle informazioni fornite agli ospiti e indicante l’ubicazione dei contenitori all’interno della struttura ricettiva.

18.   Raccolta differenziata dei rifiuti

I rifiuti devono essere separati in categorie che possano essere gestite separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, che devono essere separati, raccolti e smaltiti ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione (10) e occorre provvedere ad uno smaltimento adeguato. L’elenco comprende i toner e le cartucce d’inchiostro delle stampanti, i dispositivi di refrigerazione, le apparecchiature elettriche, le batterie, le lampadine a basso consumo, i prodotti farmaceutici, gli oli e i grassi, ecc. nonché le apparecchiature elettriche di cui alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e alla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

Se l’amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato dei rifiuti, la struttura ricettiva deve inviare una lettera per esprimere la volontà di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato. Se l’autorità locale non prevede lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, ogni anno il richiedente deve presentare una dichiarazione dell’autorità locale che attesti l’assenza di un sistema di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

La richiesta di fornire un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziati dei rifiuti deve essere presentata ogni anno alle autorità locali.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, indicando le varie categorie di rifiuti accettate dalle autorità locali e/o gli eventuali contratti con imprese private. Se necessario, il richiedente deve fornire ogni anno la corrispondente dichiarazione all’autorità locale.

19.   Prodotti «usa e getta»

Se non previsto dalla legge, non devono essere utilizzati prodotti per l’igiene del corpo quali shampoo e saponi in confezioni non ricaricabili e altri prodotti non riutilizzabili come cuffie per la doccia, spazzole, lime per unghie e altro. Qualora la legislazione imponga l’uso di tali prodotti usa e getta il richiedente deve offrire agli ospiti entrambe le soluzioni, invitandoli a utilizzare i prodotti non usa e getta attraverso attività di comunicazione adeguate.

I contenitori di bevande (tazze e bicchieri), i piatti e le posate usa e getta possono essere utilizzati solo se sono fabbricati con materie prime rinnovabili e se sono biodegradabili e compostabili secondo la norma EN 13432.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, insieme a un’opportuna documentazione che spieghi come è stato rispettato tale criterio (compresa l’eventuale normativa che impone l’uso di prodotti usa e getta) ed eventualmente la documentazione relativa ai prodotti in confezioni ricaricabili e/o alle informazioni fornite agli ospiti finalizzate a incentivare l’utilizzo di prodotti non usa e getta (se necessario).

Al fine di dimostrare che i contenitori per bevande (tazze e bicchieri), i piatti e le posate usa e getta soddisfano tale criterio è necessario dimostrarne la conformità alla norma EN 13432.

20.   Prodotti monodose per la prima colazione

Se non richiesto dalla legge, non devono essere utilizzati prodotti monodose per la prima colazione o altri servizi di ristorazione, ad esclusione delle materie grasse del latte da spalmare (come il burro, la margarina e il formaggio molle), dei prodotti spalmabili di cioccolata o il burro di noccioline e le marmellate e conserve dietetiche o per diabetici.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva lo soddisfa, unitamente a un elenco dei prodotti monodose utilizzati e della normativa che ne impone l’uso.

ALTRI SERVIZI

21.   Divieto di fumare nelle aree comuni

Nelle aree comuni al chiuso deve essere adibito uno spazio per non fumatori.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità a tale criterio.

22.   Trasporti pubblici

Agli ospiti e al personale devono essere fornite informazioni facilmente accessibili su come raggiungere la struttura ricettiva con i trasporti pubblici, utilizzando i principali mezzi di comunicazione di cui quest’ultima dispone. Se non esiste un sistema di trasporto pubblico adeguato, devono essere fornite informazioni anche su altri mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e copie del materiale informativo disponibile.

GESTIONE GENERALE

I richiedenti che applicano un sistema di gestione ambientale registrato nell’ambito del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o certificato secondo la norma EN ISO 14001 sono automaticamente conformi ai criteri generali obbligatori di gestione riportati di seguito, ad eccezione dei criteri 27, 28 e 29 (dati da rilevare e informazioni). In tal caso la verifica della conformità a tali criteri è data dalla registrazione EMAS o dalla certificazione EN ISO 14001.

23.   Manutenzione e riparazione delle caldaie e degli impianti di condizionamento

La manutenzione e gli interventi di riparazione delle caldaie e degli impianti di condizionamento devono essere effettuati da professionisti qualificati almeno una volta all’anno, e più frequentemente se previsto dalla legge o se necessario, secondo le norme CEI e le norme nazionali, ove applicabili, o secondo le istruzioni del fabbricante.

Per gli impianti di condizionamento la manutenzione (controllo delle perdite e riparazione) deve essere effettuata a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), in base al quantitativo di gas serra fluorurati contenuto nell’applicazione, con le seguenti frequenze:

almeno una volta ogni dodici mesi per le applicazioni contenenti un minimo di 3 kg di gas fluorurati (tale valore non si applica alle apparecchiature sigillate ermeticamente etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas serra fluorurati),

almeno una volta ogni sei mesi per le applicazioni contenenti un minimo di 30 kg di gas fluorurati,

almeno una volta ogni tre mesi per le applicazioni contenenti un minimo di 300 kg di gas fluorurati.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tutte le parti di tale criterio, nonché una descrizione delle caldaie e del relativo programma di manutenzione, informazioni sulle persone/imprese incaricate della manutenzione e sugli elementi verificati nel corso dell’intervento.

Per gli impianti di condizionamento contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati, il richiedente deve fornire prove relative al quantitativo e al tipo di gas fluorurati installati, agli eventuali quantitativi aggiunti e ai quantitativi recuperati nel corso delle operazioni di manutenzione, riparazione e smaltimento finale; deve inoltre indicare il nominativo dell’impresa o del tecnico che ha effettuato la riparazione o la manutenzione, le date e i risultati dei controlli delle perdite e tutte le informazioni opportune atte ad individuare specificamente le singole apparecchiature fisse contenenti più di 30 kg di gas fluorurati.

24.   Definizione della politica ambientale e del programma d’azione

La direzione deve disporre di una politica ambientale e formulare una semplice dichiarazione di politica ambientale e definire un programma d’azione preciso per garantire che tale politica venga applicata.

Il programma d’azione precisa gli obiettivi di prestazione ambientale riguardo all’energia, alle risorse idriche, alle sostanze chimiche e ai rifiuti che devono essere definiti ogni due anni, tenendo conto dei criteri facoltativi e degli eventuali dati rilevati. Nel programma d’azione deve essere indicata la persona che svolge le funzioni di responsabile ambientale della struttura ricettiva e che ha il compito di prendere i provvedimenti necessari e di realizzare gli obiettivi. La politica ambientale deve essere consultabile dal pubblico. Le osservazioni e le risposte che gli ospiti sono invitati a formulare nell’ambito di un questionario o di una lista di controllo devono essere tenute in considerazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità al criterio e una copia della politica ambientale o della dichiarazione sulla politica ambientale e del programma d’azione, nonché le procedure seguite per tener conto dei contributi forniti dagli ospiti.

25.   Formazione del personale

La struttura ricettiva deve fornire informazioni e formazione al personale, ad esempio sotto forma di procedure scritte o manuali, per garantire che le misure ambientali vengano applicate e per sensibilizzare il personale ad assumere un comportamento ecologico. In particolare è necessario tenere in considerazione i seguenti aspetti.

 

Per quanto riguarda il risparmio energetico:

il personale deve essere istruito a risparmiare energia.

 

Per quanto riguarda il risparmio idrico:

il personale deve essere formato al fine di controllare giornalmente se vi siano perdite visibili ed eventualmente adottare le misure necessarie,

in genere, le piante e le aree esterne devono essere annaffiate prima delle ore più calde o dopo il tramonto, dove le condizioni regionali o climatiche lo rendano opportuno,

il personale deve essere informato della politica adottata dalla struttura ricettiva in merito al criterio 14 riguardante il cambio degli asciugamani e deve ricevere istruzioni su come conformarsi a tale criterio.

 

Per quanto riguarda le sostanze chimiche:

il personale deve essere istruito a non utilizzare quantità di detersivi e disinfettanti superiori alle dosi indicate sulle confezioni dei prodotti.

 

Per quanto riguarda i rifiuti:

il personale deve essere formato a raccogliere, separare e smaltire adeguatamente i rifiuti secondo categorie che possano essere gestite separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti, come definito al criterio 18,

il personale deve essere formato a raccogliere, separare e smaltire adeguatamente i rifiuti pericolosi in base all’elenco istituito nella decisione 2000/532/CE e come definito al criterio 18.

Tutto il personale nuovo deve ricevere una formazione adeguata entro quattro settimane dall’inizio dell’attività; tutto il personale deve partecipare ad un’attività di formazione almeno una volta all’anno.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, deve indicare il personale che ha seguito la formazione e il periodo in cui questa è stata effettuata. Il richiedente deve inoltre fornire copie delle procedure e delle comunicazioni al personale riguardanti tutti gli aspetti citati.

26.   Informazioni agli ospiti

La struttura ricettiva deve informare gli ospiti, compresi i partecipanti a conferenze, sulla politica ambientale che applica, compresi i temi della sicurezza e della sicurezza antincendio, e invitarli a contribuire a metterla in pratica. Le informazioni comunicate agli ospiti devono riguardare le azioni adottate ai fini della politica ambientale e informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica. Le informazioni devono essere fornite attivamente agli ospiti all’arrivo e deve essere distribuito un questionario nel quale possano esprimere il loro parere sugli aspetti ambientali della struttura ricettiva. Devono essere affissi avvisi ben visibili che invitino gli ospiti a sostenere gli obiettivi ambientali, in particolare nelle aree comuni e nelle stanze.

Azioni specifiche per i diversi settori.

 

Per quanto riguarda l’energia:

se applicabile, ai sensi dei criteri 7 e 8, informare gli ospiti sullo spegnimento dell’impianto di riscaldamento/condizionamento e delle luci.

 

Per quanto riguarda l’acqua e le acque di scarico:

nei bagni devono essere presenti informazioni adeguate che illustrino come contribuire al risparmio idrico,

gli ospiti devono essere invitati ad informare il personale dell’eventuale presenza di perdite,

nelle toilette devono essere affissi avvisi che invitino gli ospiti a gettare i rifiuti negli appositi cestini e non nei water.

 

Per quanto riguarda i rifiuti:

gli ospiti devono essere informati sulla politica di riduzione dei rifiuti della struttura ricettiva e sull’uso di prodotti alternativi di qualità ai prodotti usa e getta e monodose e devono essere incentivati a utilizzare prodotti ricaricabili/riutilizzabili qualora la normativa imponga l’impiego di prodotti usa e getta,

gli ospiti devono essere informati delle modalità e dei punti in cui possono effettuare la raccolta differenziata, in base ai sistemi locali o nazionali, nelle zone appartenenti alla struttura ricettiva e dei punti in cui smaltire le sostanze pericolose.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e copia delle informazioni e degli avvisi forniti agli ospiti. Deve inoltre indicare le procedure seguite per la distribuzione e la raccolta delle informazioni e il ritiro del questionario e le modalità secondo cui si tiene conto delle risposte ottenute.

27.   Dati sul consumo di energia e di acqua

La struttura ricettiva deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sul consumo complessivo di energia (kWh), sul consumo di elettricità, sul consumo di altre fonti energetiche (kWh) e sul consumo di acqua (litri).

I dati devono essere rilevati, ove possibile, a scadenza mensile o almeno annuale per il periodo di apertura della struttura ricettiva, e devono essere espressi anche sotto forma di consumo per pernottamento e per m2 di superficie interna.

La struttura ricettiva deve comunicare ogni anno i risultati all’organismo competente che ha esaminato la richiesta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i sei mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l’anno o il periodo di apertura precedente.

28.   Altri dati da rilevare

La struttura ricettiva deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sui consumi di sostanze chimiche (espressi in kg e/o in litri), con l’indicazione se si tratta di un prodotto concentrato o meno, e sulla quantità di rifiuti prodotta (in litri e/o kg di rifiuti indifferenziati).

I dati devono essere rilevati, ove possibile, a scadenza mensile o almeno annuale e devono essere espressi anche sotto forma di consumo o produzione per pernottamento e per m2 di superficie interna.

La struttura ricettiva deve comunicare ogni anno i risultati all’organismo competente che ha esaminato la richiesta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i sei mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l’anno o il periodo di apertura precedente. Il richiedente deve indicare i servizi offerti e specificare se la biancheria viene lavata nei locali della struttura.

29.   Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:

«La struttura ricettiva s’impegna attivamente a utilizzare fonti di energia rinnovabili, a risparmiare acqua ed energia, a ridurre i rifiuti e a migliorare l’ambiente locale.»

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un esempio di come intende utilizzare il marchio e una dichiarazione di conformità a tale criterio.

PARTE B

CRITERI FACOLTATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFI 1 E 2

A ciascun criterio della presente sezione è stato assegnato un punteggio espresso in punti o frazioni di punto. Per ottenere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica le strutture ricettive devono ottenere un punteggio minimo di 20 punti.

Il punteggio totale richiesto deve essere incrementato di 3 punti per ciascuno dei servizi supplementari indicati di seguito e offerti direttamente dalla direzione o dai proprietari della struttura ricettiva:

servizi di ristorazione (compreso il servizio di prima colazione),

attività ricreative/di fitness, comprendenti saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro della struttura ricettiva. Se le attività ricreative/di fitness sono rappresentate da un centro benessere, il punteggio è aumentato di 5 punti invece di 3,

spazi verdi/aree esterne compresi parchi e giardini accessibili agli ospiti.

ENERGIA

30.   Generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (massimo 4 punti)

La struttura ricettiva deve disporre di un sistema fotovoltaico (pannelli solari) o di un impianto idroelettrico locale o di generazione di elettricità dal geotermico, da biomasse o dall’energia eolica che fornisce o che è destinato a fornire almeno il 20 % del consumo annuo complessivo di elettricità (2 punti).

La struttura ricettiva deve fornire alla rete un quantitativo netto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (2 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, oltre alla documentazione sul sistema fotovoltaico, idroelettrico o di produzione di energia dal geotermico, da biomasse o dall’energia eolica e i dati sulla produzione potenziale ed effettiva, nonché la documentazione sui flussi di elettricità da e verso la rete al fine di dimostrare il contributo netto di elettricità prodotta da fonti rinnovabili fornito alla rete.

31.   Energia da fonti rinnovabili (massimo 2 punti)

Almeno il 70 % dell’energia complessiva utilizzata per riscaldare o raffreddare le stanze o per la produzione di acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili (1,5 punti; 2 punti se il 100 % dell’energia utilizzata dalla struttura ricettiva ai suddetti fini proviene da fonti di energia rinnovabili).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, oltre ai dati sull’energia consumata per il riscaldamento delle stanze e l’acqua calda e una documentazione che attesti che almeno il 70 % o il 100 % di tale energia è prodotta da fonti di energia rinnovabili.

32.   Rendimento energetico delle caldaie (1,5 punti)

La struttura ricettiva deve disporre di caldaie a quattro stelle ai sensi della direttiva 92/42/CEE.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

33.   Emissioni di NOx delle caldaie (1,5 punti)

Le caldaie devono corrispondere alla classe 5 della norma EN 297 prA3 sulle emissioni di NOx e deve emettere meno di 60 mg NOx/kWh (caldaie a condensazione a gas) o di 70 mg NOx/kWh (caldaie non a condensazione a gas con una potenza nominale di 120 kW).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e le specifiche o un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.

34.   Teleriscaldamento (1,5 punti)

Ai fini dell’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica la struttura ricettiva deve essere riscaldata mediante teleriscaldamento, secondo le modalità descritte di seguito.

Il calore deve essere prodotto da unità di cogenerazione ad alta efficienza ai sensi della direttiva 2004/8/CE e dagli altri atti della Commissione adottati in applicazione di detta direttiva, oppure da caldaie destinate solo alla produzione di calore con un’efficienza pari o superiore al valore di riferimento applicabile istituito dalla decisione 2007/74/CE della Commissione (15);

inoltre:

le tubature della rete di distribuzione del teleriscaldamento devono soddisfare i requisiti stabiliti nelle norme CEN applicabili alle suddette tubature.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e una documentazione che attesti il collegamento al teleriscaldamento.

35.   Cogenerazione di energia termica ed elettrica (1,5 punti)

L’energia elettrica e termica della struttura ricettiva devono essere fornite da unità di cogenerazione ad alta efficienza ai sensi della direttiva 2004/8/CE. Se il servizio di ricezione turistica dispone di un’unità di cogenerazione sul posto, questa deve fornire almeno il 70 % del consumo totale di energia elettrica e termica in loco. L’energia fornita è calcolata secondo il metodo indicato nella direttiva 2004/8/CE.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e una documentazione sull’impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica.

36.   Pompa di calore (massimo 2 punti)

La struttura ricettiva deve disporre di una pompa di calore per il riscaldamento e/o il condizionamento dell’aria (1,5 punti). La pompa di calore deve essere munita del marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I (2 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sulla pompa di calore.

37.   Recupero del calore (massimo 1,5 punti)

La struttura ricettiva deve disporre di un sistema di recupero del calore per una (1 punto) o due (1,5 punti) delle seguenti categorie di prodotti: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscina(e), acque di scarico sanitarie.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sui sistemi di recupero del calore.

38.   Termoregolazione (1,5 punti)

La temperatura in ogni area comune e stanza deve essere regolata in maniera autonoma.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione sui sistemi di termoregolazione.

39.   Audit del rendimento energetico degli edifici (1,5 punti)

Due volte all’anno la struttura ricettiva deve essere sottoposta ad un audit del rendimento energetico da parte di un esperto indipendente e deve mettere in pratica almeno due raccomandazioni su come migliorare il rendimento energetico risultante dall’audit.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto sull’audit del rendimento energetico e fornire una documentazione dettagliata di come la struttura ricettiva ha soddisfatto tale criterio.

40.   Impianti di condizionamento (massimo 2 punti)

Tutti i condizionatori domestici in uso nella struttura ricettiva devono presentare un’efficienza energetica superiore del 15 % rispetto alla soglia definita per la classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE (1,5 punti). Tutti i condizionatori domestici in uso nella struttura ricettiva devono presentare un’efficienza energetica pari o superiore al 30 % rispetto alla soglia definita per la classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE (2 punti).

Tale criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare anche altre fonti energetiche, agli apparecchi aria-acqua o acqua-acqua o alle unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un’adeguata documentazione attestante la conformità a tale criterio.

41.   Spegnimento automatico dell’impianto di condizionamento e di riscaldamento (1,5 punti)

Deve essere presente un dispositivo automatico che spenga l’impianto di condizionamento e di riscaldamento delle stanze quando le finestre sono aperte.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare le specifiche tecniche fornite dai tecnici specializzati responsabili dell’installazione, della vendita e/o della manutenzione dell’impianto di condizionamento.

42.   Architettura bioclimatica (3 punti)

La struttura ricettiva deve essere costruita in base a principi di architettura bioclimatica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio ed una documentazione adeguata.

43.   Frigoriferi (1 punto), forni (1 punto), lavastoviglie (1 punto), lavatrici (1 punto), asciugabiancheria (1 punto) e apparecchiature da ufficio (1 punto) a basso consumo energetico (fino ad un massimo di 3 punti)

a)

(1 punto): tutti i frigoriferi domestici devono avere un’efficienza di classe A + o A++ ai sensi della direttiva 94/2/CE della Commissione (16); tutti i frigo-bar e i mini-bar devono essere almeno nella classe B.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutti i frigoriferi e frigo-bar o mini-bar.

b)

(1 punto): tutti i forni elettrici domestici devono presentare un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 2002/40/CE della Commissione (17).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutti i forni elettrici domestici.

NB: tale criterio non si applica ai forni non alimentati dall’energia elettrica o che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/40/CE (ad esempio i forni industriali).

c)

(1 punto): tutte le lavastoviglie domestiche devono presentare un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 97/17/CE della Commissione (18).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavastoviglie.

NB: tale criterio non si applica alle lavastoviglie che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 97/17/CE (ad esempio le lavastoviglie industriali).

d)

(1 punto): tutte le lavatrici domestiche devono presentare un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 95/12/CE della Commissione (19).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavatrici.

NB: tale criterio non si applica alle lavatrici che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 95/12/CE (ad esempio le lavatrici industriali).

e)

(1 punto): almeno l’80 % delle apparecchiature da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) deve possedere i requisiti per l’attribuzione dell’etichetta «Energy Star» ai sensi del regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e della decisione 2003/168/CE della Commissione (21).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti che l’apparecchiatura da ufficio risponde ai requisiti dell’etichetta «Energy Star».

f)

(1 punto): tutte le asciugatrici elettriche devono presentare un’efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 95/13/CE della Commissione (22).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le asciugatrici.

NB: Tale criterio non si applica alle asciugatrici che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 95/13/CE (ad esempio le asciugatrici industriali).

44.   Asciugamani e asciugacapelli elettrici con sensore di prossimità (massimo 2 punti)

Tutti gli asciugamani (1 punto) e gli asciugacapelli (1 punto) elettrici devono essere muniti di sensori di prossimità o devono avere ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO tipo I.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione adeguata che attesti come la struttura ricettiva rispetta tale criterio.

45.   Posizionamento dei frigoriferi (1 punto)

I frigoriferi delle cucine, dei ristoranti e dei bar devono essere posizionati e regolati in base a principi di risparmio energetico al fine di ridurre lo spreco di energia.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio.

46.   Spegnimento automatico delle luci nelle stanze (1,5 punti)

Il 95 % delle stanze della struttura ricettiva deve essere dotato di sistemi automatici che spengono le luci quando gli ospiti escono dalla stanza.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare le specifiche tecniche fornite dai tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di tali sistemi.

47.   Controllo del timer della sauna (1 punto)

Tutte le saune e gli hammam devono essere dotati di un sistema di controllo del timer o di una procedura messa in atto dal personale per regolare l’accensione e lo spegnimento.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare le specifiche tecniche fornite dai tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di tali sistemi.

48.   Riscaldamento delle piscine con fonti di energia rinnovabili (massimo 1,5 punti)

L’energia impiegata per riscaldare l’acqua delle piscine deve provenire da fonti di energia rinnovabili. Minimo 50 % di energia: 1 punto; 100 %: 1,5 punti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio unita ai dati sul consumo di energia per il riscaldamento della piscina e la documentazione che attesti il quantitativo di energia derivante da fonti di energia rinnovabili.

49.   Spegnimento automatico delle luci esterne (1,5 punti)

Le luci esterne non necessarie per motivi di sicurezza devono spegnersi automaticamente dopo un tempo predeterminato o devono essere attivate da un sensore di prossimità.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare le specifiche tecniche fornite dai tecnici specializzati responsabili dell’installazione e/o della manutenzione di tali sistemi.

ACQUA

50.   Utilizzo di acqua piovana (2 punti) e di acqua riciclata (2 punti)

a)

(2 punti): l’acqua piovana deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare opportune garanzie che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata.

b)

(2 punti): l’acqua riciclata deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare opportune garanzie che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata.

51.   Sistemi di irrigazione automatici per le aree esterne (1,5 punti)

La struttura ricettiva deve utilizzare un sistema automatico che ottimizzi i tempi di irrigazione e il consumo idrico per le piante e le aree verdi esterne.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

52.   Flusso di acqua da rubinetti e docce (1,5 punti)

Il flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, non deve superare gli 8 litri/minuto.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

53.   Scarico dei WC (1,5 punti)

Almeno il 95 % dei WC deve consumare una quantità di acqua pari o inferiore a 6 litri per scarico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

54.   Consumo di acqua delle lavastoviglie (1 punto)

l consumo di acqua delle lavastoviglie [espresso come W(misurato)] deve essere inferiore o uguale alla soglia risultante dall’equazione riportata di seguito utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE.

W(misurato) ≤ (0,625 × S) + 9,25

dove:

W(misurato)= consumo d’acqua misurato della lavastoviglie in litri per ciclo, espresso al primo decimale,

S= numero applicabile di coperti standard della lavastoviglie.

Tale criterio si applica solo alle lavastoviglie per uso domestico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare le specifiche tecniche fornite dai tecnici specializzati responsabili della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavastoviglie, oppure dimostrare che le lavastoviglie hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica.

55.   Consumo di acqua delle lavatrici (1 punto)

Le lavatrici utilizzate nella struttura ricettiva dagli ospiti e dal personale o quelle impiegate dal fornitore dei servizi di lavanderia della struttura ricettiva devono utilizzare al massimo 12 litri di acqua per kg di carico misurato secondo la norma EN 60456, utilizzando il ciclo normale cotone a 60 °C previsto dalla direttiva 95/12/CE.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare le specifiche tecniche stilate dai tecnici specializzati responsabili della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavatrici, oppure dimostrare che le lavatrici hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica. La direzione della struttura ricettiva deve presentare la documentazione tecnica del fornitore dei servizi di lavanderia che attesta che le lavatrici impiegate sono conformi a tale criterio.

56.   Temperatura e flusso dell’acqua dei rubinetti (1 punto)

Per almeno il 95 % dei rubinetti deve essere possibile regolare precisamente e velocemente la temperatura e il flusso dell’acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

57.   Timer per docce (1,5 punti)

Tutte le docce delle zone destinate al personale, delle aree esterne e comuni devono essere munite di un temporizzatore/sensore di prossimità per l’arresto automatico del flusso d’acqua dopo un tempo predeterminato o in caso di mancato utilizzo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

58.   Copertura della piscina (1 punto)

Durante la notte o se non viene utilizzata per più di un giorno, la piscina deve essere coperta per evitare che l’acqua si raffreddi e per ridurre l’evaporazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

59.   Antigelo (massimo 1,5 punti

Se è necessario l’antigelo sulle strade devono essere utilizzati mezzi meccanici o sabbia/ghiaia per garantire che le strade entro il perimetro della struttura ricettiva siano sicure in caso di ghiaccio o neve (1,5 punti).

Se si utilizzano mezzi chimici, devono essere impiegate sostanze con un tenore massimo di ione cloruro (Cl-) pari all’1 % (1 punto) oppure prodotti antigelo che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica o altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

60.   Indicazione della durezza dell’acqua (massimo 2 punti)

In prossimità delle zone lavanderia, delle lavatrici e delle lavastoviglie devono essere affisse informazioni sulla durezza dell’acqua locale (1 punto) per consentire agli ospiti e al personale un utilizzo ottimale dei detersivi o, in alternativa, deve essere utilizzato un sistema di dosaggio automatico (1 punto) per ottimizzare il consumo di detersivo in funzione della durezza dell’acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti.

61.   Orinatoi a risparmio idrico (1,5 punti)

Tutti gli orinatoi devono utilizzare un sistema senz’acqua oppure disporre di un dispositivo di risciacquo automatico o manuale che permetta il risciacquo del singolo orinatoio solo in caso di utilizzo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione giustificativa dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio.

62.   Specie autoctone utilizzate per nuove piantagioni all’esterno (1 punto)

Gli alberi e le siepi piantati nelle aree esterne devono essere costituiti da specie vegetali autoctone.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata di un esperto.

DETERSIVI E DISINFETTANTI

63.   Detersivi (massimo 3 punti)

Almeno l’80 % in peso dei detersivi per il lavaggio a mano delle stoviglie e/o dei detersivi per le lavastoviglie e/o dei detersivi per bucato e/o dei prodotti generici per la pulizia e/o i detergenti sanitari e/o i saponi e gli shampoo utilizzati dalla struttura ricettiva deve essere munito del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle suddette categorie di prodotti fino ad un massimo di 3 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

64.   Pitture e vernici per interni e per esterni (massimo 2 punti)

Almeno il 50 % delle opere di tinteggiatura interna e/o esterna della struttura ricettiva deve essere effettuato con pitture e vernici per interni e/o esterni munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (1 punto per le pitture e vernici per interni e 1 punto per quelle per esterni).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

65.   Sostegno ad alternative agli accendifuoco artificiali per barbecue (1 punto)

Presso la struttura ricettiva possono essere venduti o offerti unicamente prodotti alternativi agli accendifuoco artificiali per barbecue o caminetti, quali olio di semi di colza o prodotti di canapa.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio.

66.   Dosaggio del disinfettante per piscine (1 punto) o piscine naturali/ecologiche (1 punto)

Le piscine devono essere dotate di un sistema di dosaggio automatico che utilizzi il quantitativo minimo di disinfettante necessario per ottenere un adeguato risultato sotto il profilo igienico (1 punto).

Oppure:

le piscine devono essere ecologiche/naturali, nelle quali l’igiene e la sicurezza dei bagnanti sono garantite solo con elementi naturali (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione tecnica sul sistema di dosaggio automatico o sul tipo di piscina ecologica/naturale installata e sulla relativa manutenzione.

67.   Pulizia meccanica (1 punto)

La struttura ricettiva deve disporre di precise procedure per effettuare la pulizia senza utilizzo di sostanze chimiche, ad esempio mediante prodotti in microfibra o altri materiali per pulizia non chimici o mediante attività aventi un effetto analogo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e, se pertinente, una documentazione giustificativa adeguata.

68.   Giardini e orti biologici (2 punti)

Gli spazi verdi devono essere trattati senza l’uso di pesticidi o in linea con i principi dell’agricoltura biologica, secondo quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (23), o come previsto dalle leggi nazionali o dai piani nazionali riconosciuti in materia di agricoltura biologica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e, se pertinente, una documentazione giustificativa adeguata.

69.   Insetticidi e repellenti (massimo 2 punti)

La progettazione architettonica della struttura e le pratiche igieniche (ad esempio la costruzione su pali per impedire che i topi entrino nei locali, l’utilizzo di zanzariere e zampironi) devono garantire che l’impiego di insetticidi e repellenti nella struttura ricettiva sia ridotto al minimo (1 punto).

Se vengono utilizzati insetticidi e repellenti, devono essere impiegate solo sostanze consentite per l’agricoltura biologica [secondo quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 834/2007] o sostanze munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e, se pertinente, una documentazione giustificativa adeguata.

RIFIUTI

70.   Compostaggio (massimo 2 punti)

Nella struttura ricettiva i rifiuti organici devono essere separati (rifiuti di giardino, 1 punto; rifiuti di cucina, 1 punto) e il compostaggio di tali rifiuti deve avvenire secondo le linee guida fornite dalle autorità locali (ad esempio dall’amministrazione locale, dall’azienda o da un’impresa privata).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e, se pertinente, una documentazione giustificativa adeguata.

71.   Contenitori per bevande «usa e getta» (2 punti)

Nelle aree di proprietà o sotto la gestione diretta della struttura ricettiva non possono essere venduti contenitori per bevande usa e getta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, indicando eventualmente i prodotti «usa e getta» utilizzati e la normativa che ne impone l’uso.

72.   Smaltimento di grassi/oli (massimo 2 punti)

Devono essere installati separatori di grassi e i grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti adeguatamente (1 punto).

Agli ospiti è offerta la possibilità di smaltire correttamente i grassi/gli oli che usano (ad esempio negli appartamenti) (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

73.   Tessuti, mobili e altri prodotti usati (massimo 2 punti)

I mobili, i tessuti e altri prodotti, come le apparecchiature elettroniche, usati devono essere dati a enti di beneficenza secondo la politica della struttura ricettiva (2 punti) o venduti (1 punto) ad altre associazioni che li raccolgono e li ridistribuiscono.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata delle associazioni interessate.

ALTRI SERVIZI

74.   Tetti (2 punti)

Almeno il 50 % degli edifici situati nel perimetro della struttura ricettiva che presentano tetti adeguati (cioè tetti piatti o con angolazione o inclinazione ridotte) e che non sono utilizzati ad altri fini deve essere ricoperto di erba o di piante.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

75.   Comunicazione ed educazione ambientale (massimo 3 punti)

La struttura ricettiva deve garantire la comunicazione e l’educazione ambientale degli ospiti mediante avvisi riguardanti la biodiversità locale, il paesaggio e le misure di conservazione della natura adottate a livello locale (1,5 punti). L’intrattenimento degli ospiti comprende elementi di educazione ambientale (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

76.   Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle stanze (massimo 1,5 punti)

Nel 100 % delle aree comuni interne e in almeno il 70 % delle stanze (1 punto) o in almeno il 95 % delle stanze (1,5 punti) non deve essere consentito fumare.

Valutazione e verifica: il richiedente deve indicare il numero e il tipo di aree disponibili, specificando quelle riservate ai non fumatori.

77.   Biciclette (1,5 punti)

Gli ospiti devono poter disporre di biciclette (almeno 3 biciclette ogni 50 stanze).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio.

78.   Servizio di trasferimento (1 punto)

La struttura ricettiva deve offrire agli ospiti che si spostano con i trasporti pubblici un servizio di trasferimento utilizzando mezzi di trasporto compatibili con l’ambiente come auto elettriche o mezzi trainati da cavalli.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e fornire un esempio della comunicazione agli ospiti.

79.   Bottiglie riutilizzabili o a rendere (massimo 3 punti)

Nella struttura ricettiva le bevande devono essere offerte in bottiglie riutilizzabili o a rendere: bevande non alcoliche (1 punto), birra (1 punto) e acqua (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata del fornitore delle bottiglie.

80.   Utilizzo di prodotti ricaricabili (massimo 2 punti)

La struttura ricettiva deve utilizzare solo batterie ricaricabili per i telecomandi (1 punto) e/o cartucce ricaricabili per i toner di stampanti e fotocopiatrici (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e una documentazione giustificativa adeguata del fornitore delle batterie e/o delle ricariche delle cartucce dei toner.

81.   Prodotti di carta (massimo 3 punti)

Almeno l’80 % della carta igienica/tessuto carta e/o della carta da ufficio e/o della carta stampata utilizzata deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle tre categorie di prodotti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

82.   Beni durevoli (massimo 3 punti)

Almeno il 30 % dei beni durevoli di qualsiasi categoria (ad esempio biancheria da letto, asciugamani, biancheria da tavola, PC, portatili, televisori, materassi, mobili, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspiratori, rivestimenti di pavimenti, lampadine) presenti nella struttura ricettiva, comprese le unità in affitto adibite al pernottamento, deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle categorie di prodotti, fino a un massimo di tre).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti che attestino le quantità di prodotti presenti e le quantità munite di marchio ecologico.

83.   Prodotti alimentari locali (massimo 3 punti)

Per ogni pasto, compresa la prima colazione, nella composizione del menù devono essere inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale e di stagione (per la frutta e la verdura fresche) (1,5 punti).

Se applicabile, deve essere vietato il consumo di specie locali in pericolo come alcuni pesci e crostacei specifici e di carne di animali selvatici e gamberetti provenienti da coltivazioni che rappresentano una minaccia per le foreste di mangrovie (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

84.   Alimenti biologici (massimo 2 punti)

Gli ingredienti principali di almeno due piatti inseriti nel menù (1 punto) o dell’intero menu compresa la prima colazione (2 punti) devono essere prodotti in base ai metodi dell’agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 oppure prodotti secondo le modalità previste per un marchio di qualità ecologica ISO tipo I.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

85.   Qualità dell’aria negli interni (massimo 4 punti)

La struttura ricettiva deve garantire una qualità ottimale dell’aria negli ambienti interni applicando una o entrambe le soluzioni seguenti:

le stanze e le aree comuni devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato I, punto 3, della direttiva 89/106/CEE e contenere solo pitture, decorazioni, mobilio e altri materiali muniti di marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I attestanti lo scarso rilascio di emissioni (2 punti),

nelle stanze e nelle aree comuni non devono essere impiegate profumazioni e le lenzuola, gli asciugamani e i tessuti devono essere lavati con detergenti senza profumo (1 punto) e la pulizia deve essere effettuata con mezzi senza profumazione (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio e la documentazione giustificativa adeguata. Per quanto riguarda il divieto di utilizzare profumazioni, è sufficiente presentare un elenco dei componenti/ingredienti senza profumazione utilizzati per il lavaggio e la pulizia.

GESTIONE GENERALE

86.   Registrazione EMAS (3 punti) o certificazione ISO (2 punti) della struttura ricettiva

La struttura ricettiva deve essere registrata in base al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (3 punti) o deve essere certificata conformemente alla norma EN ISO 14001 (2 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione in base al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001.

87.   Registrazione EMAS (1,5 punti) o certificazione ISO (1 punto) dei fornitori

Almeno uno dei principali fornitori o erogatori di servizi della struttura ricettiva deve essere registrato in base al sistema EMAS (1,5 punti) o essere certificato conformemente alla norma EN ISO 14001 (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001 di almeno uno dei suoi fornitori principali.

88.   Conformità dei subappaltatori ai criteri obbligatori (massimo 4 punti)

Nel caso vengano subappaltati altri servizi di ristorazione o attività ricreative/di fitness, tali servizi devono essere conformi ai criteri obbligatori del presente allegato applicabili ai servizi specifici (2 punti per ciascun servizio di ristorazione e bevande e/o strutture ricreative/di fitness presenti nella struttura ricettiva).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una documentazione adeguata degli accordi contrattuali stipulati con i subappaltatori in merito alla conformità di questi ultimi ai criteri obbligatori.

89.   Contatori per il consumo di energia e di acqua (1 punto)

Presso la struttura ricettiva devono essere installati contatori supplementari per il consumo di energia e di acqua per poter rilevare i dati sul consumo delle varie attività e/o macchine presenti, ad esempio stanze, servizio lavanderia e cucina e/o macchine specifiche quali frigoriferi, lavatrici ecc.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta tale criterio e un’analisi dei dati rilevati (se già disponibili).

90.   Altre azioni ambientali (massimo 3 punti)

a)

Altre azioni ambientali (fino a 1,5 punti ciascuna per un massimo di 3 punti): la direzione della struttura ricettiva deve intraprendere altre azioni, oltre a quelle indicate con i criteri della parte A o B, per migliorare le prestazioni ambientali della struttura. L’organismo competente che esamina la richiesta deve attribuire un punteggio a tali azioni, per un massimo di 1,5 punti per azione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a tale criterio, unita alla descrizione completa di ciascuna azione supplementare che desidera venga presa in esame.

Oppure:

b)

assegnazione del marchio di qualità ecologica (3 punti): alla struttura ricettiva deve essere stato assegnato un marchio di qualità ecologica ISO tipo I nazionale o regionale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente di aver ottenuto un marchio di qualità ecologica.


(1)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

(2)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

(3)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17.

(4)  L’articolo 3 della direttiva 92/42/CEE esclude dal suo campo di applicazione i seguenti prodotti: le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate con combustibili diversi tra cui quelli solidi; gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici; le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili aventi caratteristiche molto diverse da quelle dei combustibili liquidi e gassosi normalmente in commercio (gas residui industriali, biogas, ecc.); le cucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici.

(5)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 26.

(6)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

(7)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.

(8)  GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.

(9)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.

(10)  GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

(11)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

(12)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(13)  GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

(14)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

(15)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183.

(16)  GU L 45 del 17.2.1994, pag. 1.

(17)  GU L 128 del 15.5.2002, pag. 45.

(18)  GU L 118 del 7.5.1997, pag. 1.

(19)  GU L 136 del 21.6.1995, pag. 1.

(20)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.

(21)  GU L 67 del 12.3.2003, pag. 22.

(22)  GU L 136 del 21.6.1995, pag. 28.

(23)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.


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