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Document 32009D0455
Decision No 455/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 amending Council Directive 76/769/EEC as regards restrictions on the marketing and use of dichloromethane (Text with EEA relevance )
Decisione n. 455/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell’immissione sul mercato e dell’uso di diclorometano (Testo rilevante ai fini del SEE )
Decisione n. 455/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell’immissione sul mercato e dell’uso di diclorometano (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 137 del 3.6.2009, p. 3–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009; abrog. impl. da 32006R1907
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31976L0769 | modifica | allegato 1 | 06/06/2009 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32006R1907 | 01/06/2009 |
3.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 137/3 |
DECISIONE N. 455/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 maggio 2009
recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell’immissione sul mercato e dell’uso di diclorometano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
I rischi per la salute umana posti dalla presenza di diclorometano (DCM) negli svernicianti sono stati valutati in vari studi (3) i quali sono giunti alla conclusione che sono necessarie nella Comunità misure dirette a ridurre i rischi posti alla salute umana nell’ambito delle applicazioni industriali, professionali e a livello dei consumatori del DCM. I risultati di questi studi sono stati valutati dal comitato scientifico per la tossicità, l’ecotossicità e l’ambiente della Commissione [CSTEE — poi comitato scientifico per i rischi sanitari e ambientali (SCHER)], il quale ha confermato che l’esposizione alle emanazioni di DCM provenienti dagli svernicianti comporta rischi per la salute umana. |
(2) |
Per assicurare un livello elevato di tutela della salute per tutte le categorie di impieghi (industriali, professionali e destinati al pubblico in generale), è opportuno limitare l’immissione sul mercato e l’uso di svernicianti che contengono DCM. |
(3) |
Gli svernicianti che contengono DCM sono utilizzati dal pubblico in generale in ambito domestico per rimuovere pitture, vernici e lacche sia in ambienti interni che esterni. L’uso domestico del DCM in condizioni di sicurezza non può essere garantito da misure di formazione e di sorveglianza. Pertanto, la sola misura che si riveli efficace per eliminare i crescenti rischi per il pubblico in generale derivanti da svernicianti che contengono DCM è il divieto dell’immissione sul mercato, nei confronti del pubblico stesso, della vendita e dell’uso di tali svernicianti. |
(4) |
Al fine di garantire una esecuzione graduale della messa fuori uso dalla catena di produzione degli svernicianti contenenti DCM, è opportuno fissare date diverse per il divieto della prima immissione sul mercato e della vendita agli utilizzatori domestici e professionali. |
(5) |
Poiché è possibile che il pubblico in generale, nonostante il divieto, si procuri svernicianti che contengono DCM per mezzo della catena di distribuzione destinata agli utilizzatori industriali e professionali, è opportuno che sul prodotto figuri un’avvertenza. |
(6) |
Gli infortuni mortali registratisi in Europa negli impieghi industriali e professionali nel corso degli ultimi 18 anni sono principalmente imputabili ad un’aerazione insufficiente, all’inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, all’uso di vasche di sverniciatura inadatte e alla sovraesposizione al DCM. Sono quindi opportune restrizioni per controllare e ridurre i rischi che comportano gli usi industriali e professionali. |
(7) |
Agli utilizzatori professionali si applica in generale la normativa in materia di protezione dei lavoratori. Tuttavia, in molti casi le attività professionali sono esercitate presso i clienti, che non sempre dispongono delle misure idonee per gestire, controllare e ridurre i rischi per la salute. Inoltre, la normativa comunitaria per la protezione dei lavoratori non si applica ai lavoratori autonomi ed essi avrebbero necessità di un’adeguata formazione prima di effettuare operazioni di sverniciatura per mezzo di prodotti che contengono DCM. |
(8) |
È quindi opportuno vietare l’immissione sul mercato di svernicianti che contengono DCM e il loro uso da parte di operatori professionali, per proteggere la salute di questi ultimi e ridurre il numero di infortuni, anche mortali. Nondimeno, nei casi in cui la sostituzione del DCM sia considerata particolarmente difficile o inopportuna, gli Stati membri dovrebbero poterne consentire l’uso sul loro territorio da parte di operatori professionali approvati. Gli Stati membri sarebbero responsabili del rilascio e del controllo di tale deroga, subordinata all’assolvimento di una specifica formazione. Tuttavia, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi dovrebbero di preferenza evitare l’uso del DCM sostituendolo con un agente o processo chimico che, nelle sue condizioni di utilizzazione, presenti rischi nulli o inferiori per la salute e la sicurezza dei lavoratori. |
(9) |
Il numero degli infortuni mortali e non mortali registratisi nell’ambito di attività industriali è indicativo di un adempimento carente della normativa concernente il luogo di lavoro applicabile ai lavoratori che utilizzano DCM. L’esposizione al DCM rimane elevata e sono opportune ulteriori misure per ridurre i rischi cui sono esposti i lavoratori negli impianti industriali. Sono opportune misure preventive per ridurre al minimo l’esposizione e per garantire l’ottemperanza, ove tecnicamente possibile, ai pertinenti limiti di esposizione professionale, come un’aerazione efficace del luogo di lavoro, misure per ridurre al minimo l’evaporazione di DCM dalle vasche di sverniciatura, misure per la manipolazione in condizioni di sicurezza del DCM nelle vasche di sverniciatura, dispositivi di protezione individuale appropriati e informazioni e formazione adeguate. |
(10) |
I dispositivi di protezione individuale dovrebbero essere conformi alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (4). |
(11) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (5). |
(12) |
La presente decisione fa salva la normativa comunitaria che fissa le prescrizioni minime in materia di tutela dei lavoratori, come la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (6) e le direttive particolari basate sulla medesima, tra le quali, in particolare, la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) (7), e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (8), |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Strasburgo, addì 6 maggio 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. KOHOUT
(1) GU C 77 del 31.3.2009, pag. 29.
(2) Parere del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 aprile 2009.
(3) Methylene chloride: Advantages and drawbacks of possible market restrictions in the EU, TNO-STB Study, novembre 1999, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Effectiveness of vapour retardants in reducing risks to human health from paint strippers containing dichloromethane, relazione finale del gruppo di esperti ETVAREAD, aprile 2004, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint strippers, RPA study, aprile 2007, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm
(4) GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.
(5) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.
(6) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(7) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.
(8) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
ALLEGATO
Nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto la voce seguente:
«(58) Diclorometano CAS: n. 75-09-2 N. 200-838-9 |
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