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Document 32009D0300
2009/300/EC: Commission Decision of 12 March 2009 establishing the revised ecological criteria for the award of the Community Eco-label to televisions (notified under document number C(2009) 1830) (Text with EEA relevance)
2009/300/CE: Decisione della Commissione, del 12 marzo 2009 , che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori [notificata con il numero C(2009) 1830] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/300/CE: Decisione della Commissione, del 12 marzo 2009 , che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori [notificata con il numero C(2009) 1830] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 82 del 28.3.2009, p. 3–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2020; abrogato da 32020D1804 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32002D0255 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32009D0300R(01) | (MT) | |||
Modified by | 32013D0295 | sostituzione | articolo 3 | ||
Modified by | 32014D0336 | sostituzione | articolo 3 | 06/06/2014 | |
Validity extended by | 32014D0336 | 06/06/2014 | 31/12/2015 | ||
Modified by | 32015D2056 | sostituzione | articolo 3 | ||
Validity extended by | 32015D2056 | 31/12/2016 | |||
Modified by | 32016D2003 | sostituzione | articolo 3 | ||
Validity extended by | 32016D2003 | 31/12/2017 | |||
Modified by | 32018D0059 | sostituzione | articolo 3 | 12/01/2018 | |
Modified by | 32018D0059 | modifica | allegato | 12/01/2018 | |
Validity extended by | 32018D0059 | 12/01/2018 | 31/12/2019 | ||
Modified by | 32019D1134 | sostituzione | articolo 3 | 02/07/2019 | |
Validity extended by | 32019D1134 | 02/07/2019 | 31/12/2020 | ||
Repealed by | 32020D1804 |
28.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82/3 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2009
che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori
[notificata con il numero C(2009) 1830]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/300/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,
previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica. |
(3) |
Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica deve essere effettuato in tempo utile prima della fine del periodo di validità dei criteri fissato per ciascun gruppo di prodotti. |
(4) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato un riesame tempestivo dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione 2002/255/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (2). |
(5) |
Alla luce del riesame in questione, per tenere conto degli sviluppi scientifici e del mercato è opportuno stabilire nuovi criteri ecologici. |
(6) |
Inoltre, per tenere conto delle nuove tecnologie è opportuno modificare la definizione del gruppo di prodotti di cui alla decisione summenzionata. |
(7) |
A fini della chiarezza occorre quindi sostituire la decisione 2002/255/CE. Visto che il periodo di validità dei criteri ecologici stabiliti nella decisione in questione è stato prolungato fino al 31 ottobre 2009, la decisione di cui trattasi deve essere sostituita a partire dal 1o novembre 2009. |
(8) |
I criteri ecologici in questione e i relativi requisiti di valutazione e di verifica devono restare in vigore fino al 31 ottobre 2013. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito in virtù dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il gruppo di prodotti denominato «televisori» è costituito da:
«apparecchi elettronici alimentati a corrente elettrica la cui finalità e funzione principale consiste nel ricevere, decodificare e visualizzare segnali televisivi».
Articolo 2
Per ottenere l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, un televisore deve rientrare nel gruppo di prodotti «televisori» e soddisfare i criteri riportati nell’allegato della presente decisione.
Articolo 3
I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti «televisori» e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 ottobre 2013.
Articolo 4
Ai fini amministrativi viene assegnato al gruppo di prodotti in oggetto (televisori) il numero di codice «022».
Articolo 5
La decisione 2002/255/CE è abrogata.
Articolo 6
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2009.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2009.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.
(2) GU L 87 del 4.4.2002, pag. 53.
ALLEGATO
QUADRO DI RIFERIMENTO
Finalità dei criteri
Per ottenere il marchio di qualità ecologica, il prodotto deve soddisfare i criteri enunciati nel presente allegato, intesi a promuovere:
— |
la riduzione dei danni ambientali e dei rischi connessi all’uso energetico (surriscaldamento del pianeta, piogge acide, esaurimento delle risorse non rinnovabili), limitando il consumo di energia, |
— |
la riduzione dei danni ecologici connessi all’uso di risorse naturali, e |
— |
la riduzione del danno ambientale connesso all’uso di sostanze pericolose, limitando l’uso di tali sostanze. |
Inoltre, tali criteri promuovono l’applicazione delle migliori pratiche (uso ottimale dal punto di vista ambientale) e accrescono la consapevolezza ambientale dei consumatori.
Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti dal presente allegato, dell’attuazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o EN ISO 14001 (nota: non è tuttavia richiesta l’applicazione di tali programmi di gestione).
Requisiti di valutazione e verifica
Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.
Qualora possibile, le prove vanno eseguite in opportuni laboratori accreditati o in laboratori che soddisfano i requisiti generali figuranti nella norma EN ISO 17025 e sono competenti per eseguire i test necessari.
Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.
Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti, dell’attuazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001 (nota: non è tuttavia richiesta l’applicazione di tali programmi di gestione).
CRITERI
1. Risparmio energetico
a) Stand-by passivo (veglia)
i) |
Il consumo del televisore in stand-by passivo deve essere ≤ 0,30 W, tranne quando è soddisfatta la condizione di cui al punto ii). |
ii) |
Per i televisori muniti di un interruttore fisico ben visibile, il cui consumo energetico è < 0,01 W quando l’interruttore è in posizione «off», il consumo del televisore in stand-by passivo deve essere ≤ 0,50 W. |
b) Consumo massimo di energia
In modalità «acceso» (on) i televisori devono avere un consumo massimo di energia ≤ 200 W.
c) Efficienza energetica
Fino al 31 dicembre 2010 i televisori immessi sul mercato recanti il marchio di qualità ecologica devono avere un consumo di energia in modalità «acceso» pari o inferiore a 0,64 · 20 W + A · 4,3224 W/dm2).
A partire dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2012 i televisori immessi sul mercato recanti il marchio di qualità ecologica devono avere un consumo di energia in modalità «acceso» pari o inferiore a 0,51 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2).
A partire dal 1o gennaio 2013 itelevisori immessi sul mercato recanti il marchio di qualità ecologica devono avere un consumo di energia in modalità «acceso» pari o inferiore a 0,41 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2).
«A» rappresenta la superficie visibile dello schermo (1) espressa in dm2.
Valutazione e verifica [lettere da a) a c)]: il televisore è sottoposto a prove per verificare il consumo di energia in modalità «acceso» nelle condizioni in cui è consegnato al cliente, in base alla norma modificata IEC62087 (Methods of Measurement for the Power Consumption of Audio, Video and Related Equipment — Metodi di misurazione del consumo energetico di apparecchi audio, video e analoghi), utilizzando il segnale video dinamico di trasmissione. Se il televisore ha un menù impostato al momento della prima messa in servizio, l’impostazione di base è quella raccomandata dal fabbricante per il normale uso domestico. Il richiedente trasmette un rapporto di prova all’organismo competente responsabile del rilascio del marchio di qualità che dimostra che il televisore soddisfa i requisiti di cui alle lettere da a) a c).
Per rispettare le condizioni di cui alla lettera a), punto ii), il richiedente dichiara che il televisore rispetta il requisito e fornisce prove fotografiche in merito alla presenza dell’interruttore fisico.
Per rispettare le condizioni di cui alla lettera c), il richiedente dimostra che i propri televisori dotati di marchio di qualità ecologica, alla prima immissione sul mercato dopo le date previste, rispetteranno il criterio di efficienza energetica corrispondente. Se non è possibile produrre le prove necessarie, l’organismo competente rilascia soltanto un’autorizzazione di marchio di qualità ecologica per il periodo per cui la conformità può essere dimostrata.
2. Contenuto di mercurio delle lampade fluorescenti
La quantità totale di mercurio (Hg), nell’insieme delle lampade per schermo, non deve essere superiore a 75 mg per gli schermi con una diagonale dello schermo visibile massima di 40 pollici (101 cm).
La quantità totale di mercurio (Hg), nell’insieme delle lampade per schermo, non deve essere superiore a 99 mg per gli schermi con una diagonale dello schermo visibile superiore a 40 pollici (101 cm).
Valutazione e verifica: il richiedente trasmette una dichiarazione firmata con cui certifica che il televisore è conforme ai requisiti previsti. La dichiarazione comprende informazioni sul numero di lampade utilizzate e il contenuto totale di mercurio delle lampade, comunicato dai fornitori.
3. Prolungamento della durata di vita
Il fabbricante deve garantire che il televisore funzionerà per almeno 2 anni. La validità della garanzia decorre dalla data di consegna del prodotto all’acquirente.
La disponibilità di pezzi di ricambio elettronici compatibili deve essere garantita per sette anni a decorrere dal termine della produzione.
Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai suddetti requisiti.
4. Progettazione per lo smontaggio
Il fabbricante deve dimostrare che il televisore può essere facilmente disassemblato da personale professionista addetto al riciclaggio utilizzando gli strumenti normalmente messi a disposizione al fine di:
— |
riparare e sostituire le parti consumate, |
— |
sostituire le parti più vecchie oppure obsolete, e |
— |
separare le parti e i materiali con l’obiettivo finale di riciclarli. |
Per agevolare lo smontaggio:
— |
i componenti fissi all’interno del televisore devono poter essere smontati, per esempio per mezzo di viti e fissaggi a scatto, soprattutto nel caso di parti contenenti sostanze pericolose, |
— |
le parti in plastica devono essere fabbricate con un solo polimero o con polimeri compatibili per il riciclaggio e recare la marcatura pertinente ISO 11469 se hanno massa superiore a 25 g, |
— |
non devono essere utilizzati componenti metallici che non possono essere separati, |
— |
devono essere raccolti dati sulla natura e la quantità delle sostanze pericolose presenti nel televisore in conformità della direttiva 2006/121/CE del Consiglio (2) e del sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS). |
Valutazione e verifica: un rapporto di valutazione contenente informazioni sul disassemblaggio del televisore deve essere trasmesso unitamente alla domanda. Il rapporto deve includere un diagramma esploso del televisore con l’indicazione dei principali componenti e deve inoltre identificare le eventuali sostanze pericolose presenti all’interno dei componenti. Può essere realizzato in forma scritta o audiovisiva. Le informazione riguardanti le sostanze pericolose devono essere fornite all’organismo competente responsabile del rilascio del marchio di qualità ecologica sotto forma di elenco di materiali indicante il tipo di materiale, la quantità utilizzata e il punto in cui si trova.
5. Metalli pesanti e ritardanti di fiamma
a) |
Il televisore non deve contenere cadmio, piombo, mercurio, cromo esavalente o ritardanti di fiamma quali i polibifenili bromurati (PBB) o gli eteri di polidifenili bromurati (PBDE), ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), a meno che le applicazioni di queste sostanze non siano elencate nell’allegato della direttiva summenzionata in quanto esentate dalle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva o a meno che il valore massimo di concentrazione non sia uguale o inferiore alla soglia specificata nello stesso allegato. Per quanto riguarda l’allegato, per i PBB e i PBDE, il valore massimo di concentrazione deve essere < 0,1 %. |
b) |
Le parti in plastica non devono contenere sostanze ritardanti di fiamma o preparati contenenti sostanze alle quali è attribuita o può essere attribuita, al momento della richiesta, una delle seguenti frasi di rischio (o loro combinazioni):
ai sensi della definizione di cui alla direttiva 2006/121/CE. Questo requisito non si applica ai ritardanti di fiamma reattivi, vale a dire a quelli le cui proprietà cambiano con l’utilizzo (in realtà non sono contenuti nel prodotto finale con una concentrazione > 0,1 %); pertanto le frasi di rischio summenzionate non si applicano più. |
Valutazione e verifica: all’organismo competente responsabile del rilascio del marchio di qualità ecologica deve essere trasmesso un certificato firmato dal fabbricante del televisore in cui dichiara la conformità ai requisiti in questione. Allo stesso organismo devono essere inoltre rilasciate una dichiarazione di conformità firmata dai fornitori delle materie plastiche e dei ritardanti di fiamma così come copie delle pertinenti schede di sicurezza riguardanti i materiali e le sostanze. Tutti i ritardanti di fiamma utilizzati devono essere chiaramente indicati.
6. Istruzioni per l’uso
Il televisore deve essere venduto allegando le istruzioni per l’uso in cui devono figurare avvertenze sulle corrette modalità d’uso a tutela dell’ambiente. Le informazioni devono essere presentate in un unico punto, facile da reperire, nelle istruzioni d’uso e anche sul sito web del fabbricante. Le informazioni includono in particolare:
a) |
il consumo di energia del televisore nelle varie modalità: acceso, spento, stand-by passivo, comprese le informazioni sui risparmi energetici possibili nelle varie modalità; |
b) |
il consumo energetico medio annuo del televisore espresso in kWh, calcolato sulla base del consumo energetico in modalità «acceso», in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni all’anno; |
c) |
informazioni indicanti che l’efficienza energetica riduce i consumi energetici e quindi permette di risparmiare riducendo le fatture dell’elettricità; |
d) |
le seguenti indicazioni su come ridurre il consumo di energia quando il televisore non è utilizzato:
|
e) |
la posizione dell’interruttore fisico per la modalità «spento» (ove presente); |
f) |
le informazioni per la riparazione indicanti chi è autorizzato a riparare il televisore, includendo gli opportuni estremi di contatto; |
g) |
le istruzioni per il corretto smaltimento dei televisori presso le discariche per i rifiuti domestici o mediante i programmi di ritiro applicati dai rivenditori, a seconda dei casi, in conformità della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); e |
h) |
le informazioni relative all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica («il Fiore») al prodotto con una breve spiegazione delle implicazioni di questo riconoscimento e con l’indicazione del sito web http://www.ecolabel.eu per ottenere ulteriori informazioni. |
Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti e fornire all’organismo competente incaricato di valutare la domanda una copia del libretto di istruzioni.
7. Informazioni presenti sul marchio di qualità ecologica
Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:
— |
Elevata efficienza energetica |
— |
Emissioni ridotte di CO2 |
— |
Progettato per essere facilmente riparato e riciclato |
Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a tali requisiti e fornire all’organismo competente responsabile del rilascio copia del marchio di qualità ecologica corrispondente a quello raffigurato sull’imballaggio e/o sul prodotto e/o nella documentazione allegata.
(1) Superficie dello schermo: indica la superficie dello schermo in dm2. Corrisponde a [dimensione dello schermo × dimensione dello schermo × 0,480] per uno schermo standard (formato 4:3) e [dimensione dello schermo × dimensione dello schermo × 0,427] per uno schermo widescreen (formato 16:9).
(2) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 281.