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Document 32008R1265

    Regolamento (CE) n. 1265/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

    GU L 338 del 17.12.2008, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1265/oj

    17.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 338/32


    REGOLAMENTO (CE) N. 1265/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 16 dicembre 2008

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella CEE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione (2) fissa, per ciascuno Stato membro, il limite di dimensione economica delle aziende contabili che rientrano nel campo d’osservazione della rete d’informazione contabile agricola.

    (2)

    A causa di cambiamenti strutturali, in Spagna è diminuito il numero delle aziende più piccole, come pure il loro contributo alla produzione agricola totale. Le aziende di dimensione economica inferiore a 4 UDE (435 307 aziende) rappresentano solo il 4,04 % del reddito lordo standard totale. La parte più rilevante dell’attività agricola può essere quindi coperta con un limite che esclude le aziende più piccole. È pertanto opportuno portare a 4 UDE il limite inizialmente fissato a 2 UDE.

    (3)

    Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1859/82.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    Per l’esercizio contabile 2008 (periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1o gennaio e il 1o luglio 2008) e per gli esercizi successivi, il limite di dimensione economica di cui all’articolo 4 del regolamento 79/65/CEE, espresso in UDE, è fissato nel modo seguente:

    Belgio: 16 UDE

    Bulgaria: 1 UDE

    Repubblica ceca: 4 UDE

    Danimarca: 8 UDE

    Germania: 16 UDE

    Estonia: 2 UDE

    Irlanda: 2 UDE

    Grecia: 2 UDE

    Spagna: 4 UDE

    Francia: 8 UDE

    Italia: 4 UDE

    Cipro: 2 UDE

    Lettonia: 2 UDE

    Lituania: 2 UDE

    Lussemburgo: 8 UDE

    Ungheria: 2 UDE

    Malta: 8 UDE

    Paesi Bassi: 16 UDE

    Austria: 8 UDE

    Polonia: 2 UDE

    Portogallo: 2 UDE

    Romania: 1 UDE

    Slovenia: 2 UDE

    Slovacchia: 8 UDE

    Finlandia: 8 UDE

    Svezia: 8 UDE

    Regno Unito (esclusa l’Irlanda del Nord): 16 UDE

    Regno Unito (solo Irlanda del Nord): 8 UDE.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.

    (2)  GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5.


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