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Document 32008R0334

    Regolamento (CE) n. 334/2008 della Commissione, dell' 11 aprile 2008 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 102 del 12.4.2008, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/334/oj

    12.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 102/20


    REGOLAMENTO (CE) N. 334/2008 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 aprile 2008

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

    (4)

    È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

    (5)

    Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2008.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 275/2008 (GU L 85 del 27.3.2008, pag. 3).

    (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


    ALLEGATO

    Descrizione delle merci

    Classificazione

    (Codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    Prodotto che ha la seguente composizione (% in peso):

    alcol etilico

    superiore a 90,0

    acqua

    inferiore a 7,4

    glicole etilenico

    1,3

    butanone

    1,3

    Il prodotto è confezionato in bottiglie da 1 o 3 litri ed in contenitori da circa 100 litri.

    A seconda del confezionamento, il prodotto potrebbe essere utilizzato, direttamente o diluito in acqua, anche come preparazione antigelo o liquido preparato per lo sbrinamento.

    2207 20 00

    La classificazione è determinata dalle regole generali d’interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, nonché dal testo dei codici NC 2207 e 2207 20 00.

    L'aggiunta di butanone e, in misura minore di glicole etilenico, rende il prodotto inadatto al consumo umano ma non agli utilizzi industriali.

    La bassa percentuale di glicole etilenico non conferisce al prodotto la caratteristica di preparazione antigelo o liquido preparato per lo sbrinamento di cui alla voce 3820.

    Pertanto il prodotto deve essere classificato come alcol etilico denaturato del codice NC 2207 20 00.


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