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Document 32008L0061
Commission Directive 2008/61/EC of 17 June 2008 establishing the conditions under which certain harmful organisms, plants, plant products and other objects listed in Annexes I to V to Council Directive 2000/29/EC may be introduced into or moved within the Community or certain protected zones thereof, for trial or scientific purposes and for work on varietal selections (Codified version)
Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008 , che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (Versione codificata)
Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008 , che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (Versione codificata)
GU L 158 del 18.6.2008, p. 41–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogato da 32019R0829
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31995L0044 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32019R0829 | 14/12/2019 |
18.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/41 |
DIRETTIVA 2008/61/CE DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2008
che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 8, l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5, e l’articolo 13 ter, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (2), è stata modificata in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. |
(2) |
A norma della direttiva 2000/29/CE, gli organismi nocivi elencati negli allegati I e II della stessa direttiva, allo stato isolato o associati ai vegetali e prodotti vegetali corrispondenti, elencati nell'allegato II di tale direttiva, non possono essere introdotti né propagati tramite trasferimenti nella Comunità o in talune sue zone protette. |
(3) |
A norma della direttiva 2000/29/CE, i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato III non possono essere introdotti nella Comunità o in talune sue zone protette. |
(4) |
A norma della direttiva 2000/29/CE, i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato IV non possono essere introdotti né trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette, a meno che siano soddisfatti i requisiti particolari fissati nello stesso allegato. |
(5) |
I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE, e provenienti da paesi terzi possono essere introdotti nella Comunità soltanto se sono conformi alle norme e ai requisiti fissati in tale direttiva, sono scortati da un certificato fitosanitario ufficiale che attesti tale conformità e sono inoltre sottoposti ad un’ ispezione ufficiale per la verifica della conformità stessa. |
(6) |
Tuttavia, a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, dell’articolo 4, paragrafo 5, dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 13 ter, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE dette disposizioni non si applicano agli organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti di cui sopra introdotti o trasferiti da un luogo all'altro per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione vegetale, in base a condizioni da stabilirsi a livello comunitario. |
(7) |
È quindi necessario stabilire le condizioni che devono essere soddisfatte in occasione di tali introduzioni o spostamenti per prevenire qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi. |
(8) |
La presente direttiva lascia impregiudicate le condizioni fissate per il materiale a norma del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (4), e a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (5), nonché di altre disposizioni comunitarie più specifiche relative alle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione e agli organismi geneticamente modificati. |
(9) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente. |
(10) |
La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato IV, parte B, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate «le attività», per le quali si impiegano organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 5, paragrafo 5, o dell'articolo 13 ter, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE, di seguito denominati «il materiale», siano soggette alla presentazione di una domanda agli organismi ufficiali responsabili prima che il materiale suddetto venga introdotto, o trasferito da un luogo all'altro in uno Stato membro o nelle relative zone protette.
2. Nella domanda di cui al paragrafo 1 si specificano in particolare:
a) |
il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attività; |
b) |
il nome o i nomi scientifici del materiale, nonché, se del caso, quello degli organismi nocivi; |
c) |
il tipo di materiale; |
d) |
la quantità di materiale; |
e) |
il luogo d'origine del materiale, con la prova documentale che il materiale è stato introdotto da un paese terzo; |
f) |
la durata, la natura e gli obiettivi delle attività previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale; |
g) |
l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame; |
h) |
eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale; |
i) |
il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attività autorizzate, se del caso; |
j) |
il punto previsto di entrata nella Comunità del materiale proveniente da paesi terzi. |
Articolo 2
1. Ricevuta la domanda di cui all'articolo 1, gli Stati membri approvano le attività previste, sempreché ne sia accertata la conformità alle condizioni generali di cui all'allegato I.
Gli Stati membri revocano l'approvazione in qualsiasi momento qualora si accerti che detta conformità è venuta meno.
2. Dopo l'approvazione delle attività di cui al paragrafo 1, gli Stati membri approvano l'introduzione o i trasferimenti da un luogo all'altro nel proprio territorio o nelle rispettive zone protette del materiale indicato nella domanda, a condizione che sia scortato in ogni caso da una lettera di autorizzazione per l'introduzione o il trasferimento degli organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominata «lettera di autorizzazione», conforme al modello di cui all'allegato II e rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui devono essere svolte le attività, e
a) |
se si tratta di materiale originario della Comunità;
|
b) |
se si tratta di materiale introdotto da un paese terzo;
|
Gli Stati membri devono in ogni caso provvedere affinché il materiale sia conservato in condizioni di quarantena durante l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi e venga trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda.
3. L'organismo ufficiale responsabile sorveglia le attività approvate e vigila affinché:
a) |
durante l'intero loro svolgimento, siano costantemente rispettate le condizioni di quarantena e le condizioni generali fissate nell'allegato I, procedendo all'esame periodico dei locali e delle attività; |
b) |
siano applicate, in funzione del tipo di attività approvate, le seguenti procedure:
|
c) |
la persona responsabile delle attività comunichi immediatamente all'organismo ufficiale responsabile qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di organismi nocivi elencati nella direttiva 2000/29/CE e la presenza di qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la Comunità dall'organismo ufficiale responsabile e che sia stato individuato nel corso delle attività, nonché qualsiasi caso di emissione nell'ambiente degli organismi stessi. |
4. Gli stessi membri provvedono affinché siano prese le opportune misure di quarantena, compreso l'esame, per le attività in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato III della direttiva 2000/29/CE e non compresi nella parte A, sezioni I, II e III dell'allegato III della presente direttiva. Le misure di quarantena devono essere comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri. Le modalità di tali misure saranno completate e inserite nell'allegato III della presente direttiva non appena saranno disponibili le necessarie informazioni tecniche.
Articolo 3
1. Anteriormente al 1o settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, un elenco con indicazioni quantitative dei trasferimenti di materiale autorizzati a norma della presente direttiva e dei casi di contaminazione di detto materiale ad opera di organismi nocivi, che siano stati confermati per lo stesso periodo nel corso delle misure di quarantena e dell'esame eseguiti ai sensi dell'allegato III.
2. Gli Stati membri collaborano a livello amministrativo tramite le autorità istituite o designate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE al fine di stabilire le modalità delle misure e delle condizioni di quarantena necessarie per le attività approvate a norma della presente direttiva.
Articolo 4
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 5
La direttiva 95/44/CE, modificata dalla direttiva di cui all'allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato IV, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato V.
Articolo 6
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2008.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).
(2) GU L 184 del 3.8.1995, pag. 34. Direttiva modificata dalla direttiva 97/46/CE (GU L 204 del 31.7.1997, pag. 43).
(3) Cfr. allegato IV, parte A.
(4) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 318/2008 della Commissione (GU L 95 dell’8.4.2008, pag. 3).
(5) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/27/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 45).
ALLEGATO I
1. |
Ai fini di quanto disposto nell'articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva devono essere rispettate le seguenti condizioni generali:
|
2. |
Ai fini di quanto disposto nel punto 1, le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività devono essere tali da garantire il trattamento del materiale in condizioni di sicurezza, da contenere gli organismi nocivi pericolosi e da escludere qualsiasi rischio di diffusione di tali organismi nocivi. L'organismo ufficiale responsabile stabilisce per ciascuna attività indicata nella domanda il rischio di diffusione degli organismi nocivi conservati in condizioni di quarantena tenendo conto del tipo di materiale e di attività in causa, della biologia degli organismi nocivi, delle vie di diffusione dei medesimi, dell'interazione tra l'ambiente ed altri fattori connessi al rischio costituito dal materiale. In esito alla valutazione del rischio, l'organismo ufficiale responsabile prende in considerazione e stabilisce in particolare:
|
ALLEGATO II
Modello della lettera di autorizzazione per l'introduzione e/o il trasferimento di organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale
ALLEGATO III
MISURE DI QUARANTENA ED ESAME PER I VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLO SVINCOLO DALLA QUARANTENA
PARTE A
Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato III della direttiva 2000/29/CE
Sezione I: Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
1. |
Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR. |
2. |
Dopo le terapie di cui al punto 1, l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto ad esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 2000/29/CE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni. |
3. |
Ai fini di quanto disposto nel punto 2, il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalià:
|
4. |
Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame, se necessario, intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi. |
Sezione II: Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L. e relativi ibridi e di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
1. |
Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR. |
2. |
Dopo le terapie di cui al punto 1, l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 2000/29/CE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni. |
3. |
Ai fini di quanto disposto nel punto 2, il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità:
|
4. |
Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e, se del caso, di un esame intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi. |
Sezione III: Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti
1. |
Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR. |
2. |
Dopo le terapie di cui al punto 1, l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi compresi quelli di Daktulosphaira vitifoliae (Ficht) e di tutti gli altri organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 2000/29/CE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni. |
3. |
Ai fini di quanto disposto nel punto 2, il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità:
|
4. |
Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2, e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame intesi a determinare, con la maggiore esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi. |
Sezione IV: Vegetali delle specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione
1. |
Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR. |
2. |
Dopo le terapie di cui al punto 1, ogni unità del materiale vegetale è sottoposta a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da immettere ufficialmente in circolazione deve essere conservato in condizioni atte a favorire il normale ciclo vegetativo e sottoposto ad esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 2000/29/CE e il potato yellow vein disease, all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari fino alla senescenza. |
3. |
Per le procedure d'indexaggio di cui al punto 2 occorre seguire le disposizioni tecniche illustrate al punto 5, per poter individuare almeno i seguenti organismi nocivi:
Nel caso di veri tuberi seme di patate, tuttavia, le procedure di indexaggio debbono essere effettuate in modo tale da individuare perlomeno i virus e gli organismi simili ai virus di cui alle precedenti lettere da a) a e). |
4. |
Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e, se del caso, di un esame intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'idendità degli organismi nocivi che provocano detti segni e sintomi. |
5. |
Le disposizioni tecniche di cui al punto 3 sono le seguenti:
|
PARTE B
Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati II e IV della direttiva 2000/29/CE
1. |
Le misure ufficiali di quarantena comprendono un'ispezione o un esame appropriati degli organismi nocivi pertinenti elencati negli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE e si svolgono rispettando i requisiti particolari fissati nell'allegato IV della stessa direttiva per gli organismi nocivi specifici, secondo i casi. In merito a tali requisiti particolari, si applicano per le misure di quarantena le modalità fissate nell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE o altre misure equivalenti ufficialmente autorizzate. |
2. |
I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti devono essere esenti, secondo quanto disposto nel punto 1, dagli organismi nocivi corrispondenti specificati negli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE per i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti suddetti. |
(1) GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/56/CE della Commissione (GU L 182 del 4.7.2006, pag. 1).
(2) GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/63/CE della Commissione (GU L 206 del 27.7.2006, pag. 36).
ALLEGATO IV
PARTE A
Direttiva abrogata e sua modificazione
(di cui all’articolo 5)
Direttiva 95/44/CE della Commissione |
|
Direttiva 97/46/CE della Commissione |
PARTE B
Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all'articolo 5)
Direttiva |
Termine di attuazione |
95/44/CE |
1o febbraio 1996 |
97/46CE |
1o gennaio 1998 |
ALLEGATO V
Tavola di concordanza
Direttiva 95/44/CE |
Presente direttiva |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2, alinea |
Articolo 1, paragrafo 2, alinea |
Articolo 1, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 1, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 1, paragrafo 2, quarto comma |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 1, paragrafo 2, quinto comma |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera e) |
Articolo 1, paragrafo 2, sesto comma |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera f) |
Articolo 1, paragrafo 2, settimo comma |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera g) |
Articolo 1, paragrafo 2, ottavo comma |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera h) |
Articolo 1, paragrafo 2, nono comma |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera i) |
Articolo 1, paragrafo 2, decimo comma |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera j) |
Articoli 2 e 3 |
Articoli 2 e 3 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
— |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4 |
— |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Allegati I, II e III |
Allegati I, II e III |
— |
Allegato IV |
— |
Allegato V |