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Document 32008L0025

    Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    GU L 81 del 20.3.2008, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/25/oj

    20.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 81/40


    DIRETTIVA 2008/25/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    dell’11 marzo 2008

    che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere della Banca centrale europea (2),

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

    (2)

    La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completandolo con nuovi elementi non essenziali.

    (3)

    Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

    (4)

    La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie all’esecuzione della direttiva 2002/87/CE che chiariscano gli aspetti tecnici di alcune definizioni stabilite in tale direttiva, specialmente per consentire di tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari e in materia di tecniche prudenziali e per garantire l’applicazione uniforme di tale direttiva all’interno della Comunità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/87/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    (5)

    La direttiva 2002/87/CE prevede un limite di durata per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione sulla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che tale decisione fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l’esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio si sono inoltre impegnati ad accertare che siano adottate al più presto possibile proposte intese ad abrogare le disposizioni degli atti in questione che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell’introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, le disposizioni che prevedono tale limite di durata nella direttiva 2002/87/CE dovrebbero essere abrogate.

    (6)

    La Commissione dovrebbe valutare, a intervalli regolari, il funzionamento delle disposizioni riguardanti le competenze di esecuzione ad essa conferite al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di determinare se la portata di tali competenze e i requisiti procedurali imposti alla Commissione siano adeguati nonché di garantire sia l’efficienza che la responsabilità democratica.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare opportunamente la direttiva 2002/87/CE.

    (8)

    Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2002/87/CE con la presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano attuate dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifiche

    La direttiva 2002/87/CE è modificata come segue:

    1)

    l’articolo 20, paragrafo 1, è modificato come segue:

    a)

    le parole «, in conformità della procedura stabilita all’articolo 21, paragrafo 2,» sono abrogate;

    b)

    è aggiunto il seguente comma:

    «Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 2.»;

    2)

    l’articolo 21 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

    b)

    i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

    «3.   Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l’idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una motivazione dettagliata. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.»

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 3

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    H.-G. PÖTTERING

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. LENARČIČ


    (1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

    (2)  GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1.

    (3)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

    (4)  GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

    (5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    (6)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


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