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Document 32008D0883

2008/883/CE: Decisione della Commissione, del 21 novembre 2008 , che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda la regionalizzazione del Brasile nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione nella Comunità di determinate carni fresche [notificata con il numero C(2008) 6977] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 316 del 26.11.2008, pp. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; abrog. impl. da 32010D0477

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/883/oj

26.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2008

che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda la regionalizzazione del Brasile nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione nella Comunità di determinate carni fresche

[notificata con il numero C(2008) 6977]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/883/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, e l’articolo 8, punto 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (2) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per l’importazione nella Comunità di animali vivi, esclusi gli equidi, e di carni fresche provenienti da tali animali, inclusi gli equidi ma escluse le preparazioni di carni.

(2)

La decisione 79/542/CEE dispone che le importazioni di carni fresche destinate al consumo umano siano autorizzate unicamente se tali carni provengono da un territorio di un paese terzo o di una parte di esso figurante nell’elenco dell’allegato II, parte 1, di tale decisione e se le carni fresche soddisfano le prescrizioni stabilite nell’opportuno certificato veterinario relativo a tali carni conformemente ai modelli definiti nell’allegato II, parte 2, tenendo conto di ogni condizione specifica o garanzia supplementare richiesta per le carni.

(3)

Le prescrizioni per le importazioni di carni provenienti da paesi terzi dipendono in larga misura dalla situazione zoosanitaria del paese terzo esportatore o della regione esportatrice. Se una regione è indenne dall’afta epizootica senza vaccinazione, le importazioni di carni fresche non disossate sono autorizzate, mentre se una regione è indenne dall’afta epizootica con vaccinazione, sono autorizzate unicamente importazioni nella Comunità di carni disossate e frollate. L’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) riconosce lo status di paese membro dell’OIE indenne dall’afta epizootica, mentre le ispezioni comunitarie verificano la situazione zoosanitaria di paesi terzi e la loro capacità di soddisfare le prescrizioni della Comunità.

(4)

Nel luglio 2008 l’OIE ha riattribuito lo status di paese membro indenne dall’afta epizootica con vaccinazione allo Stato brasiliano di Mato Grosso do Sul.

(5)

Tenuto conto del fatto che lo Stato di Mato Grosso do Sul è stato riconosciuto indenne dall’afta epizootica e dei risultati delle ispezioni effettuate in Brasile, tale Stato deve essere nuovamente incluso nell’elenco dei territori da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità di carni bovine fresche disossate e frollate, alle stesse condizioni applicabili agli altri Stati brasiliani indenni dall’afta epizootica con vaccinazione da cui sono attualmente autorizzate tali importazioni nella Comunità.

(6)

Attualmente alcune parti degli Stati brasiliani di Mato Grosso e di Minas Gerais non sono incluse nell’elenco di territori dell’allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE, dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di carni bovine fresche disossate e frollate. Tuttavia tali Stati sono stati interamente riconosciuti dall’OIE come indenni dall’afta epizootica con vaccinazione. I risultati delle ispezioni comunitarie effettuate in Brasile hanno inoltre fornito sufficienti garanzie riguardo ai controlli di polizia sanitaria sul posto negli interi Stati di Mato Grosso e di Minas Gerais, tenendo conto in particolare del sistema di aziende specificamente approvate. Sulla base del riconoscimento dell’OIE e di tali garanzie risulta opportuno includere gli interi Stati di Mato Grosso e di Minas Gerais nell’elenco di territori dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di carni bovine fresche disossate e frollate.

(7)

Lo Stato di Mato Grosso do Sul e tutte le parti degli Stati di Minas Gerais e di Mato Grosso saranno autorizzati a esportare carni bovine fresche disossate e frollate in condizioni uniformi applicabili agli Stati brasiliani indenni dall’afta epizootica con vaccinazione e attualmente autorizzati a effettuare tali importazioni nella Comunità.

(8)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 79/542/CEE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le partite di carne di manzo fresco disossata e frollata proveniente dal territorio avente il codice «BR-1», ai sensi della decisione 2008/642/CE della Commissione (3), di animali macellati prima del 1o dicembre 2008 possono essere importate nella Comunità sino al 14 gennaio 2009.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)   GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

(3)   GU L 207 del 5.8.2008, pag. 36.


ALLEGATO

«PARTE 1

Elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi (*1)

Paese

Codice del territorio

Delimitazione del territorio

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Data di chiusura (entro la quale dev’essere avvenuta la macellazione) (*2)

Data di apertura (a partire dalla quale dev’essere avvenuta la macellazione) (*3)

Modelli

SG

1

2

3

4

5

6

7

8

AL — Albania

AL-0

Tutto il paese

 

 

 

 

AR — Argentina

AR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

AR-1

Le province di: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (esclusi i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, parte di Neuquén (escluso il territorio compreso in AR-4), parte di Río Negro (escluso il territorio compreso in AR-4), San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco Formosa, Jujuy e Salta, eccettuata la zona tampone di 25 km dal confine con la Bolivia e il Paraguay che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa

BOV

A

1

 

18 marzo 2005

RUF

A

1

 

1o dicembre 2007

AR-2

Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1o marzo 2002

AR-3

Corrientes: dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar

BOV,

RUF

A

1

 

1o dicembre 2007

AR-4

Parte di Río Negro (tranne: ad Avellaneda la zona situata a nord della strada provinciale 7 e a est della strada provinciale 250, a Conesa la zona situata a est della strada provinciale 2, a El Cuy la zona situata a nord della strada provinciale 7 dall’intersezione con la strada provinciale 66 al confine con il dipartimento di Avellaneda, e a San Antonio la zona situata a est della strada provinciale 250 e 2), parte di Neuquén (tranne a Confluencia la zona situata a est della strada provinciale 17, e a Picun Leufú la zona situata a est della strada provinciale 17)

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1o agosto 2008

AU — Australia

AU-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

BA — Bosnia-Herzegovina

BA-0

Tutto il paese

 

 

 

 

BH — Bahrein

BH-0

Tutto il paese

 

 

 

 

BR — Brasile

BR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

BR-1

Stato di Minas Gerais, Stato di Espírito Santo, Stato di Goiás, Stato di Mato Grosso, Stato di Rio Grande Do Sul, Stato di Mato Grosso Do Sul (tranne la zona di alta sorveglianza di 15 km dalle frontiere esterne nei comuni di Porto Mutinho, Bela Vista, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo e la zona di alta sorveglianza nei comuni di Corumbá e Ladário)

BOV

A e H

1

 

1o dicembre 2008

BR-2

Stato di Santa Catarina

BOV

A e H

1

 

31 gennaio 2008

BR-3

Stati di Paraná e São Paulo

BOV

A e H

1

 

1o agosto 2008

BW — Botswana

BW-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 e 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

1o dicembre 2007

BW-2

Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 12, 13 e 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7 marzo 2002

BY — Bielorussia

BY-0

Tutto il paese

 

 

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW

G

 

 

 

CH — Svizzera

CH-0

Tutto il paese

 

 

 

 

CL — Cile

CL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

 

 

CN — Cina

CN-0

Tutto il paese

 

 

 

 

CO — Colombia

CO-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

CR — Costa Rica

CR-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

CU — Cuba

CU-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

DZ — Algeria

DZ-0

Tutto il paese

 

 

 

 

ET — Etiopia

ET-0

Tutto il paese

 

 

 

 

FK — Isole Falkland

FK-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

GL — Groenlandia

GL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

Tutto il paese

 

 

 

 

HN — Honduras

HN-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

HR — Croazia

HR-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

IL — Israele

IL-0

Tutto il paese

 

 

 

 

IN — India

IN-0

Tutto il paese

 

 

 

 

IS — Islanda

IS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

KE — Kenya

KE-0

Tutto il paese

 

 

 

 

MA — Marocco

MA-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

ME — Montenegro

ME-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Tutto il paese

 

 

 

 

MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*4)

MK-0

Tutto il paese

OVI, EQU

 

 

 

 

MU — Maurizio

MU-0

Tutto il paese

 

 

 

 

MX — Messico

MX-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

NA — Namibia

NA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

NA-1

Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point, ad ovest, a Gam, a est

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

NC — Nuova Caledonia

NC-0

Tutto il paese

BOV, RUF, RUW

 

 

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Tutto il paese

 

 

 

 

NZ — Nuova Zelanda

NZ-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

PA — Panama

PA-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

PY-1

Tutto il paese tranne la zona di alta sorveglianza di 15 km dalle frontiere esterne

BOV

A

1

 

1o agosto 2008

RS — Serbia (*5)

RS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

RU — Federazione russa

RU-0

Tutto il paese

 

 

 

 

RU-1

Regione di Murmansk, area autonoma di Yamolo-Nenets

RUF

 

 

 

 

SV — El Salvador

SV-0

Tutto il paese

 

 

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

SZ-1

Zona situata ad ovest della “linea rossa” che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica ad ovest di Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

1

 

 

SZ-2

Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l’afta epizootica pubblicate, come atto legislativo, con il decreto n. 51 del 2001

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4 agosto 2003

TH — Thailandia

TH-0

Tutto il paese

 

 

 

 

TN — Tunisia

TN-0

Tutto il paese

 

 

 

 

TR — Turchia

TR-0

Tutto il paese

 

 

 

 

TR-1

Le province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale

EQU

 

 

 

 

UA — Ucraina

UA-0

Tutto il paese

 

 

 

 

US — Stati Uniti

US-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

 

 

UY — Uruguay

UY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

BOV

A

1

 

1o novembre 2001

OVI

A

1

 

 

ZA — Sudafrica

ZA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

Tutto il paese, tranne:

la parte della zona di controllo dell’afta epizootica situata nelle regioni veterinarie di Mpumalanga e province settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana ad est di 28° di longitudine, e

il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Tutto il paese

 

 

 

 

=

Certificati conformi all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

=

Non è previsto alcun certificato e l’importazione di carni fresche è vietata (tranne che per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).

1

=

Limitazioni di categoria:

Non sono autorizzate le frattaglie (tranne il diaframma e i muscoli masseteri per le specie bovine).»


(*1)  Fatte salve specifiche prescrizioni in materia di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e paesi terzi.

(*2)  La carne di animali macellati entro la data indicata nella colonna 7 può essere importata nella Comunità per 90 giorni a decorrere da tale data.

Le partite che sono trasportate via mare su rotte d’altura, se certificate prima della data indicata nella colonna 7, possono essere importate nella Comunità per 40 giorni a decorrere da tale data.

(NB: Se nella colonna 7 non figura alcuna data, non vi sono limitazioni temporali).

(*3)  Può essere importata nella Comunità solo carne di animali macellati non prima della data indicata nella colonna 8 (se nella colonna 8 non figura alcuna data, non vi sono limitazioni temporali).

(*4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati in materia attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(*5)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


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