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Document 32008D0865
2008/865/EC: Commission Decision of 10 November 2008 concerning the non-inclusion of chlorate in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance (notified under document number C(2008) 6587) (Text with EEA relevance)
2008/865/CE: Decisione della Commissione, del 10 novembre 2008 , concernente la non iscrizione del clorato nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2008) 6587] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2008/865/CE: Decisione della Commissione, del 10 novembre 2008 , concernente la non iscrizione del clorato nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2008) 6587] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 307 del 18.11.2008, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
18.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/7 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2008
concernente la non iscrizione del clorato nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza
[notificata con il numero C(2008) 6587]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/865/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro. |
(2) |
I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Detto elenco comprende il clorato. |
(3) |
Gli effetti del clorato sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. La Francia è stata designata Stato membro relatore per il clorato e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 26 luglio 2007. |
(4) |
La Commissione ha esaminato il clorato in conformità dell’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1490/2002. Il progetto di rapporto di riesame su tale sostanza è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato l’11 luglio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione. |
(5) |
Esaminando tale sostanza attiva, il comitato ha concluso, sulla scorta delle osservazioni ricevute dagli Stati membri, che esistono indizi chiari per ritenere che la sostanza possa avere effetti nocivi sulla salute umana, in particolare se si considera l’esposizione inaccettabile degli operatori visto il livello di esposizione ammissibile per gli operatori (AOEL) proposto a titolo provvisorio. Inoltre i dati sono risultati insufficienti ai fini della fissazione dell’AOEL definitivo e della valutazione della lisciviazione di un metabolita della sostanza nelle acque sotterranee. Nella sua relazione di valutazione lo Stato membro relatore ha individuato anche altri aspetti problematici, che sono stati ripresi nel rapporto di riesame sulla sostanza. |
(6) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati dell’esame del clorato e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante gli argomenti addotti dal notificante, gli aspetti problematici permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti clorato soddisfano, in generale, le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. |
(7) |
Il clorato non può pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(8) |
Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti clorato siano revocate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti. |
(9) |
Il termine eventualmente concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti clorato non deve superare i dodici mesi per consentire l’impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti clorato rimangano disponibili per diciotto mesi dall’adozione della presente decisione. |
(10) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (4), di una domanda relativa a un’eventuale iscrizione del clorato nell’allegato I della citata direttiva. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il clorato non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) |
le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clorato siano revocate entro il 10 maggio 2009; |
b) |
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti clorato a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione. |
Articolo 3
Il termine eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scade il 10 maggio 2010.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.
(3) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.
(4) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.