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Document 32008D0185

    2008/185/CE: Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2008 , che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia [notificata con il numero C(2008) 669] (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 59 del 4.3.2008, p. 19–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32021R0620

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/185/oj

    4.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 59/19


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 21 febbraio 2008

    che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia

    [notificata con il numero C(2008) 669]

    (Versione codificata)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/185/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 8, l’articolo 9, paragrafo 2 e l’articolo 10, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2001/618/CE della Commissione, del 23 luglio 2001, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, che fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia e che abroga le decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE (2), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

    (2)

    L’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) è l’organizzazione internazionale incaricata della definizione di norme internazionali in materia di polizia sanitaria applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, in virtù dell’accordo sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie adottato in applicazione del GATT 1994. Tali norme sono pubblicate nel codice zoosanitario internazionale.

    (3)

    Il capitolo del codice zoosanitario internazionale relativo alla malattia di Aujeszky è stato sottoposto a sostanziali modifiche.

    (4)

    È opportuno modificare le garanzie supplementari richieste per gli scambi intracomunitari di suini in relazione alla malattia di Aujeszky per assicurarne la coerenza con le norme internazionali applicabili alla suddetta malattia e garantire un maggiore controllo nella Comunità.

    (5)

    Devono essere fissati criteri relativi alle informazioni che gli Stati membri devono fornire sulla malattia di Aujeszky, conformemente all’articolo 8 della direttiva 64/432/CEE.

    (6)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La spedizione di suini destinati all’allevamento o alla produzione verso gli Stati membri o le regioni indenni dalla malattia di Aujeszky che figurano nell’allegato I, in provenienza da Stati membri o regioni che non figurano in tale allegato, deve soddisfare le seguenti condizioni:

    1)

    la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;

    2)

    un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine, sotto la sorveglianza dell’autorità competente; tale programma deve comprendere adeguate misure relative al trasporto e agli spostamenti di suini al fine di prevenire la propagazione della malattia tra aziende di status differente;

    3)

    per quanto riguarda l’azienda di origine dei suini:

    a)

    nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d’Aujeszky è stata constatata nell’azienda in causa negli ultimi 12 mesi;

    b)

    nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d’Aujeszky è stata constatata negli ultimi 12 mesi nelle aziende situate entro un raggio di 5 km dall’azienda di origine dei suini; tuttavia, quest’ultima disposizione non si applica qualora in dette aziende siano state applicate su base regolare misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia sotto il controllo dell’autorità competente e conformemente al programma di eradicazione di cui al punto 2 e tali misure abbiano effettivamente impedito la trasmissione della malattia all’azienda in causa;

    c)

    negli ultimi 12 mesi non è stata praticata la vaccinazione contro la malattia di Aujeszky;

    d)

    i suini sono stati sottoposti in almeno due occasioni, a un intervallo di almeno quattro mesi, a un’indagine sierologica intesa ad accertare la presenza degli anticorpi ADV-gE o ADV-gB o ADV-gD o del virus intero della malattia di Aujeszky; tale indagine deve aver dimostrato l’assenza della malattia di Aujeszky e il fatto che i suini vaccinati non presentano anticorpi gE;

    e)

    negli ultimi 12 mesi non sono stati introdotti suini provenienti da aziende con status zoosanitario inferiore riguardo alla malattia di Aujeszky, a meno che essi non siano stati sottoposti con esito negativo al test per l’individuazione della malattia;

    4)

    i suini da trasportare:

    a)

    non sono stati vaccinati;

    b)

    nei 30 giorni precedenti lo spostamento sono stati isolati in locali approvati dall’autorità competente in modo da impedire ogni rischio di contagio della malattia;

    c)

    devono aver vissuto sin dalla nascita nell’azienda di origine o in un’azienda di status sanitario equivalente e devono essere rimasti nell’azienda di origine per almeno:

    i)

    30 giorni, nel caso di suini destinati alla produzione;

    ii)

    90 giorni, nel caso di suini destinati all’allevamento,

    d)

    sono stati sottoposti con esito negativo ad almeno due prove sierologiche intese ad accertare la presenza degli anticorpi ADV-gB o ADV-gD o del virus intero della malattia di Aujeszky, con un intervallo tra l’una e l’altra di almeno 30 giorni; tuttavia, nel caso di suini di età inferiore a 4 mesi può essere altresì utilizzata la prova sierologica intesa ad accertare la presenza dell’anticorpo ADV-gE; il campionamento per l’ultima prova deve essere realizzato nei 15 giorni precedenti la spedizione; il numero di suini sottoposti alla prova nell’unità di isolamento deve essere sufficiente per individuare:

    i)

    una sieroprevalenza del 2 % con un’affidabilità del 95 % nell’unità di isolamento nel caso di suini destinati alla produzione;

    ii)

    una sieroprevalenza dello 0,1 % con un’affidabilità del 95 % nell’unità di isolamento nel caso di suini destinati all’allevamento.

    Tuttavia, la prima delle due prove non è necessaria qualora:

    i)

    nel quadro del programma di cui al punto 2 un’indagine sierologica che dimostri l’assenza di anticorpi della malattia di Aujeszky e il fatto che i suini vaccinati sono esenti da anticorpi gE sia stata effettuata nell’azienda di origine tra 45 e 170 giorni prima della spedizione;

    ii)

    i suini da trasportare abbiano vissuto sin dalla nascita nell’azienda di origine;

    iii)

    non siano stati introdotti nuovi suini nell’azienda di origine durante il periodo di isolamento dei suini da trasportare.

    Articolo 2

    La spedizione di suini destinati alla macellazione verso gli Stati membri o le regioni indenni dalla malattia di Aujeszky che figurano nell’allegato I, in provenienza da altri Stati membri o regioni che non figurano in tale allegato, deve soddisfare le seguenti condizioni:

    1)

    la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;

    2)

    un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell’articolo 1, punto 2, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine dei suini;

    3)

    tutti i suini in questione devono essere trasportati direttamente al macello di destinazione e:

    a)

    provenire da un’azienda che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 1, punto 3; oppure

    b)

    essere stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky almeno 15 giorni prima della spedizione e provenire da un’azienda d’origine in cui:

    i)

    nel quadro del programma di cui al punto 2 le misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia di Aujeszky siano state regolarmente applicate nei 12 mesi precedenti sotto il controllo dell’autorità competente;

    ii)

    siano rimasti almeno 30 giorni prima della spedizione e dove non sono stati riscontrati sintomi clinici o patologici della malattia al momento della compilazione del certificato sanitario di cui all’articolo 7; oppure

    c)

    non essere stati vaccinati e provenire da un’azienda in cui:

    i)

    nel quadro del programma di cui al punto 2, le misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia di Aujeszky siano state regolarmente applicate nei 12 mesi precedenti sotto il controllo dell’autorità competente e nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia sia stata constatata negli ultimi 6 mesi;

    ii)

    la vaccinazione contro la malattia di Aujeszky e l’introduzione di suini vaccinati siano state vietate dall’autorità competente, poiché all’azienda sta per essere riconosciuto lo status più elevato in relazione a tale malattia conformemente al programma di cui al punto 2;

    iii)

    essi abbiano vissuto per almeno 90 giorni prima della spedizione.

    Articolo 3

    I suini destinati all’allevamento negli Stati membri o nelle regioni che figurano nell’allegato II, in cui si applicano programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti, devono:

    1)

    provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all’allegato I; oppure

    2)

    provenire:

    a)

    da Stati membri o regioni di cui all’allegato II; e

    b)

    da un’azienda conforme ai requisiti di cui all’articolo 1, punto 3; oppure

    3)

    rispettare le condizioni seguenti:

    a)

    la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;

    b)

    un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell’articolo 1, punto 2, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine;

    c)

    nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d’Aujeszky deve essere stata constatata nell’azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;

    d)

    nei 30 giorni precedenti lo spostamento, i suini devono essere stati isolati in locali approvati dall’autorità competente in modo da impedire ogni possibilità di contagio della malattia;

    e)

    i suini devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica volta a individuare la presenza dell’anticorpo gE; il campionamento per l’ultima prova deve essere realizzato nei 15 giorni precedenti la spedizione; il numero dei suini esaminati deve essere sufficiente per individuare una sieroprevalenza del 2 % con un’affidabilità del 95 %;

    f)

    i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell’azienda di origine o in un’azienda di status sanitario equivalente e devono essere rimasti nell’azienda di origine per almeno 90 giorni.

    Articolo 4

    I suini destinati alla produzione negli Stati membri o nelle regioni che figurano nell’allegato II, in cui si applicano programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti, devono:

    1)

    provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all’allegato I; oppure

    2)

    provenire:

    a)

    da Stati membri o regioni di cui all’allegato II; e

    b)

    da un’azienda conforme ai requisiti di cui all’articolo 1, punto 3; oppure

    3)

    rispettare le condizioni seguenti:

    a)

    la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;

    b)

    un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell’articolo 1, punto 2, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine;

    c)

    nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d’Aujeszky deve essere stata constatata nell’azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;

    d)

    un’indagine sierologica per l’individuazione della malattia di Aujeszky, che dimostri la sua assenza e il fatto che i suini vaccinati sono esenti da anticorpi gE, deve essere stata effettuata nell’azienda di origine tra 45 e 170 giorni prima della spedizione;

    e)

    i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell’azienda di origine o esservi rimasti per almeno 30 giorni dopo l’introduzione da un’azienda di status equivalente, in cui sia stata effettuata un’indagine sierologica equivalente a quella di cui alla lettera d).

    Articolo 5

    Le prove sierologiche effettuate per sorvegliare o individuare la malattia di Aujeszky nei suini, conformemente alla presente decisione, devono essere conformi agli standard definiti nell’allegato III.

    Articolo 6

    Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE, informazioni relative alla presenza della malattia di Aujeszky, inclusi i particolari dei programmi di sorveglianza ed eradicazione applicati negli Stati membri di cui all’allegato II e in altri Stati membri o regioni che non figurano in tale allegato ma che applicano programmi di sorveglianza ed eradicazione, devono essere fornite almeno annualmente da ciascuno Stato membro conformemente ai criteri di uniformità definiti nell’allegato IV.

    Articolo 7

    1.   Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di certificati sanitari, prima di compilare la sezione C del certificato sanitario richiesto dalla direttiva 64/432/CEE per gli animali della specie suina destinati agli Stati membri o alle regioni di cui all’allegato I o II, il veterinario ufficiale accerta:

    a)

    lo status sanitario dell’azienda e dello Stato membro o della regione di origine dei suini in questione con riguardo alla malattia di Aujeszky;

    b)

    qualora i suini non provengano da uno Stato membro o da una regione indenni dalla malattia di Aujeszky, lo status dell’azienda e dello Stato membro o delle regioni di destinazione dei suini in questione con riguardo a tale malattia;

    c)

    la conformità dei suini in questione con le condizioni stabilite dalla presente decisione.

    2.   Per gli animali della specie suina destinati agli Stati membri o alle regioni che figurano all’allegato I o II, la certificazione prevista nel paragrafo 4 della sezione C del certificato sanitario di cui al paragrafo 1 deve essere completata e integrata come segue:

    a)

    al primo trattino, dopo il termine «malattia», deve essere aggiunto il termine «Aujeszky»;

    b)

    al secondo trattino deve essere fatto riferimento alla presente decisione; nella stessa riga, il numero dell’articolo della presente decisione che si applica ai suini in questione deve essere citato tra parentesi.

    Articolo 8

    Gli Stati membri devono provvedere affinché, durante il trasporto o il transito, i suini destinati agli Stati membri o alle regioni di cui all’allegato I o II non vengano in contatto con suini di status diverso o sconosciuto con riguardo alla malattia di Aujeszky.

    Articolo 9

    La decisione 2001/618/CE è abrogata.

    I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VI.

    Articolo 10

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

    (2)  GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE.

    (3)  Cfr. allegato V.


    ALLEGATO I

    Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in cui è vietata la vaccinazione

    Codice ISO

    Stato membro

    Regione

    CZ

    Repubblica ceca

    Tutte le regioni

    DK

    Danimarca

    Tutte le regioni

    DE

    Germania

    Tutte le regioni

    FR

    Francia

    I dipartimenti di Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

    CY

    Cipro

    Intero territorio

    LU

    Lussemburgo

    Tutte le regioni

    AT

    Austria

    Intero territorio

    SK

    Slovacchia

    Tutte le regioni

    FI

    Finlandia

    Tutte le regioni

    SE

    Svezia

    Tutte le regioni

    UK

    Regno Unito

    Tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles


    ALLEGATO II

    Stati membri o loro regioni che applicano programmi riconosciuti di controllo della malattia di Aujeszky

    Codice ISO

    Stato membro

    Regione

    BE

    Belgio

    Intero territorio

    ES

    Spagna

    Il territorio delle comunità autonome di Galizia, Paese basco, Asturie, Cantabria, Navarra, La Rioja.

    Il territorio delle province di León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid e Ávila nella comunità autonoma di Castilla y León.

    Il territorio della provincia di Las Palmas nelle isole Canarie

    FR

    Francia

    I seguenti dipartimenti: Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord

    IT

    Italia

    La provincia di Bolzano

    NL

    Paesi Bassi

    Intero territorio


    ALLEGATO III

    Standard relativi alle prove sierologiche per la malattia di Aujeszky — Protocollo relativo alla prova di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la ricerca degli anticorpi del virus della malattia di Aujeszky (virus intero), della glicoproteina B (ADV-gB), della glicoproteina D (ADV-gD) o della glicoproteina E (ADV-gE)

    1.

    Gli istituti elencati al punto 2, lettera d), valutano le prove e i kit ELISA ADV-gE in base ai criteri di cui al punto 2, lettere a), b) e c). L’autorità competente di ciascuno Stato membro garantisce che saranno registrati unicamente i kit ELISA ADVgE che rispettino questi standard. Gli esami di cui al punto 2, lettere a) e b) devono essere effettuati prima dell’approvazione della prova e successivamente deve essere eseguito su ciascuna partita almeno l’esame di cui al punto 2, lettera c).

    2.

    Standardizzazione, sensibilità e specificità della prova

    a)

    La sensibilità della prova deve essere di livello tale da catalogare come positivi i seguenti sieri di riferimento CE:

    Siero di riferimento CE ADV 1 alla diluizione 1:8

    Siero di riferimento CE ADV-gE A

    Siero di riferimento CE ADV-gE B

    Siero di riferimento CE ADV-gE C

    Siero di riferimento CE ADV-gE D

    Siero di riferimento CE ADV-gE E

    Siero di riferimento CE ADV-gE F

    b)

    La specificità della prova deve essere di livello tale da catalogare come negativi i seguenti sieri di riferimento CE:

    Siero di riferimento CE ADV-gE G

    Siero di riferimento CE ADV-gE H

    Siero di riferimento CE ADV-gE J

    Siero di riferimento CE ADV-gE K

    Siero di riferimento CE ADV-gE L

    Siero di riferimento CE ADV-gE M

    Siero di riferimento CE ADV-gE N

    Siero di riferimento CE ADV-gE O

    Siero di riferimento CE ADV-gE P

    Siero di riferimento CE ADV-gE Q

    c)

    Per il controllo della partita, il siero di riferimento CE ADV 1 deve essere catalogato come positivo a una diluizione di 1:8 e uno dei sieri di riferimento CE da ADV-gE G a ADV-gE Q, di cui alla lettera b), deve essere catalogato come negativo.

    Per il controllo della partita dei kit ADV-gB e ADV-gD, il siero di riferimento CE ADV 1 deve essere catalogato come positivo a una diluizione di 1:2 e il siero di riferimento CE Q di cui alla lettera b), deve essere catalogato come negativo.

    d)

    Gli istituti di cui all’elenco seguente saranno inoltre responsabili della verifica della qualità del metodo ELISA in ciascuno Stato membro e in particolare della produzione e standardizzazione dei sieri di riferimento nazionali conformemente ai sieri di riferimento comunitari.

    AT

    AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)

    Robert Koch-Gasse 17

    A-2340 Mödling

    Tel. +43 (0) 505 55-38112

    Fax +43 (0) 505 55-38108

    E-mail: vetmed.moedling@ages.at

    BE

    CODA — CERVA — VAR

    Veterinary and Agrochemical Research Centre

    Groeselenberg 99

    B-1180 Brussels

    CY

    State Veterinary Laboratory

    Veterinary Services

    1417 Athalassa

    Nicosia

    CZ

    DE

    Friedrich-Loeffler-Institut

    Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

    Standort Wusterhausen

    Seestraße 55

    D-16868 Wusterhausen

    Tel. + 49 33979 80-0

    Fax + 49 33979 80-200

    DK

    National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

    Lindholm

    DK-4771 Kalvehave

    EE

    Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

    Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

    Tel. + 372 7 386 100

    Fax + 372 7 386 102

    E-mail: info@vetlab.ee

    ES

    Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

    Carretera de Algete, km 8

    Algete 28110 (Madrid)

    Tel. +34 916 290 300

    Fax +34 916 290 598

    E-mail: lcv@mapya.es

    FI

    Finnish Food Safety Authority

    Animal Diseases and Food Safety Research

    Mustialankatu 3

    FI-00790 Helsinki, Finland

    E-mail: info@evira.fi

    Tel. +358 20 772 003 (exchange)

    Fax +358 20 772 4350

    FR

    Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

    AFSSA site de Ploufragan/Brest —

    LERAPP

    BP 53

    22440 Ploufragan

    UK

    Veterinary Laboratories Agency

    New Haw, Addlestone, Weybridge

    Surrey KT15 3NB, UK

    Tel. (44-1932) 341111

    Fax (44-1932) 347046

    GR

    Centre of Athens Veterinary Institutes

    25 Neapoleos Street,

    GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki

    Tel. +30 2106010903

    HU

    Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

    Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

    Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

    Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

    Tel. +36 1 460-6300

    Fax +36 1 252-5177

    E-mail: titkarsag@oai.hu

    IE

    Virology Division

    Central Veterinary Research Laboratory

    Department of Agriculture and Food Laboratories

    Backweston Campus

    Stacumny Lane

    Celbridge

    Co. Kildare

    IT

    Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —

    Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,

    Via Bianchi, 9;

    25124 Brescia

    LT

    National Veterinary Laboratory

    (Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

    J. Kairiūkščio 10

    LT-08409 Vilnius

    LU

    CODA — CERVA — VAR

    Veterinary and Agrochemical Research Centre

    Groeselenberg 99

    B-1180 Brussels

    LV

    Nacionālais diagnostikas centrs

    (National Diagnostic Centre)

    Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

    Tel. +371 7620526

    Fax +371 7620434

    E-mail: ndc@ndc.gov.lv

    MT

    NL

    Centraal Instituut voor Dierziekte Controle

    CIDC-Lelystad

    Hoofdvestiging: Houtribweg 39

    Nevenvestiging: Edelhertweg 15

    Postbus 2004

    8203 AA Lelystad

    PL

    Laboratory Departement of Swine Diseases

    Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut

    Badawczy

    al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

    Tel. +48 81 889 30 00

    Fax +48 81 886 25 95

    E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

    PT

    Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

    Estrada de Benfica, 701

    P-1549-011 Lisboa

    SE

    Statens veterinärmedicinska anstalt

    Department of Virology

    S-751 89 Uppsala

    Tel (46-18) 67 40 00

    Fax (46-18) 67 44 67

    SI

    Univerza v Ljubljani

    Veterinarska fakulteta

    Nacionalni veterinarski inštitut

    Gerbičeva 60,

    SI-1000 Ljubljana

    SK

    Štátny veterinárny ústav

    Pod dráhami 918

    960 86 Zvolen

    Slovenska republika


    ALLEGATO IV

    Criteri relativi alle informazioni da fornire in merito alla presenza della malattia di Aujeszky e ai programmi di sorveglianza ed eradicazione di questa malattia ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio

    1.

    Stato membro: …

    2.

    Data: …

    3.

    Periodo: …

    4.

    Numero di aziende in cui la malattia di Aujeszky è stata individuata per mezzo di indagini cliniche, sierologiche o virologiche: …

    5.

    Informazioni relative alle vaccinazioni contro la malattia, alle indagini sierologiche e alla classificazione delle aziende (completare la tabella seguente):

    Regione

    Numero di aziende suinicole

    Numero di aziende suinicole oggetto d un programma per la malattia di Aujesky (1)

    Numero di aziende suinicole non contaminate dalla malattia di Aujesky

    (con vaccinazione) (2)

    Numero di aziende suinicole indenni dalla malattia di Aujeszky

    (senza vaccinazione) (3)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale

     

     

     

     

    6.

    Ulteriori informazioni sul controllo sierologico nei centri di inseminazione artificiale, a fini di esportazione, nel quadro di altri programmi di sorveglianza, ecc.: …


    (1)  Programma sotto il controllo dell’autorità competente.

    (2)  Aziende suinicole in cui le prove sierologiche per la malattia di Aujeszky sono state effettuate con esito negativo conformemente a un programma ufficiale e in cui è stata praticata la vaccinazione nei 12 mesi precedenti.

    (3)  Aziende suinicole conformi ai requisiti di cui all’articolo I, punto 3.


    ALLEGATO V

    DECISIONE ABROGATA ED ELENCO DELLE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

    Decisione 2001/618/CE della Commissione

    (GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48)

     

    Decisione 2001/746/CE della Commissione

    (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 41)

    limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all’articolo 1

    Decisione 2001/905/CE della Commissione

    (GU L 335 del 19.12.2001, pag. 22).

    limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all’articolo 2

    Decisione 2002/270/CE della Commissione

    (GU L 93 del 10.4.2002, pag. 7)

    limitatamente all’articolo 3

    Decisione 2003/130/CE della Commissione

    (GU L 52 del 27.2.2003, pag. 9)

     

    Decisione 2003/575/CE della Commissione

    (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 41)

     

    Decisione 2004/320/CE della Commissione

    (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 75)

    limitatamente all’articolo 2 e all’allegato II

    Decisione 2005/768/CE della Commissione

    (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 27)

     

    Decisione 2006/911/CE della Commissione

    (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 41)

    limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all’articolo 1 e al punto 12 dell’allegato

    Decisione 2007/603/CE della Commissione

    (GU L 236 dell’8.9.2007, pag. 7)

     

    Decisione 2007/729/CE della Commissione

    (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26)

    limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all’articolo 1 e al punto 10 dell’allegato


    ALLEGATO VI

    Tavola di concordanza

    Decisione 2001/618/CE

    Presente decisione

    Articolo 1, lettera a) e b)

    Articolo 1, punti 1 e 2

    Articolo 1, lettera c), dal primo al quinto trattino

    Articolo 1, punto 3, lettere da a) a e)

    Articolo 1, lettera d), dal primo al quarto trattino

    Articolo 1, punto 4, lettere da a) a d)

    Articolo 2, lettere a) e b)

    Articolo 2, punti 1 e 2

    Articolo 2, lettera c), primo, secondo e terzo trattino

    Articolo 2, punto 2, lettere da a) a c)

    Articolo 3, lettera a)

    Articolo 3, punto 1

    Articolo 3, lettera b), primo e secondo trattino

    Articolo 3, punto 2, lettere a) e b)

    Articolo 3, lettera c), dal primo al sesto trattino

    Articolo 3, punto 3, lettere da a) a f)

    Articolo 4, lettera a)

    Articolo 4, punto 1

    Articolo 4, lettera b), primo e secondo trattino

    Articolo 4, punto 2, lettere a) e b)

    Articolo 4, lettera c), dal primo al quinto trattino

    Articolo 4, punto 3, lettere da a) a e)

    Articoli da 5 a 8

    Articoli da 5 a 8

    Articolo 9

    Articolo 10

    Articolo 9

    Articolo 11

    Articolo 10

    Allegati da I a IV

    Allegati da I a IV

    Allegato V

    Allegato VI


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