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Document 32007R1577

    Regolamento (CE) n. 1577/2007 della Commissione, del 27 dicembre 2007 , recante modalità di applicazione per il 2008 dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti baby beef originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro, della Serbia e del Kosovo

    GU L 344 del 28.12.2007, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1577/oj

    28.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 344/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1577/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 27 dicembre 2007

    recante modalità di applicazione per il 2008 dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro, della Serbia e del Kosovo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (2), prevede un contingente tariffario preferenziale annuo di 1 500 tonnellate per i prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina e di 9 975 tonnellate per i prodotti «baby beef» originari del Montenegro e dei territori doganali della Serbia e del Kosovo.

    (2)

    L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, approvato con decisione 2005/40/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (3), l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (4) e l'accordo interinale con il Montenegro, approvato con decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 dicembre 2007, relativa alla conclusione di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (5), fissano contingenti tariffari preferenziali annui di «baby beef» rispettivamente di 9 400, 1 650 e 800 tonnellate.

    (3)

    L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia (6), e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (7) prevedono che vengano fissate norme dettagliate per l'applicazione di concessioni in materia di «baby beef».

    (4)

    A fini di controllo, il regolamento (CE) n. 2007/2000 subordina le importazioni nell'ambito di contingenti di «baby beef» per la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e il Kosovo, alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del suddetto regolamento. Per motivi di armonizzazione, risulta indispensabile prevedere anche per le importazioni nell'ambito di contingenti di «baby beef» originarie della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e del Montenegro la presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura rispettivamente nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Croazia o con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o nell'allegato II dell'accordo interinale con il Montenegro. È inoltre necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità di impiego.

    (5)

    Il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, è soggetto a un'amministrazione civile internazionale della Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK). Occorre pertanto istituire anche un certificato di autenticità specifico per le merci originarie del territorio doganale del Kosovo.

    (6)

    È opportuno che i contingenti in questione siano gestiti per mezzo di titoli di importazione. A tal fine è opportuno che siano applicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (8) e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (9), fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento.

    (7)

    Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (10), stabilisce, in particolare, modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti, al rilascio dei titoli e alle notifiche degli Stati membri alla Commissione. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe previste dal presente regolamento.

    (8)

    Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti considerati, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

    a)

    9 400 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Croazia;

    b)

    1 500 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Bosnia-Erzegovina;

    c)

    1 650 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

    d)

    9 175 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dei territori doganali della Serbia e del Kosovo;

    e)

    800 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie del Montenegro.

    I contingenti indicati al primo comma recano rispettivamente i nn. d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 e 09.4199.

    Per i quantitativi imputati su tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.

    2.   Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla Tariffa doganale comune.

    3.   L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai seguenti codici NC, che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con la Croazia, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e nell'allegato II dell'accordo interinale con il Montenegro:

    ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 e ex 0102 90 79,

    ex 0201 10 00 e ex 0201 20 20,

    ex 0201 20 30,

    ex 0201 20 50.

    Articolo 2

    Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 1445/95, il regolamento (CE) n. 1291/2000 e il capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006.

    Articolo 3

    1.   Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese o il territorio doganale d'origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì». Il titolo comporta l'obbligo di importare dal paese o dal territorio doganale indicato.

    La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato I.

    2.   L'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto in conformità dell'articolo 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo di importazione ad esso relativo.

    Il certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. Nel caso in cui per un unico certificato siano rilasciati più titoli di importazione, l'autorità competente:

    a)

    indica a tergo del certificato il quantitativo imputato;

    b)

    si accerta che i titoli di importazioni relativi a tale certificato siano rilasciati lo stesso giorno.

    3.   L'autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali attinenti. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

    Articolo 4

    1.   Tutte le domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 sono accompagnate da un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità del paese o territorio doganale esportatore figurante nell'elenco dell'allegato II, in cui si attesta che le merci sono originarie di tale paese o territorio doganale e corrispondono alla definizione fornita, a seconda dei casi, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Croazia, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o nell'allegato II dell'accordo interinale con il Montenegro.

    2.   I certificati di autenticità si compongono di un originale e di due copie, che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità secondo il modello riportato negli allegati da III a VIII per i paesi o il territorio doganale esportatori interessati. Essi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese o territorio doganale esportatore.

    Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo di importazione possono chiedere una traduzione del certificato.

    3.   L'originale e le copie del certificato di autenticità possono essere scritti a macchina o a mano. In quest'ultimo caso sono compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero.

    Il formato del certificato è di 210 × 297 mm e il peso minimo della carta utilizzata è di 40 g/m2. L'originale è bianco, la prima copia è rosa e la seconda copia gialla.

    4.   Ogni certificato è individuato da un numero di serie seguito dal nome del paese o territorio doganale di rilascio.

    Le copie recano lo stesso numero di serie e lo stesso nome dell'originale.

    5.   Il certificato è valido se è correttamente vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

    6.   Il certificato si considera debitamente vistato quando indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone a tal fine abilitate.

    Articolo 5

    1.   Ciascuno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II:

    a)

    è riconosciuto in quanto tale dal paese o dal territorio doganale esportatore interessato;

    b)

    si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;

    c)

    si impegna a comunicare alla Commissione, almeno una volta alla settimana, qualsiasi informazione che consenta di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma.

    2.   La Commissione procede alla revisione dell'elenco contenuto nell'allegato II se non è più soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), se l'organismo emittente non adempie ad uno o più dei suoi obblighi o se viene designato un nuovo organismo emittente.

    Articolo 6

    I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio.

    Articolo 7

    Il paese o il territorio doganale esportatore interessato trasmette alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai suoi organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle competenti autorità degli Stati membri.

    Articolo 8

    1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    a)

    entro il 28 febbraio 2009, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

    b)

    entro il 30 aprile 2009, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla», che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

    2.   Entro il 30 aprile 2009 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale di importazione.

    3.   Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono effettuate in conformità degli allegati IX, X e XI del presente regolamento e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell'allegato II A del regolamento (CE) n. 1445/95.

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

    (2)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 della Commissione (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).

    (3)  GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1.

    (4)  GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1.

    (5)  GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.

    (6)  GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 26).

    (7)  GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 30).

    (8)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/2007 (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 5).

    (9)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1423/2007 (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 36).

    (10)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).


    ALLEGATO I

    Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 1

    :

    in bulgaro

    :

    «Baby beef» (Регламент (ЕО) № 1577/2007)

    :

    in spagnolo

    :

    «Baby beef» (Reglamento (CE) no 1577/2007)

    :

    in ceco

    :

    «Baby beef» (Nařízení (ES) č. 1577/2007)

    :

    in danese

    :

    «Baby beef» (Forordning (EF) nr. 1577/2007)

    :

    in tedesco

    :

    «Baby beef» (Verordnung (EG) Nr. 1577/2007)

    :

    in estone

    :

    «Baby beef» (Määrus (EÜ) nr 1577/2007)

    :

    in greco

    :

    «Baby beef» (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1577/2007)

    :

    in inglese

    :

    «Baby beef» (Regulation (EC) No 1577/2007)

    :

    in francese

    :

    «Baby beef» (Règlement (CE) no 1577/2007)

    :

    in italiano

    :

    «Baby beef» (Regolamento (CE) n. 1577/2007)

    :

    in lettone

    :

    «Baby beef» (Regula (EK) Nr. 1577/2007)

    :

    in lituano

    :

    «Baby beef» (Reglamentas (EB) Nr. 1577/2007)

    :

    in ungherese

    :

    «Baby beef» (1577/2007/EK rendelet)

    :

    in maltese

    :

    «Baby beef» (Regolament (KE) Nru 1577/2007)

    :

    in olandese

    :

    «Baby beef» (Verordening (EG) nr 1577/2007)

    :

    in polacco

    :

    «Baby beef» (Rozporządzenie (WE) nr 1577/2007)

    :

    in portoghese

    :

    «Baby beef» (Regulamento (CE) n.o 1577/2007)

    :

    in rumeno

    :

    «Baby beef» (Regulamentul (CE) nr. 1577/2007)

    :

    in slovacco

    :

    «Baby beef» (Nariadenie (ES) č. 1577/2007)

    :

    in sloveno

    :

    «Baby beef» (Uredba (ES) št. 1577/2007)

    :

    in finlandese

    :

    «Baby beef» (Asetus (EY) N:o 1577/2007)

    :

    in svedese

    :

    «Baby beef» (Förordning (EG) nr 1577/2007)


    ALLEGATO II

    Organismi emittenti:

    Repubblica di Croazia: Croatian Livestock Center (Centro croato per il patrimonio zootecnico), Zagabria, Croazia.

    Bosnia-Erzegovina:

    ex Repubblica iugoslava di Macedonia: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, «Lazar Pop-Trajkov 5-7», 1000 Skopje

    Montenegro: Veterinary Directorate, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Montenegro

    territorio doganale della Serbia (1): «Istituto iugoslavo per la tecnologia e l'igiene delle carni, Kacanskog 13, Belgrado, Iugoslavia».

    Customs territory of Kosovo:


    (1)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


    ALLEGATO III

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    ALLEGATO IV

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    ALLEGATO V

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    ALLEGATO VI

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    ALLEGATO VII

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    ALLEGATO VIII

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    ALLEGATO IX

    Comunicazione dei titoli di importazione (rilasciati) — Regolamento (CE) n. 1577/2007

    Stato membro: …

    Applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1577/2007

    Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione

    Dal: … al: …


    Numero d'ordine

    Categoria o categorie di prodotti (1)

    Quantitativo

    (peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi)

    09.4503

     

     

    09.4504

     

     

    09.4505

     

     

    09.4198

     

     

    09.4199

     

     


    (1)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato II A del regolamento (CE) n. 1445/95.


    ALLEGATO X

    Comunicazione dei titoli di importazione (quantitativi non utilizzati) — Regolamento (CE) n. 1577/2007

    Stato membro: …

    Applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1577/2007

    Quantitativi di prodotti per i quali i titoli di importazione non sono stati utilizzati

    Dal: … al: …


    Numero d'ordine

    Categoria o categorie di prodotti (1)

    Quantitativo non utilizzato

    (peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi)

    09.4503

     

     

    09.4504

     

     

    09.4505

     

     

    09.4198

     

     

    09.4199

     

     


    (1)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato II A del regolamento (CE) n. 1445/95


    ALLEGATO XI

    Comunicazione dei quantitativi di prodotti immessi in libera pratica — Regolamento (CE) n. 1577/2007

    Stato membro: …

    Applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1577/2007

    Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica:

    Dal: … al: … (periodo contingentale di importazione)


    Numero d'ordine

    Categoria o categorie di prodotti (1)

    Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica

    (peso del prodotto in chilogrammi o numero di capi)

    09.4503

     

     

    09.4504

     

     

    09.4505

     

     

    09.4198

     

     

    09.4199

     

     


    (1)  Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato II A del regolamento (CE) n. 1445/95


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