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Dokument 32007R1563

    Regolamento (CE) n. 1563/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 , recante apertura, per il 2008, di contingenti tariffari comunitari per l’importazione di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

    GU L 340 del 22.12.2007, lk 32—35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Dokumendi õiguslik staatus Kehtivad

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1563/oj

    22.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 340/32


    REGOLAMENTO (CE) N. 1563/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2007

    recante apertura, per il 2008, di contingenti tariffari comunitari per l’importazione di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

    considerando quando segue:

    (1)

    È opportuno disporre l’apertura di contingenti tariffari comunitari di carni ovine e caprine per il 2008. I dazi e i quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 2529/2001 devono essere fissati in conformità dei rispettivi accordi internazionali in vigore nel 2008.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (2), ha previsto l’apertura di un contingente tariffario bilaterale supplementare di 2 000 tonnellate, che aumenterà ogni anno del 10 % del quantitativo iniziale, per il codice prodotto 0204, a decorrere dal 1o febbraio 2003. Saranno pertanto aggiunte altre 200 tonnellate al contingente GATT/OMC di cui dispone il Cile ed è necessario continuare a gestire entrambi i contingenti con le stesse modalità nel corso del 2008.

    (3)

    L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (3), approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio (4), prevede la concessione di un contingente tariffario addizionale di 500 tonnellate (peso carcassa) di carni ovine fresche, refrigerate, congelate o affumicate a favore dell’Islanda. Occorre pertanto adeguare di conseguenza il quantitativo disponibile per l’Islanda.

    (4)

    Sono stabiliti alcuni contingenti tariffari per il periodo che va dal 1o luglio di un dato anno al 30 giugno dell’anno successivo. Poiché le importazioni a norma del presente regolamento devono essere gestite sulla base di un anno civile, i quantitativi che devono essere fissati per il 2008 con riguardo ai contingenti di cui trattasi corrispondono alla metà del quantitativo relativo al periodo dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 sommato alla metà del quantitativo relativo al periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009.

    (5)

    Per garantire il corretto funzionamento dei contingenti tariffari comunitari, occorre stabilire un equivalente peso carcassa. Inoltre, poiché alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l’importazione di animali vivi o l’importazione di carni, è necessario fissare un fattore di conversione.

    (6)

    I contingenti relativi ai prodotti a base di carni ovine e caprine devono essere gestiti in conformità dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2529/2001, in deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all’importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine (5). Tale gestione deve essere conforme agli articoli 308 bis e 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6).

    (7)

    I contingenti tariffari di cui al presente regolamento devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell’articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, quando sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». Pertanto le autorità doganali devono essere autorizzate a rinunciare alla costituzione della cauzione per le merci inizialmente importate nell’ambito dei suddetti contingenti, in conformità dell’articolo 308 quater, paragrafo 1, e dell’articolo 248, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Date le particolarità del passaggio da un sistema di gestione ad un altro, non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

    (8)

    È necessario specificare il tipo di prova che deve presentare l’operatore per attestare l’origine dei prodotti e poter beneficiare dei contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

    (9)

    Al momento in cui i prodotti a base di carni ovine sono presentati dall’operatore alle autorità doganali per l’importazione, è difficile per queste ultime stabilire se provengono da ovini di specie domestiche o da altri ovini, distinzione che determina l’applicazione di aliquote diverse del dazio. È pertanto opportuno prevedere che la prova dell’origine contenga una precisazione al riguardo.

    (10)

    A norma del capo II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (7), e della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (8), possono essere autorizzate soltanto le importazioni di prodotti che soddisfano i requisiti relativi ai controlli, alle regole e alle procedure applicabili alla catena alimentare in vigore nella Comunità.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento dispone l’apertura di contingenti tariffari comunitari per l’importazione di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine relativamente al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.

    Articolo 2

    I dazi applicabili ai prodotti nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1, i codici NC, i paesi di origine, elencati per gruppi di paesi, e i numeri d’ordine sono indicati nell’allegato.

    Articolo 3

    1.   I quantitativi, espressi in equivalente peso carcassa, per le importazioni di prodotti nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1, sono quelli indicati nell’allegato.

    2.   Per calcolare i quantitativi di «equivalente peso carcassa» di cui al paragrafo 1, il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti:

    a)

    per animali vivi: 0,47;

    b)

    per carni di agnello o di capretto disossate: 1,67;

    c)

    per carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate e loro combinazioni: 1,81;

    d)

    per prodotti non disossati: 1,00.

    Per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età.

    Articolo 4

    In deroga alle disposizioni contenute nel titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008 i contingenti tariffari indicati nell’allegato del presente regolamento sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità degli articoli 308 bis e 308 ter e dell’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento. Non sono richiesti titoli d’importazione.

    Articolo 5

    1.   Per beneficiare dei contingenti tariffari indicati nell’allegato è presentata alle autorità doganali comunitarie una prova di origine valida, rilasciata dalle autorità competenti del paese terzo, accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci di cui trattasi.

    L’origine dei prodotti soggetti a contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

    2.   La prova di origine di cui al paragrafo 1 è la seguente:

    a)

    nel caso di contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è quella specificata in detto accordo;

    b)

    nel caso di altri contingenti tariffari, si tratta di una prova stabilita in conformità all’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e, in aggiunta agli elementi specificati in detto articolo, dei dati seguenti:

    il codice NC (almeno le prime quattro cifre),

    il numero d’ordine o i numeri d’ordine del contingente tariffario di cui trattasi,

    il peso netto totale per ciascuna categoria di coefficiente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;

    c)

    se i contingenti di un paese rientrano nei casi indicati alle lettere a) e b) e sono raggruppati, la prova è quella indicata alla lettera a).

    La prova di origine di cui alla lettera b), se presentata come documento giustificativo per una sola dichiarazione d’immissione in libera pratica, può contenere più numeri d’ordine. In tutti gli altri casi essa contiene un solo numero d’ordine.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

    (2)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 305/2005 della Commissione (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 6).

    (3)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 29.

    (4)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28.

    (5)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 (GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3).

    (6)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).

    (7)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (8)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).


    ALLEGATO

    Carni ovine e caprine [in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa]

    Contingenti tariffari comunitari per il 2008

    Gruppo di paesi n.

    Codici NC

    Dazi ad valorem

    %

    Dazi specifici

    EUR/100 Kg

    Numero d’ordine in base al principio «primo arrivato, primo servito»

    Origine

    Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa

    Animali vivi

    (coefficiente = 0,47)

    Carne di agnello disossata (1)

    (coefficiente = 1,67)

    Carne di montone/pecora non disossata (2)

    (Coefficiente = 1,81)

    Carne non disossata e carcasse

    (coefficiente = 1,00)

    1

    0204

    Zero

    Zero

    09.2101

    09.2102

    09.2011

    Argentina

    23 000

    09.2105

    09.2106

    09.2012

    Australia

    18 786

    09.2109

    09.2110

    09.2013

    Nuova Zelanda

    227 854

    09.2111

    09.2112

    09.2014

    Uruguay

    5 800

    09.2115

    09.2116

    09.1922

    Cile

    6 000

    09.2121

    09.2122

    09.0781

    Norvegia

    300

    09.2125

    09.2126

    09.0693

    Groenlandia

    100

    09.2129

    09.2130

    09.0690

    Isole Færøer

    20

    09.2131

    09.2132

    09.0227

    Turchia

    200

    09.2171

    09.2175

    09.2015

    Altri (3)

    200

    2

    0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

    Zero

    Zero

    09.2119

    09.2120

    09.0790

    Islanda

    1 850

    3

    0104 10 30

    0104 10 80

    0104 20 90

    10 %

    Zero

    09.2181

    09.2019

    Erga omnes (4)

    92


    (1)  E di capretto.

    (2)  E di capra, escluso il capretto.

    (3)  Con «altri» si intendono paesi di origine diversi da quelli menzionati nella presente tabella.

    (4)  Per «Erga omnes» si intendono tutti i paesi di origine, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.


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