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Document 32007R1524
Regulation (EC) No 1524/2007 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2007 amending Regulation (EC) No 2004/2003 on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding
Regolamento (CE) n. 1524/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo
Regolamento (CE) n. 1524/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo
GU L 343 del 27.12.2007, p. 5–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2014; abrogato da 32014R1141
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32003R2004 | aggiunta | articolo 4.5 | 27/12/2007 | |
Modifies | 32003R2004 | aggiunta | articolo 9.3 | 27/12/2007 | |
Modifies | 32003R2004 | aggiunta | articolo 4.7 | 27/12/2007 | |
Modifies | 32003R2004 | aggiunta | articolo 5.4 | 27/12/2007 | |
Modifies | 32003R2004 | aggiunta | articolo 3.3 | 27/12/2007 | |
Modifies | 32003R2004 | aggiunta | articolo 4.4 | 27/12/2007 | |
Modifies | 32003R2004 | modifica | articolo 4.2 | 27/12/2007 | |
Modifies | 32003R2004 | sostituzione | articolo 6 | 27/12/2007 | |
Modifies | 32003R2004 | sostituzione | articolo 7 | 27/12/2007 | |
Modifies | 32003R2004 | aggiunta | articolo 5.6 | 27/12/2007 | |
Modifies | 32003R2004 | sostituzione | articolo 12 | 27/12/2007 | |
Modifies | 32003R2004 | aggiunta | articolo 2.4 | 27/12/2007 | |
Modifies | 32003R2004 | sostituzione | articolo 8 | 27/12/2007 | |
Modifies | 32003R2004 | sostituzione | articolo 10.2 | 27/12/2007 | |
Modifies | 32003R2004 | aggiunta | articolo 5.5 | 27/12/2007 | |
Modifies | 32003R2004 | aggiunta | articolo 9 BI | 27/12/2007 | |
Modifies | 32003R2004 | aggiunta | articolo 3.2 | 27/12/2007 | |
Modifies | 32003R2004 | aggiunta | articolo 4.6 | 27/12/2007 | |
Modifies | 32003R2004 | modifica | articolo 3 DEVIENT articolo 3.1 | 27/12/2007 | |
Modifies | 32003R2004 | sostituzione | articolo 9.1 | 27/12/2007 | |
Modifies | 32003R2004 | sostituzione | articolo 9.2 | 27/12/2007 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32014R1141 |
27.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 343/5 |
Regolamento (CE) n. 1524/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 191,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che il Parlamento europeo debba pubblicare una relazione sull’applicazione di detto regolamento che indichi, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento. |
(2) |
Nella risoluzione del 23 marzo 2006 sui partiti politici europei (3), il Parlamento europeo ha concluso che, alla luce dell’esperienza acquisita dalla sua entrata in vigore nel 2004, alcuni aspetti del regolamento (CE) n. 2004/2003 dovessero essere migliorati, il tutto con l’obiettivo prioritario di migliorare la situazione relativa al finanziamento di tali partiti politici e delle fondazioni ad essi affiliate. |
(3) |
È opportuno introdurre disposizioni che prevedano il sostegno finanziario alle fondazioni politiche a livello europeo, in quanto le fondazioni politiche a livello europeo affiliate ai partiti politici a livello europeo possono, tramite le proprie attività, sostenere e perseguire gli obiettivi dei partiti politici europei, in particolare in termini di contributo al dibattito sui temi di politica pubblica europea e sull’integrazione europea, oltreché svolgere la funzione di catalizzatori per nuove idee, analisi e scelte politiche. Tale assistenza finanziaria dovrebbe figurare nella sezione «Parlamento» del bilancio generale dell’Unione europea, come avviene per i partiti politici a livello europeo. |
(4) |
Garantire la più ampia partecipazione possibile dei cittadini alla vita democratica dell’Unione europea rimane un obiettivo importante. In tale contesto, le organizzazioni politiche giovanili possono svolgere un ruolo particolare, stimolando l’interesse dei giovani per il sistema politico dell’Unione europea, agevolandone la conoscenza concreta e incoraggiando attivamente la loro partecipazione al processo democratico a livello europeo. |
(5) |
Per migliorare le condizioni per il finanziamento dei partiti politici a livello europeo e per incoraggiare questi ultimi a garantire un’adeguata programmazione finanziaria a lungo termine, è opportuno adeguare il livello minimo di cofinanziamento richiesto. È opportuno prevedere lo stesso livello di cofinanziamento per le fondazioni politiche a livello europeo. |
(6) |
Allo scopo di rafforzare e promuovere ulteriormente il carattere europeo delle elezioni al Parlamento europeo, è opportuno prevedere chiaramente che gli stanziamenti a carico del bilancio generale dell’Unione europea possano essere utilizzati anche per finanziare campagne organizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, a condizione che ciò non costituisca un finanziamento diretto o indiretto dei partiti politici o dei candidati nazionali. I partiti politici a livello europeo operano nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, in particolare per mettere in risalto il carattere europeo di tali elezioni. A norma dell’articolo 8 dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (4), il finanziamento e la limitazione delle spese elettorali nel quadro delle elezioni al Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali. Le disposizioni nazionali si applicano anche alle spese elettorali per le elezioni e i referendum nazionali, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 2004/2003
Il regolamento (CE) n. 2004/2003 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti:
|
2) |
all’articolo 3 l’unico comma diventa il paragrafo 1 e sono aggiunti i paragrafi seguenti: «2. Una fondazione politica a livello europeo soddisfa le condizioni seguenti:
3. Nell’ambito del presente regolamento, spetta a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo definire, conformemente al diritto nazionale, le modalità specifiche delle loro relazioni, tra le quali un adeguato livello di separazione tra la gestione quotidiana e le strutture direttive della fondazione politica a livello europeo, da una parte, e il partito politico a livello europeo al quale essa è affiliata, dall’altra.»; |
3) |
l’articolo 4 è modificato come segue:
|
4) |
all’articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4. Il paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, alle fondazioni politiche a livello europeo. 5. Se un partito politico a livello europeo al quale è affiliata una fondazione politica a livello europeo perde il proprio status, tale fondazione politica è esclusa dal finanziamento previsto dal presente regolamento. 6. Se il Parlamento europeo ritiene che una o più delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), non siano più soddisfatte, la fondazione politica a livello europeo in questione è esclusa dal finanziamento previsto dal presente regolamento.»; |
5) |
gli articoli 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 6 Obblighi collegati al finanziamento 1. Un partito politico a livello europeo nonché una fondazione politica a livello europeo:
2. Un partito politico a livello europeo nonché una fondazione politica a livello europeo non accettano:
3. I contributi a favore di un partito politico a livello europeo provenienti dai partiti politici nazionali che siano membri di un partito politico a livello europeo o da una persona fisica che sia membro di un partito politico a livello europeo sono ammissibili. I contributi a un partito politico a livello europeo provenienti da partiti politici nazionali o da una persona fisica non devono superare il 40 % del bilancio annuale di detto partito politico a livello europeo. 4. I contributi a favore di una fondazione politica a livello europeo provenienti da fondazioni politiche nazionali che siano membri di una fondazione politica a livello europeo e da partiti politici a livello europeo sono ammissibili. Tali contributi non devono superare il 40 % del bilancio annuale della fondazione politica a livello europeo e non possono derivare da fondi che un partito politico a livello europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento a titolo del bilancio generale dell’Unione europea. L’onere della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato. Articolo 7 Divieto di finanziamento 1. I fondi destinati ai partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell’Unione europea o di qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti politici o di candidati nazionali. Detti partiti politici e candidati nazionali restano soggetti all’applicazione delle rispettive normative nazionali. 2. I fondi destinati alle fondazioni politiche a livello europeo a carico del bilancio generale dell’Unione europea o di qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di partiti o di candidati politici a livello europeo o nazionale né di fondazioni a livello nazionale. Articolo 8 Natura delle spese Senza pregiudizio del finanziamento delle fondazioni politiche, gli stanziamenti provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea conformemente al presente regolamento possono essere utilizzati soltanto per coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel programma politico di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b). Tali spese comprendono le spese amministrative, quelle per assistenza tecnica, riunioni, ricerca, eventi transfrontalieri, studi, informazione e pubblicazioni. Le spese dei partiti politici a livello europeo possono inoltre comprendere campagne di finanziamento realizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, a cui essi partecipano come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera d). A norma dell’articolo 7, tali stanziamenti non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto dei partiti politici o dei candidati nazionali. Tali stanziamenti non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie. Tuttavia, a norma dell’articolo 8 dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per tutti i partiti e i candidati nel quadro delle elezioni al Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.»; |
6) |
all’articolo 9 i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e delle fondazioni politiche a livello europeo sono determinati nell’ambito della procedura di bilancio annuale e sono attuati conformemente al regolamento finanziario e alle relative modalità di esecuzione. Le procedure di esecuzione del presente regolamento sono fissate dall’autorità che autorizza la spesa. 2. La valutazione dei beni mobili e immobili e il loro ammortamento sono effettuati conformemente alle disposizioni applicabili alle istituzioni, come previsto all’articolo 133 del regolamento finanziario. 3. Il controllo dei finanziamenti assegnati a norma del presente regolamento è esercitato conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione. Il controllo è effettuato inoltre sulla base di una certificazione annuale ad opera di un organismo di revisione esterno e indipendente. Tale certificazione è trasmessa al Parlamento europeo entro sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario pertinente.»; |
7) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 9 bis Trasparenza Il Parlamento europeo pubblica congiuntamente, in una sezione del suo sito Internet creata ad hoc, i seguenti documenti:
|
8) |
all’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I finanziamenti a carico del bilancio generale dell’Unione europea non possono superare l’85 % dei costi di un partito politico o di una fondazione politica a livello europeo che siano ammissibili al finanziamento. L’onere della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato.»; |
9) |
l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Valutazione Entro il 15 febbraio 2011 il Parlamento europeo pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento.». |
Articolo 2
Disposizione transitoria
Le disposizioni stabilite dal presente regolamento si applicano alle sovvenzioni concesse ai partiti politici a livello europeo a partire dall’esercizio finanziario 2008.
Per l’esercizio finanziario 2008 le domande di finanziamento di fondazioni politiche a livello europeo a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2004/2003 riguardano esclusivamente i costi ammissibili sostenuti dopo il 1o settembre 2008.
I partiti politici a livello europeo che abbiano debitamente presentato domanda di sovvenzione per il 2008 possono, entro il 28 marzo 2008, presentare una domanda supplementare di finanziamento, basata sulle modifiche introdotte dal presente regolamento e, se del caso, un domanda di sovvenzione per la fondazione politica a livello europeo ad essi affiliata. Il Parlamento europeo adotta le pertinenti misure di esecuzione.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2007.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
M. LOBO ANTUNES
(1) Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2007.
(2) GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.
(3) GU C 292 E dell’1.12.2006, pag. 127.
(4) GU L 278 dell’8.10.1976, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2002/772/CE, Euratom (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
(5) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).»;