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Document 32007R1417
Commission Regulation (EC) No 1417/2007 of 28 November 2007 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (CE) n. 1417/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 1417/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 316 del 4.12.2007, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
4.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1417/2007 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2007
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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3926 90 97 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97. Gli articoli, nella forma presentata, costituiscono un assortimento condizionato ai sensi della regola generale di interpretazione 3 b). L’assortimento non è costituito da prodotti per manicure della sottovoce 3304 30 00, in quanto comporta l’aggiunta di unghie finte sulle unghie naturali e non include preparazioni per manicure destinate unicamente a curare ed abbellire le mani e le unghie naturali [note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3304, B)]. L’assortimento è composto da diversi articoli e deve essere classificato alla sottovoce 3926 90 97 in base alla materia plastica delle unghie artificiali, che conferisce all’assortimento il suo carattere essenziale. |
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3926 90 97 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97. Questi articoli non sono considerati prodotti da manicure della sottovoce 3304 30 00, in quanto comportano l’aggiunta di unghie finte sulle unghie naturali e non costituiscono preparazioni per manicure destinate unicamente a curare ed abbellire le mani e le unghie naturali [note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3304, B)]. Essi debbono essere pertanto classificati come altri lavori di materie plastiche nella sottovoce 3926 90 97 in base alla materia costitutiva. |
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3506 10 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3506 e 3506 10 00. Il prodotto non è considerato una preparazione per manicure o pedicure della voce 3304. Il prodotto può essere utilizzato come colla o adesivo secondo la formulazione della voce 3506. |