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Document 32007R1242

    Regolamento (CE) n. 1242/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 793/2006 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

    GU L 281 del 25.10.2007, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2014; abrogato da 32014R0179

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1242/oj

    25.10.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 281/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 1242/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 24 ottobre 2007

    recante modifica del regolamento (CE) n. 793/2006 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (1), in particolare l’articolo 25,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Dall'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 793/2006 (2) emerge la necessità di modificare alcune disposizioni di tale regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3) prevede il ricorso a sistemi informatici per il rilascio e l'uso dei titoli; è opportuno inserire nel regolamento (CE) n. 793/2006 un riferimento a questa possibilità.

    (3)

    L'articolo 29, primo trattino, del regolamento (CE) n. 793/2006 disciplina esclusivamente gli aiuti a titolo del regime specifico di approvvigionamento che possono essere versati in qualsiasi momento dell’anno. Per garantire il corretto funzionamento e l'efficienza del programma è opportuno prevedere misure supplementari che consentano di effettuare in qualsiasi momento dell’anno i pagamenti per l'importazione e l'approvvigionamento di animali vivi, come pure per le misure contemplate nell'articolo 50 del regolamento.

    (4)

    Occorre precisare ulteriormente le procedure di modifica dei programmi previste nell'articolo 49, del regolamento (CE) n. 793/2006. A tal fine occorre precisare le regole per la presentazione delle domande di modifica dei programmi generali, per la loro approvazione da parte della Commissione, nonché i termini per la presentazione delle domande. Tenendo conto delle regole che disciplinano il bilancio, è necessario che le modifiche si applichino a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo alla domanda di modifica. Inoltre è opportuno distinguere tra modifiche di rilievo che richiedono l'approvazione mediante decisione della Commissione e modifiche minori da comunicare alla Commissione solo per informazione.

    (5)

    L'attuale formulazione dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 793/2006 deve essere precisata ulteriormente mediante l'aggiunta del riferimento al corrispondente articolo del regolamento (CE) n. 247/2006.

    (6)

    Per garantire la transizione armoniosa tra il regime applicabile fino al 2006 circa la possibilità di utilizzare i titoli elettronici ai fini dell'aiuto nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento e circa la possibilità di effettuare pagamenti in qualsiasi momento dell’anno per l'importazione e l'approvvigionamento di animali vivi, come pure per le misure contemplate nell'articolo 50, del regolamento (CE) n. 793/2006, è necessario che le modifiche dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 29 si applichino a partire dalla data in cui la Commissione comunica l'approvazione del programma generale allo Stato membro a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006.

    (7)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 793/2006.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 793/2006 è modificato come segue:

    1)

    nell'articolo 5, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l'articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33, e gli articoli da 36 a 41, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»;

    2)

    nell'articolo 7, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l'articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33, e gli articoli da 36 a 41, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»;

    3)

    nell'articolo 29, il primo trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    per gli aiuti a titolo del regime specifico di approvvigionamento, per l'importazione e l'approvvigionamento di animali vivi, come pure per le misure contemplate nell'articolo 50, nel corso dell’anno,»;

    4)

    l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 49

    Modifiche ai programmi

    1.   Le modifiche dei programmi approvati a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 sono presentate alla Commissione per approvazione, debitamente giustificate fornendo in particolare le seguenti informazioni:

    a)

    i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma generale;

    b)

    gli effetti della modifica previsti;

    c)

    le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni.

    Tranne in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali gli Stati membri presentano le domande di modifica del programma non più di una volta per anno civile e per programma entro il 30 settembre di ogni anno.

    Se la Commissione non ha obiezioni al riguardo, le modifiche richieste si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state comunicate.

    Le modifiche possono applicarsi prima di tale data previa conferma scritta della Commissione, inviata allo Stato membro entro la data di cui al terzo comma, che le modifiche comunicate sono conformi alla normativa comunitaria.

    Se la modifica comunicata non è conforme alla normativa comunitaria, la Commissione ne informa lo Stato membro e la modifica stessa non si applica fino a quando la Commissione riceve una modifica che possa essere dichiarata conforme.

    2.   In deroga al paragrafo 1, per le modifiche che seguono la Commissione valuta le proposte dello Stato membro e decide in merito alla loro approvazione entro quattro mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006:

    a)

    l'inserimento nel programma generale di nuove misure o nuovi regimi di aiuto; e

    b)

    l'aumento del livello unitario di sostegno già approvato, per ogni misura o regime di aiuto esistenti, di oltre il 50 % dell'importo applicabile al momento in cui è stata presentata la domanda di modifica.

    3.   Gli Stati membri sono autorizzati a procedere alle modifiche seguenti, preventivamente comunicate alla Commissione, senza ricorrere alla procedura di cui al paragrafo 1:

    a)

    per quanto riguarda i bilanci preventivi di approvvigionamento, modifiche fino al 20 % del livello dei singoli aiuti o modifiche dei quantitativi dei prodotti coperti dal regime di approvvigionamento e, di conseguenza, dell'importo globale dell'aiuto assegnato a favore di ogni gamma di prodotti; e

    b)

    nel caso dei programmi comunitari di sostegno a favore della produzione locale, adattamenti non superiori al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura o adattamenti fino al 20 % dell'importo unitario di aiuto, in più o in meno rispetto agli importi in vigore al momento in cui è presentata la richiesta di modifica;

    c)

    modifiche derivanti da modifiche dei codici e delle denominazioni delle merci figuranti nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4) utilizzati per identificare i prodotti che beneficiano dell'aiuto, nella misura in cui tali modifiche non comportano una modifica dei prodotti stessi.

    Tali modifiche non si applicano prima della data in cui pervengono alla Commissione. Esse possono essere attuate non più di una volta all'anno, salvo in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, o in caso di modifica dei quantitativi dei prodotti che rientrano nei regimi di approvvigionamento o di modifica della nomenclatura statistica e dei codici della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87.

    5)

    l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 50

    Finanziamento di studi, progetti dimostrativi, formazione e misure di assistenza tecnica

    L'importo del finanziamento degli studi, dei progetti dimostrativi, della formazione e delle misure di assistenza tecnica previsti in un programma approvato a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 ai fini dell'attuazione di quest'ultimo non può superare l'1 % del totale del finanziamento assegnato a ciascun programma a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del medesimo regolamento.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, si applica, per gli Stati membri interessati, a partire dalla data in cui la Commissione ha comunicato l'approvazione del programma generale al rispettivo Stato membro, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

    (2)  GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 852/2006 (GU L 158 del 10.6.2006, pag. 9).

    (3)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

    (4)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.»;


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