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Document 32007R1096

    Regolamento (CE) n. 1096/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

    GU L 246 del 21.9.2007, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1096/oj

    21.9.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 246/29


    REGOLAMENTO (CE) N. 1096/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 20 settembre 2007

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    L'11 settembre 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2007.

    Per la Commissione

    Eneko LANDÁBURU

    Direttore generale delle Relazioni esterne


    (1)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 933/2007 (GU L 204 del 4.8.2007, pag. 5).


    ALLEGATO

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato come segue:

    La voce «Kambale Kisoni (alias Dr. Kisoni). Data di nascita: 24.5.1961. Luogo di nascita: Mulashe, Repubblica democratica del Congo (RDC). Nazionalità: congolese. N. passaporto n.: C0323172. Altre informazioni: residente a Butembo. Commercia in oro, è proprietario della Butembo Airlines e della Congocom Trading House, Butembo» è sostituita dalla seguente:

    «Kisoni Kambale [alias a) Dr Kisoni, b) Kidubai, c) Kambale Kisoni]. Data di nascita: 24.5.1961. Luogo di nascita: Mulashe, Repubblica democratica del Congo (RDC). Nazionalità: congolese. Passaporto n.: C0323172. Altre informazioni: a) commercia in oro, è proprietario della Butembo Airlines e della Congocom Trading House, Butembo, b) deceduto il 5.7.2007 a Butembo, RDC.»


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