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Document 32007R0757

    Regolamento (CE) n. 757/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007 , relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 172 del 30.6.2007, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2017; abrogato da 32017R1145

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/757/oj

    30.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 172/43


    REGOLAMENTO (CE) N. 757/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 29 giugno 2007

    relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), segnatamente gli articoli 3, 9d, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 istituisce una procedura per l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

    (2)

    L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, prima della sua data di applicazione, a norma della direttiva 70/524/CEE.

    (3)

    Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (4)

    Le osservazioni iniziali su tali richieste di autorizzazione, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

    (5)

    Sono stati presentati dati per una domanda di autorizzazione per un periodo illimitato del preparato conservante a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio per bovini da ingrasso. Il 18 ottobre 2006 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha emesso un parere sulla sicurezza e l'efficacia di detto preparato. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato I del presente regolamento.

    (6)

    L'impiego del preparato a base di acido benzoico è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 877/2003 della Commissione (3). A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato per suini da ingrasso sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato II del presente regolamento.

    (7)

    L'esame delle domande rivela che alcune procedure possono servire a proteggere i lavoratori da un'esposizione agli additivi indicati negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (4).

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le sostanze appartenenti al gruppo «Conservanti» contenute nell'allegato I, sono autorizzate per un periodo illimitato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni ivi specificate.

    Articolo 2

    Le sostanze appartenenti al gruppo «Regolatori dell'acidità», contenute nell'allegato II, sono autorizzate per un periodo illimitato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni ivi specificate.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

    (2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

    (3)  GU L 126 del 22.5.2003, pag. 24.

    (4)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Numero CE

    Additivo

    Formula chimica, descrizione

    Specie animale o categoria di animali

    Età massima

    Contenuto minimo

    Contenuto massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg/kg di cereali

    Conservanti

    E700

    Benzoato di sodio 140 g/kg

    Acido propionico 370 g/kg

    Propionato di sodio 110 g/kg

     

    Composizione dell'additivo:

    benzoato di sodio: 140 g/kg

    acido propionico: 370 g/kg

    propionato di sodio: 110 g/kg

    acqua: 380 g/kg

     

    Principi attivi:

    benzoato di sodio C7H5O2Na

    acido propionico C3H6O2

    propionato di sodio C3H5O2Na

    Bovini da ingrasso

    3 000

    22 000

    Per la conservazione di cereali con un tenore di umidità superiore al 15 %

    A tempo indeterminato


    ALLEGATO II

    Numero CE

    Additivo

    Formula chimica, descrizione

    Specie animale o categoria di animali

    Età massima

    Contenuto minimo

    Contenuto massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg/kg di alimento completo

    Regolatori dell'acidità

    E210

    Acido benzoico

    C7H6O2

    Suini da ingrasso

    5 000

    10 000

    Le istruzioni per l'uso devono fornire i seguenti dati:

     

    «Gli alimenti complementari contenenti acido benzoico non possono essere utilizzati come tali per i suini da ingrasso.»

     

    «Per la sicurezza degli utenti: devono essere adottate misure per minimizzare la produzione di polvere respirabile dell’additivo. Sono disponibili schede di sicurezza dei materiali (MSDS).»

    A tempo indeterminato


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