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Document 32007R0605

    Regolamento (CE) n. 605/2007 della Commissione, del 1 o giugno 2007 , recante misure transitorie relative ad alcuni titoli di importazione e di esportazione per gli scambi di prodotti agricoli fra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006 e la Bulgaria e la Romania

    GU L 141 del 2.6.2007, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/605/oj

    2.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 141/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 605/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 1o giugno 2007

    recante misure transitorie relative ad alcuni titoli di importazione e di esportazione per gli scambi di prodotti agricoli fra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006 e la Bulgaria e la Romania

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

    visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 41,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Fino al 31 dicembre 2006 gli scambi di prodotti agricoli fra la Comunità e la Bulgaria e la Romania erano soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione. Dal 1o gennaio 2007, tali titoli non possono più essere utilizzati per gli scambi suddetti.

    (2)

    Alcuni titoli, ancora validi dopo il 1o gennaio 2007, non sono stati utilizzati affatto o sono stati utilizzati solo parzialmente. Gli impegni derivanti dai suddetti titoli devono essere rispettati pena l’incameramento della cauzione depositata. Poiché dopo l’adesione della Bulgaria e della Romania tali impegni non possono più essere rispettati, è necessario stabilire, con effetto a decorrere dalla data di adesione di questi due paesi, una misura transitoria che preveda lo svincolo delle cauzioni depositate.

    (3)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere di tutti i competenti comitati di gestione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le cauzioni depositate per il rilascio di titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata sono svincolate, su richiesta delle parti interessate, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

    a)

    i titoli indichino come paese di destinazione, di origine o di provenienza la Bulgaria o la Romania;

    b)

    la validità dei titoli non sia scaduta prima del 1o gennaio 2007;

    c)

    al 1o gennaio 2007 i titoli siano stati utilizzati solo parzialmente o non siano stati utilizzati affatto.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


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