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Document 32007R0337

    Regolamento (CE, Euratom) n. 337/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007 , che adegua, a decorrere dal 1 o gennaio 2007 , la tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in Bulgaria e in Romania

    GU L 90 del 30.3.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 4M del 8.1.2008, p. 287–288 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/337/oj

    30.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 90/1


    REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 337/2007 DEL CONSIGLIO

    del 27 marzo 2007

    che adegua, a decorrere dal 1o gennaio 2007, la tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in Bulgaria e in Romania

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

    visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 13 dell’allegato VII di detto statuto,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    A seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea il 1o gennaio 2007, il rimborso ai funzionari e agli altri agenti delle spese connesse alle missioni effettuate in detti paesi dovrebbe, a decorrere da tale data, essere soggetto al regime giuridico di cui all’articolo 13 dell’allegato VII dello statuto,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La tabella delle indennità di missione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell’allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente.

    (in EUR)

    Destinazione

    Massimale per le spese di alloggio (albergo)

    Indennità giornaliera di missione

    Belgio

    140

    92

    Bulgaria

    169

    58

    Repubblica ceca

    155

    75

    Danimarca

    150

    120

    Germania

    115

    93

    Estonia

    110

    71

    Grecia

    140

    82

    Spagna

    125

    87

    Francia

    150

    95

    Irlanda

    150

    104

    Italia

    135

    95

    Cipro

    145

    93

    Lettonia

    145

    66

    Lituania

    115

    68

    Lussemburgo

    145

    92

    Ungheria

    150

    72

    Malta

    115

    90

    Paesi Bassi

    170

    93

    Austria

    130

    95

    Polonia

    145

    72

    Portogallo

    120

    84

    Romania

    170

    52

    Slovenia

    110

    70

    Slovacchia

    125

    80

    Finlandia

    140

    104

    Svezia

    160

    97

    Regno Unito

    175

    101

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. STEINBRÜCK


    (1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1066/2006 (GU L 194 del 14.7.2006, pag. 1).


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