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Document 32007R0335

    Regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto riguarda le regole di attuazione per la certificazione ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 88 del 29.3.2007, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 56M del 29.2.2008, p. 215–217 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2012; abrogato da 32012R0748

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/335/oj

    29.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 88/40


    REGOLAMENTO (CE) N. 335/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 28 marzo 2007

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto riguarda le regole di attuazione per la certificazione ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (1), in particolare gli articoli 5 e 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1592/2002 è aiutare gli Stati membri ad adempiere agli obblighi che loro incombono ai sensi della convenzione di Chicago, garantendo un’applicazione comune e uniforme delle disposizioni di detta convenzione.

    (2)

    Le norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1592/2002 sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (2).

    (3)

    L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1702/2003 stabilisce che è previsto il rilascio di certificati per prodotti, parti e pertinenze, come specificato all’allegato (parte 21).

    (4)

    L’appendice VI dell’allegato (parte 21) al regolamento (CE) n. 1702/2003 presenta il modello AESA 45 da utilizzare per il rilascio dei certificati acustici.

    (5)

    Il volume I dell’allegato 16 alla convenzione di Chicago è stato modificato il 23 febbraio 2005 per quanto riguarda le norme e gli orientamenti per la gestione della documentazione relativa ai certificati acustici.

    (6)

    È necessario apportare alcune modifiche alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1702/2003 per adeguarne l’allegato al volume I modificato dell’allegato 16.

    (7)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento su basano sul parere espresso dall’Agenzia in conformità all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:

    1)

    Nella parte 21A.204, lettera b), paragrafo 1, punto ii), la frase «Queste informazioni devono essere incluse nel manuale di volo, laddove il manuale sia richiesto dal codice di aeronavigabilità applicabile a quel particolare aeromobile» è soppressa.

    2)

    Nella parte 21A.204, lettera b), paragrafo 2, punto i), la frase «Queste informazioni devono essere incluse nel manuale di volo, laddove il manuale sia richiesto dal codice di aeronavigabilità applicabile a quel particolare aeromobile» è soppressa.

    3)

    L’appendice VI è sostituita dall’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007.

    Per la Commissione

    Jacques BARROT

    Vicepresidente


    (1)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

    (2)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).


    ALLEGATO

    Appendice VI — il modello AESA 45 «Certificato acustico» dell’allegato (parte 21) è sostituito dal seguente:

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