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Document 32007R0199

    Regolamento (CE) n. 199/2007 della Commissione, del 26 febbraio 2007 , che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

    GU L 59 del 27.2.2007, p. 69–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/199/oj

    27.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 59/69


    REGOLAMENTO (CE) N. 199/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 26 febbraio 2007

    che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

    (3)

    Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2007.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

    (2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 2007, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

    N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

    (EUR/t)

    Codice prodotto

    Destinazione

    Corrente

    3

    1o term.

    4

    2o term.

    5

    3o term.

    6

    4o term.

    7

    5o term.

    8

    1107 10 11 9000

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1107 10 19 9000

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1107 10 91 9000

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1107 10 99 9000

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1107 20 00 9000

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    0


    (EUR/t)

    Codice prodotto

    Destinazione

    6o term.

    9

    7o term.

    10

    8o term.

    11

    9o term.

    12

    10o term.

    1

    11o term.

    2

    1107 10 11 9000

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1107 10 19 9000

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1107 10 91 9000

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1107 10 99 9000

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1107 20 00 9000

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    0


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