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Document 32007R0118

Regolamento (CE) n. 118/2007 della Commissione, dell' 8 febbraio 2007 , recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

GU L 37 del 9.2.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/118/oj

9.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 37/1


REGOLAMENTO (CE) N. 118/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

221,0

MA

53,8

TN

148,3

TR

164,5

ZZ

146,9

0707 00 05

JO

163,6

MA

65,2

TR

147,8

ZZ

125,5

0709 90 70

MA

45,6

TR

134,9

ZZ

90,3

0709 90 80

EG

26,8

ZZ

26,8

0805 10 20

EG

46,5

IL

56,3

MA

50,0

TN

53,3

TR

72,0

ZZ

55,6

0805 20 10

MA

84,7

ZZ

84,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

68,3

MA

121,5

TR

61,1

ZZ

83,6

0805 50 10

EG

56,1

IL

67,8

TR

58,8

ZZ

60,9

0808 10 80

CA

104,2

CN

98,2

US

115,0

ZZ

105,8

0808 20 50

AR

107,5

US

103,2

ZA

105,8

ZZ

105,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


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