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Document 32007R0051
Commission Regulation (EC) No 51/2007 of 23 January 2007 on the issue of import licences for preserved mushrooms in 2007
Regolamento (CE) n. 51/2007 della Commissione, del 23 gennaio 2007 , concernente il rilascio nel 2007 di titoli di importazione per conserve di funghi
Regolamento (CE) n. 51/2007 della Commissione, del 23 gennaio 2007 , concernente il rilascio nel 2007 di titoli di importazione per conserve di funghi
GU L 17 del 24.1.2007, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 17/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 51/2007 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2007
concernente il rilascio nel 2007 di titoli di importazione per conserve di funghi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli da parte di importatori tradizionali e/o nuovi importatori tra il 2 e l'8 gennaio 2007, in conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi dai paesi terzi (3), superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e di altri paesi. |
(2) |
È pertanto necessario stabilire in che misura sia possibile soddisfare le domande di titoli trasmesse alla Commissione entro il 16 gennaio 2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1979/2006 tra il 2 e l'8 gennaio 2007 e trasmesse alla Commissione entro il 16 gennaio 2007 sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 368 del 23.12.2006, pag. 91.
ALLEGATO
Origine dei prodotti |
Percentuale di attribuzione |
||||
Cina |
Paesi terzi diversi dalla Cina |
||||
|
49,125046 % |
100 % |
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|
6,714974 % |
— |
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