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Document 32007R0023

Regolamento (CE) n. 23/2007 della Commissione, dell’ 11 gennaio 2007 , recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1 o all’ 8 gennaio 2007 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 955/2005 per il riso originario dell'Egitto

GU L 7 del 12.1.2007, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/23/oj

12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/14


REGOLAMENTO (CE) N. 23/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’11 gennaio 2007

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1o all’8 gennaio 2007 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 955/2005 per il riso originario dell'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 955/2005 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 5 605 tonnellate di riso di cui al codice NC 1006 originario dall'Egitto (numero d'ordine 09.4097).

(2)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 955/2005, risulta che le domande presentate dal 1o all’8 gennaio 2007 alle ore 13 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(3)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 955/2005 per il periodo contingentale in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per le domande di titoli d’importazione di riso originario dell'Egitto nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 955/2005, presentate dal 1o all’8 gennaio 2007 alle ore 13 (ora di Bruxelles), sono rilasciati titoli per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 8,270621 %.

2.   È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) dell’8 gennaio 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2019/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48).


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