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Document 32007L0075

Direttiva 2007/75/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007 , che modifica la direttiva 2006/112/CE con riguardo ad alcune disposizioni temporanee relative alle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto

GU L 346 del 29.12.2007, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/75/oj

29.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/13


DIRETTIVA 2007/75/CE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

che modifica la direttiva 2006/112/CE con riguardo ad alcune disposizioni temporanee relative alle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), prevede alcune deroghe in materia di aliquote IVA. Alcune di esse scadono a una data fissa, mentre altre restano in vigore fino all’adozione del regime definitivo.

(2)

Le deroghe in materia di aliquote IVA previste dalla direttiva 2006/112/CE in conformità dell’atto di adesione del 2003 e intese a permettere alle economie di taluni nuovi Stati membri un migliore adeguamento al mercato interno, prevedono una data fissa e scadono prossimamente.

(3)

Alcuni di tali nuovi Stati membri hanno espresso l’auspicio di applicare per un ulteriore periodo le deroghe di cui beneficiano tuttora.

(4)

Tenendo conto delle attuali discussioni sulle aliquote ridotte e della presentazione di una proposta legislativa da parte della Commissione, è appropriato prorogare talune deroghe sino alla fine del 2010, data sino alla quale è stata prorogata l’applicazione, in via sperimentale, di un’aliquota ridotta ad alcuni servizi ad alta intensità di lavoro.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Con effetto dal 1o gennaio 2008, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

1)

L’articolo 123 è sostituito dal seguente:

«Articolo 123

La Repubblica ceca può continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2010, un’aliquota ridotta non inferiore al 5 % alla fornitura di lavori di edilizia abitativa che non rientra nell’ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili.»;

2)

l’articolo 124 è soppresso.

3)

All’articolo 125, paragrafi 1 e 2, i termini «fino al 31 dicembre 2007» sono sostituiti dai termini «fino al 31 dicembre 2010.»;

4)

l’articolo 126 è soppresso.

5)

All’articolo 127, i termini «1o gennaio 2010» sono sostituiti dai termini «31 dicembre 2010.»;

6)

l’articolo 128 è sostituito dal seguente:

«Articolo 128

1.   La Polonia può applicare un’esenzione, con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente, alle cessioni di taluni libri e periodici specializzati fino al 31 dicembre 2010.

2.   La Polonia può continuare ad applicare un’aliquota ridotta, non inferiore al 7 %, alla prestazione di servizi di ristorazione fino al 31 dicembre 2010 o fino all’introduzione del regime definitivo di cui all’articolo 402, ove quest’ultima data sia precedente.

3.   La Polonia può continuare ad applicare un’aliquota ridotta, non inferiore al 3 %, alle cessioni di prodotti alimentari di cui al punto 1) dell’allegato III fino al 31 dicembre 2010.

4.   La Polonia può continuare ad applicare un’aliquota ridotta, non inferiore al 7 %, alla fornitura di servizi di costruzione, ristrutturazione e trasformazione di abitazioni, fuori dell’ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili, e alla cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di immobili residenziali o frazioni di immobili residenziali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), fino al 31 dicembre 2010.»;

7)

all’articolo 129, paragrafi 1 e 2, i termini «fino al 31 dicembre 2007» sono sostituiti dai termini «fino al 31 dicembre 2010.»;

8)

L’articolo 130 è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


(1)  Parere dell’11 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).


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