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Document 32007L0035

    Direttiva 2007/35/CE della Commissione, del 18 giugno 2007 , che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 157 del 19.6.2007, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/35/oj

    19.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 157/14


    DIRETTIVA 2007/35/CE DELLA COMMISSIONE

    del 18 giugno 2007

    che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino,

    vista la direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2), in particolare l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 76/756/CEE è una delle direttive particolari adottate nell’ambito della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE. Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche separate dei veicoli si applicano pertanto alla direttiva 76/756/CEE.

    (2)

    Per aumentare la sicurezza su strada migliorando la visibilità degli autocarri di grandi dimensioni e dei loro rimorchi, occorre introdurre nella direttiva 76/756/CEE l’obbligo di applicare contrassegni retroriflettenti a tali veicoli.

    (3)

    Per tener conto delle successive modifiche al regolamento UN/ECE n. 48 (3) su cui la Comunità ha già votato, è opportuno adeguare la direttiva 76/756/CEE al progresso tecnico, allineandola alle prescrizioni tecniche di tale regolamento UN/ECE. Esigenze di chiarezza inducono a sostituire l’allegato II della direttiva 76/756/CEE.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/756/CEE.

    (5)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L’allegato II della direttiva 76/756/CEE è sostituito dall’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    A decorrere dal 10 luglio 2011, se non sono rispettate le prescrizioni di cui alla direttiva 76/756/CEE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi connessi con l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, considerano i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma delle disposizioni della direttiva 70/156/CEE non più validi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1 di tale direttiva.

    Articolo 3

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 9 luglio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 10 luglio 2008.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007.

    Per la Commissione

    Günter VERHEUGEN

    Vicepresidente


    (1)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

    (2)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione (GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1).

    (3)  GU L 137 del 30.5.2007 pag. 1.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO II

    1.

    Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai paragrafi 2, 5 e 6 e agli allegati 3-9 del regolamento UN/ECE n. 48 (1).

    2.

    Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1, si applica quanto segue:

    a)

    per “veicolo a vuoto” si intende un veicolo la cui massa è descritta al punto 2.6 dell’appendice 1, allegato I della presente direttiva, ma senza conducente;

    b)

    per “modulo di comunicazione” si intende la “scheda di omologazione” (appendice 2, allegato I della presente direttiva);

    c)

    per “parti contraenti dei rispettivi regolamenti” si intende “Stati membri”;

    d)

    per “regolamento n. 3” si intende “ la direttiva 76/757/CEE”;

    e)

    la nota 2 al paragrafo 2.7.25 non si applica;

    f)

    la nota 8 al paragrafo 6.19 non si applica;

    g)

    la nota 1 dell’allegato 5 va intesa come segue: “Per la definizione delle categorie, cfr. allegato II A della direttiva 70/156/CEE”.

    3.

    Fatte salve le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e c) e del paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE e del presente allegato nonché le eventuali prescrizioni delle direttive particolari, è vietata l'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa diversi da quelli di cui al paragrafo 2.7 del regolamento UN/ECE n. 48.


    (1)  GU L 137 del 30.5.2007 pag. 1


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