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Document 32007L0031

    Direttiva 2007/31/CE della Commissione, del 31 maggio 2007 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda un'estensione dell'utilizzazione della sostanza attiva fostiazato (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 140 del 1.6.2007, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/31/oj

    1.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 140/44


    DIRETTIVA 2007/31/CE DELLA COMMISSIONE

    del 31 maggio 2007

    che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda un'estensione dell'utilizzazione della sostanza attiva fostiazato

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con la direttiva 2003/84/CE (2) il fostiazato è stato iscritto come sostanza attiva all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (2)

    Al momento della domanda di inclusione del fostiazato nell'elenco, il fabbricante ISK Biosciences Europe S.A. ha fornito informazioni sugli usi destinati a combattere i nematodi sostenendo la conclusione generale secondo la quale è prevedebile che i prodotti fitosanitari contenenti fostiazato potranno soddisfare le esigenze in materia di sicurezza di cui all'articolo 5, paragarafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. Il fostiazato è stato quindi iscritto nell'allegato I della direttiva con specifiche prescrizioni in base alle quali gli Stati membri possono autorizzarne l'uso soltanto come nematocida.

    (3)

    Oltre alla lotta contro i nematodi in talune utilizzazioni agricole, il notificante ha ora presentato una domanda di modifica di tali prescrizioni specifiche per quanto riguarda la lotta contro gli insetti. A tal fine il notificante ha trasmesso informazioni supplementari a sostegno di una tale estensione dell'utilizzazione.

    (4)

    I Paesi Bassi e il Regno Unito hanno valutato le informazioni e i dati forniti dal fabbricante. Essi hanno informato la Commissione, rispettivamente nel mese di maggio e di novembre 2006, che a loro parere l'estensione dell'utilizzazione richiesta non comporta più rischi di quelli già considerati nelle disposizioni specifiche relative al fostiazato di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rapporto d'esame della Commissione per tale sostanza. Ciò è in particolare il caso, in quanto l'estensione riguarda unicamente gli organismi da combattere e non i parametri d'applicazione indicati nelle disposizioni specifiche dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare le disposizioni specifiche relative al fostiazato.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare in tal senso la direttiva 91/414/CEE.

    (7)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano e pubblicano a decorrere dal 1 settembre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 2 settembre 2007.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

    (2)  GU L 247 del 30.9.2003, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/64/CE (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 42).


    ALLEGATO

    Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE la riga 69 è sostituita dalla seguente:

    «69

    Fostiazato

    Numero CAS 98886-44-3

    Numero CIPAC 585

    (RS)-S-sec-butil O-etil 2-oxo-1,3-tiazolidin-3-ilfosfonotioato

    930 g/kg

    1o gennaio 2004

    31 dicembre 2013

    Possono essere autorizzati soltanto gli usi come insetticida o nematocida.

    Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del fostiazato, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:

    devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili;

    devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata durante il periodo della nidificazione;

    devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi del terreno non bersaglio.

    Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Al fine di limitare il rischio potenziale per i piccoli uccelli, le autorizzazioni dei prodotti devono esigere un livello assai elevato di incorporazione dei granuli nel suolo.

    Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente.»


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