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Document 32007D0832

    2007/832/CE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2007 , che modifica la decisione 2007/718/CE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro [notificata con il numero C(2007) 6251] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 329 del 14.12.2007, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/832/oj

    14.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 329/56


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2007

    che modifica la decisione 2007/718/CE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro

    [notificata con il numero C(2007) 6251]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/832/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In seguito al recente manifestarsi di focolai di afta epizootica a Cipro, è stata adottata la decisione 2007/18/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro (3), allo scopo di rafforzare le misure di lotta alla malattia varate da tale Stato membro nel quadro della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (4),

    (2)

    La decisione 2007/718/CE stabilisce le norme applicabili alla spedizione dalle aree ad alto e basso rischio di Cipro elencate rispettivamente negli allegati I e II della medesima decisione («aree soggette a restrizioni») di prodotti ritenuti sicuri che siano stati fabbricati — prima che Cipro varasse le restrizioni — da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni oppure che siano stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l'inattivazione dell'eventuale virus dell'afta epizootica.

    (3)

    Mediante la decisione 2007/718/CE la Commissione ha stabilito le norme relative alla spedizione di determinate categorie di carne da alcune aree, elencate nel suo allegato III, in cui non sia stato registrato alcun focolaio di afta epizootica per un periodo di almeno 90 giorni prima della macellazione e che rispettino determinate condizioni specifiche. Attualmente non ci sono aree elencate in tale allegato.

    (4)

    In base all'evoluzione della situazione zoosanitaria a Cipro e in particolare tenuto conto dei buoni risultati della sorveglianza in corso, è ora possibile definire dette aree da inserire nell'allegato III della decisione 2007/718/CE.

    (5)

    Alla luce dell'attuale situazione zoosanitaria occorre altresì prorogare la validità della decisione 2007/718/CE fino al 31 gennaio 2008.

    (6)

    La decisione 2007/718/CE va pertanto modificata di conseguenza.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2007/718/CE è così modificata:

    (1)

    All'articolo 16, la data del «15 dicembre 2007» è sostituita da quella del «31 gennaio 2008».

    (2)

    L'allegato III è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

    (3)  GU L 289 del 7.11.2007, pag. 45.

    (4)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO III

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    GRUPPO

    ADNS

    Unità amministrativa

    B

    S/G

    P

    FG

    WG

    Cipro

    00001

    Lefkosia

     

     

    +

     

     

    00003

    Ammochostos

     

     

    +

     

     

    00004

    Larnaca, tranne le unità amministrative di:

     

     

    +

     

     

    Agia Anna

     

     

     

     

    Alethriko

     

     

     

     

    Aradippou

     

     

     

     

    Dromolaxia

     

     

     

     

    Kalo Chorio

     

     

     

     

    Kellia

     

     

     

     

    Kiti

     

     

     

     

    Kivisili

     

     

     

     

    Klavdia

     

     

     

     

    Kochi

     

     

     

     

    Larnaka

     

     

     

     

    Livadia

     

     

     

     

    Meneou

     

     

     

     

    Softades

     

     

     

     

    Tersefanou

     

     

     

     

    00005

    Lemesos

     

     

    +

     

     

    00006

    Paphos

     

     

    +

     

     

    ADNS

    =

    codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2005/176/CE)

    B

    =

    carni bovine

    S/G

    =

    carni ovine e caprine [carni di animali delle specie ovina e caprina]

    P

    =

    carni suine [carni di animali della specie suina]

    FG

    =

    selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica

    WG

    =

    selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica»


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