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Document 32007D0729
2007/729/EC: Commission Decision of 7 November 2007 amending Council Directives 64/432/EEC, 90/539/EEC, 92/35/EEC, 92/119/EEC, 93/53/EEC, 95/70/EC, 2000/75/EC, 2001/89/EC, 2002/60/EC, and Decisions 2001/618/EC and 2004/233/EC as regards lists of national reference laboratories and State institutes (notified under document number C(2007) 5311) (Text with EEA relevance )
2007/729/CE: Decisione della Commissione, del 7 novembre 2007 , che modifica le direttive del Consiglio 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE e 2002/60/CE e le decisioni 2001/618/CE e 2004/233/CE per quanto riguarda gli elenchi degli istituti statali e dei laboratori nazionali di riferimento [notificata con il numero C(2007) 5311] (Testo rilevante ai fini del SEE )
2007/729/CE: Decisione della Commissione, del 7 novembre 2007 , che modifica le direttive del Consiglio 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE e 2002/60/CE e le decisioni 2001/618/CE e 2004/233/CE per quanto riguarda gli elenchi degli istituti statali e dei laboratori nazionali di riferimento [notificata con il numero C(2007) 5311] (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 294 del 13.11.2007, p. 26–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429 e 32020R0687
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31964L0432 | modifica | allegato C | 20071107 | |
Modifies | 31964L0432 | modifica | allegato D | 20071107 | |
Modifies | 31964L0432 | modifica | allegato B | 20071107 | |
Modifies | 31990L0539 | modifica | allegato 1 | DAETFF | |
Modifies | 31992L0035 | modifica | allegato 1 | DAETFF | |
Modifies | 31992L0035 | sostituzione | allegato 2 | DAETFF | |
Modifies | 31993L0053 | modifica | allegato A | DAETFF | |
Modifies | 31995L0070 | modifica | allegato C | DAETFF | |
Modifies | 32000L0075 | modifica | allegato 1 | DAETFF | |
Modifies | 32001D0618 | modifica | allegato 3 | DAETFF | |
Modifies | 32001L0089 | modifica | allegato 3 | DAETFF | |
Modifies | 32002L0060 | modifica | allegato 4 | DAETFF | |
Modifies | 32004D0233 | modifica | allegato 1 | DAETFF |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32008D0185 | abrogazione parziale | |||
Implicitly repealed by | 32020R0687 | 21/04/2021 |
13.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/26 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2007
che modifica le direttive del Consiglio 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE e 2002/60/CE e le decisioni 2001/618/CE e 2004/233/CE per quanto riguarda gli elenchi degli istituti statali e dei laboratori nazionali di riferimento
[notificata con il numero C(2007) 5311]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/729/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 8, l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,
vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 34,
vista la direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (3), in particolare l’articolo 18,
vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (4), in particolare l’articolo 24, paragrafo 2,
vista la direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (5), in particolare l’articolo 18, secondo comma,
vista la direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (6), in particolare l’articolo 9, secondo comma,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (7), in particolare l’articolo 19, secondo comma,
vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, sulle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (8), in particolare l’articolo 25, paragrafo 2,
vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (9), in particolare l’ articolo 26, paragrafo 1,
vista la decisione del Consiglio 2000/258/CE, del 20 marzo 2000, che designa lo specifico istituto responsabile della fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (10), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 64/432/CEE stabilisce un elenco di istituti statali e laboratori nazionali di riferimento responsabili del controllo ufficiale di tubercoline e reagenti, un elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la brucellosi bovina nonché un elenco degli istituti ufficiali responsabili della standardizzazione degli antigeni di laboratorio rispetto al siero ufficiale CEE di riferimento (siero E1) fornito dallo State Veterinary Serum Laboratory di Copenaghen, per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. |
(2) |
La direttiva 90/539/CEE prescrive la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori nazionali di riferimento responsabili del coordinamento dei metodi diagnostici e del loro impiego nei laboratori riconosciuti. La suddetta direttiva contiene un elenco dei laboratori nazionali di riferimento. |
(3) |
La direttiva 92/35/CEE prescrive la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori nazionali responsabili del coordinamento di norme e metodi diagnostici e del loro impiego nei laboratori riconosciuti. La suddetta direttiva contiene un elenco dei laboratori nazionali. La direttiva 92/35/CEE indica inoltre il laboratorio comunitario di riferimento per la peste equina. |
(4) |
La direttiva 92/119/CEE prescrive la designazione, da parte degli Stati membri, di laboratori nazionali per ognuna delle malattie di cui alla direttiva stessa. L’elenco dei laboratori nazionali competenti per la malattia vescicolare dei suini figura nella suddetta direttiva. |
(5) |
La direttiva 93/53/CEE prescrive la designazione, da parte degli Stati membri, di laboratori nazionali di riferimento per ognuna delle malattie di cui alla direttiva stessa. L’elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei pesci figura nella suddetta direttiva. |
(6) |
La direttiva 95/70/CE prescrive la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori nazionali di riferimento per il campionamento e le analisi. L’elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi figura nella suddetta direttiva. |
(7) |
La direttiva 2000/75/CE prescrive la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori nazionali di riferimento responsabili degli esami di laboratorio. La suddetta direttiva contiene un elenco di tali laboratori nazionali. |
(8) |
La direttiva 2001/89/CE stabilisce l’obbligo, per gli Stati membri, di provvedere affinché un laboratorio nazionale sia responsabile del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi. La suddetta direttiva contiene un elenco di tali laboratori nazionali. |
(9) |
La direttiva 2002/60/CE stabilisce l’obbligo, per gli Stati membri, di provvedere affinché un laboratorio nazionale sia responsabile del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi. La suddetta direttiva contiene un elenco di tali laboratori nazionali. |
(10) |
La decisione 2001/618/CE della Commissione, del 23 luglio 2001, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, che fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia e che abroga le decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE (11), stabilisce l’elenco degli istituti responsabili della verifica della qualità del metodo ELISA in ogni Stato membro, in particolare per quanto riguarda la produzione e la standardizzazione dei sieri di riferimento nazionali conformemente ai sieri di riferimento comunitari. Tale elenco è contenuto nella suddetta decisione. |
(11) |
La decisione 2004/233/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza determinati laboratori a controllare l’efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (12), stabilisce l’elenco dei laboratori approvati negli Stati membri sulla base dei risultati della verifica dell’efficacia comunicati dal Laboratorio AFSSA di Nancy in Francia, designato come istituto responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’efficacia dei vaccini antirabbici. |
(12) |
Alcuni Stati membri hanno chiesto di apportare modifiche ai dati relativi ai loro laboratori nazionali di riferimento o laboratori autorizzati figuranti in tali direttive e decisioni. È inoltre opportuno modificare alcuni dati riguardanti il laboratorio comunitario di riferimento per la peste equina. |
(13) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE e 2002/60/CE e le decisioni 2001/618/CE e 2004/233/CE. |
(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le direttive 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE e 2002/60/CE e le decisioni 2001/618/CE e 2004/233/CE sono modificate conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(2) GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
(3) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
(4) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/10/CE della Commissione (GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 24).
(5) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
(6) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
(7) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
(8) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/104/CE.
(9) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/104/CE.
(10) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2003/60/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).
(11) GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/603/CE (GU L 236 dell’8.9.2007, pag. 7).
(12) GU L 71 del 10.3.2004, pag. 30. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Le direttive 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE e 2002/60/CE e le decisioni 2001/618/CE e 2004/233/CE sono modificate come segue.
1) |
La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:
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2) |
Nell’allegato I, punto 1, della direttiva 90/539/CEE, le voci relative a Danimarca e Ungheria sono sostituite dal seguente testo:
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3) |
La direttiva 92/35/CEE è modificata come segue:
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4) |
Nell’allegato II, punto 5, della direttiva 92/119/CEE, le voci relative a Germania, Danimarca, Francia e Ungheria sono sostituite dal seguente testo:
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5) |
Nell’allegato A della direttiva 93/53/CEE, le voci relative a Germania, Danimarca e Ungheria sono sostituite dal seguente testo:
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6) |
Nell’allegato C della direttiva 95/70/CE, le voci relative a Belgio, Germania e Ungheria sono sostituite dal seguente testo:
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7) |
Nell’allegato I, sezione A, della direttiva 2000/75/CE, le voci relative a Repubblica ceca, Germania, Danimarca e Ungheria sono sostituite dal seguente testo:
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8) |
Nell’allegato III, punto 1, della direttiva 2001/89/CE, le voci relative a Repubblica ceca, Germania, Danimarca e Ungheria sono sostituite dal seguente testo:
|
9) |
Nell’allegato IV, punto 1, della direttiva 2002/60/CE, le voci relative a Repubblica ceca, Germania, Danimarca e Ungheria sono sostituite dal seguente testo:
|
10) |
Nell’allegato III, punto 2, lettera d), della decisione 2001/618/CE, le voci relative a Danimarca e Ungheria sono sostituite dal seguente testo:
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11) |
L’allegato I della decisione 2004/233/CE è modificato come segue:
|