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Document 32007D0416

2007/416/CE: Decisione della Commissione, del 13 giugno 2007 , concernente la non iscrizione del carbofuran nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2007) 2467] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 156 del 16.6.2007, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/416/oj

16.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2007

concernente la non iscrizione del carbofuran nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2007) 2467]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/416/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono dettagliatamente le modalità di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il carbofuran.

(3)

Gli effetti del carbofuran sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il carbofuran lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 2 agosto 2004.

(4)

La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentata alla Commissione il 28 luglio 2006 sotto forma di conclusione dell’EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva carbofuran (4). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 24 novembre 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il carbofuran.

(5)

Durante la valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni problemi. La valutazione del rischio di contaminazione delle acque freatiche non ha potuto essere conclusa, in particolare perché i dati presentati dal notificante entro i termini di legge non hanno fornito informazioni sufficienti su vari metaboliti ad alta pericolosità. Anche la valutazione dei rischi per i consumatori, che ha suscitato preoccupazioni per l’esposizione acuta di gruppi vulnerabili di consumatori, in particolare dei bambini, non ha potuto essere conclusa a causa della mancanza di informazioni su alcuni residui pertinenti. Inoltre, i dati forniti dal notificante entro i termini di legge erano insufficienti per permettere all’EFSA di valutare gli effetti ecotossicologici della sostanza attiva. Rimangono quindi preoccupazioni per quanto concerne la valutazione dei rischi per volatili, mammiferi, organismi acquatici, api, artropodi non bersaglio, lombrichi e organismi terrestri non bersaglio. Di conseguenza, in base alle informazioni disponibili non è stato possibile concludere che il carbofuran corrisponde ai criteri d’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati della revisione inter pares e a comunicare se intende sostenere ulteriormente la sostanza. Il notificante ha presentato le sue osservazioni che sono state esaminate attentamente. Nonostante le argomentazioni avanzate dal notificante, le preoccupazioni suddette non hanno potuto essere eliminate e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e valutate nelle riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, alle condizioni d’impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti carbofuran corrispondono in generale alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il carbofuran non può pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti carbofuran siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

L’eventuale periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti carbofuran non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d’iscrizione del carbofuran nell’allegato 1.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il carbofuran non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono a che:

a)

le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti carbofuran siano revocate entro il 13 dicembre 2007;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti carbofuran a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, è il più breve possibile e scade entro il 13 dicembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 31/2007/CE della Commissione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 44).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  Rapporto scientifico EFSA (2006) 90, 1-88. Conclusion on the peer review of carbofuran.


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