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Document 32007D0412

    Decisione 2007/412/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007 , che modifica la decisione 2002/348/GAI concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali

    GU L 155 del 15.6.2007, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/412/oj

    15.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 155/76


    DECISIONE 2007/412/GAI DEL CONSIGLIO

    del 12 giugno 2007

    che modifica la decisione 2002/348/GAI concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

    vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'Unione si prefigge, tra l'altro, l'obiettivo di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare sviluppando tra gli Stati membri un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia.

    (2)

    Il 25 aprile 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/348/ GAI (3) che prevede la creazione, in ciascuno Stato membro, di un punto nazionale d'informazione sul calcio per lo scambio delle informazioni di polizia in relazione alle partite di calcio di dimensione internazionale. Detta decisione stabilisce i compiti e le procedure che ciascun punto nazionale d'informazione sul calcio deve adottare.

    (3)

    Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, per esempio in occasione del campionato europeo nel 2004, e in base alla valutazione degli esperti riguardo alla cooperazione internazionale di polizia nell'ambito di tale campionato, nonché in seguito all'intensa cooperazione di polizia in occasione di partite internazionali e, in generale, tra squadre a livello europeo, la decisione 2002/348/GAI dovrebbe essere riveduta e aggiornata. Negli ultimi anni il numero dei tifosi che si recano a vedere partite all'estero è costantemente aumentato. È pertanto necessario che gli organismi competenti rafforzino la loro cooperazione e professionalizzino lo scambio di informazioni al fine di prevenire turbative dell'ordine pubblico e di consentire a ogni Stato membro di effettuare un'efficace valutazione dei rischi. Le modifiche proposte sono il risultato delle esperienze raccolte da vari punti nazionali d'informazione sul calcio nel loro lavoro quotidiano e dovrebbero consentire loro di lavorare in modo più strutturato e professionale, assicurando uno scambio di informazioni di alta qualità.

    (4)

    Le modifiche lasciano impregiudicate le disposizioni nazionali in vigore, in particolare per quanto attiene alla ripartizione di competenze tra le varie autorità e i diversi servizi negli Stati membri interessati, nonché l'esercizio dei poteri conferiti alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La decisione 2002/348/GAI è così modificata:

    1)

    l'articolo 2 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2.   Il punto nazionale d'informazione sul calcio ha accesso, in conformità alle norme nazionali e internazionali applicabili, alle informazione relative ai dati di carattere personale concernenti tifosi a rischio.»;

    b)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «6.   I punti nazionali d'informazione sul calcio producono e diffondono valutazioni periodiche nazionali, generiche e/o tematiche, sui disordini connessi con il calcio, affinché gli altri punti nazionali d'informazione sul calcio possano trarne vantaggio.»;

    2)

    l'articolo 3 è modificato come segue:

    a)

    la prima frase del paragrafo 3 è sostituita dal testo seguente:

    «3.   Lo scambio di dati di carattere personale avviene conformemente alle norme nazionali e internazionali applicabili, tenendo conto dei principi della convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale nonché — se del caso — della raccomandazione n. R(87) 15 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987 tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.»

    b)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4.   Lo scambio di informazioni avviene mediante i formulari appropriati contenuti nell'appendice del manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro. I punti nazionali d'informazione sul calcio provvedono affinché le informazioni trasmesse siano complete e conformi a tali formulari.»

    Articolo 2

    Entro il 12 giugno 2010 il Consiglio valuta l'attuazione della presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    W. SCHÄUBLE


    (1)  GU C 164 del 15.7.2006, pag. 30.

    (2)  Parere espresso il 22 marzo 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 1.


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