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Document 32007D0275

    2007/275/CE: Decisione della Commissione, del 17 aprile 2007 , relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE [notificata con il numero C(2007) 1547] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 116 del 4.5.2007, p. 9–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32021R0632

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/275/oj

    4.5.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 116/9


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 aprile 2007

    relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE

    [notificata con il numero C(2007) 1547]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/275/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 91/496/CEE stabilisce che gli Stati membri effettuino, conformemente alla direttiva medesima, i controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

    (2)

    La direttiva 97/78/CE prevede controlli veterinari su alcuni prodotti di origine animale e alcuni prodotti vegetali introdotti nella Comunità e provenienti da paesi terzi.

    (3)

    La decisione 2002/349/CE della Commissione, del 26 aprile 2002, che stabilisce l’elenco di prodotti che devono essere sottoposti a controllo ai posti d’ispezione frontalieri a norma della direttiva 97/78/CE del Consiglio (4) dispone che i prodotti di origine animale elencati nella decisione medesima siano sottoposti a controllo veterinario ai posti d’ispezione frontalieri secondo quanto disposto dalla direttiva 97/78/CE.

    (4)

    Dato che i controlli veterinari ai posti d’ispezione frontalieri vengono effettuati in stretta collaborazione con i funzionari doganali, come base per la scelta delle partite di merci è opportuno utilizzare un elenco di prodotti che rinvii alla nomenclatura combinata («NC») di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (5). Occorre pertanto sostituire l’elenco di prodotti di cui alla decisione 2002/349/CE con l’elenco contenuto nell’allegato I della presente decisione.

    (5)

    Ai fini della razionalità della legislazione comunitaria, è opportuno che l’elenco di cui all’allegato I della presente decisione comprenda anche gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

    (6)

    Per agevolare i controlli da parte delle autorità competenti presso i posti d’ispezione frontalieri, occorre che l’elenco di cui all’allegato I della presente decisione fornisca una descrizione quanto più possibile dettagliata degli animali e dei prodotti da sottoporre a controlli veterinari a norma della direttiva 97/78/CE. In relazione ad alcuni codici NC la presente decisione stabilisce, inoltre, che solo una piccola parte dei prodotti rientranti in un dato capitolo o in una determinata voce sia sottoposta a controlli veterinari. In tali casi occorre che la colonna 3 dell’allegato I della presente decisione indichi il codice NC applicabile e precisi i prodotti da sottoporre ai controlli veterinari.

    (7)

    La decisione 2002/349/CE stabilisce che i prodotti alimentari composti contenenti solo una limitata percentuale di prodotti di origine animale restano soggetti alle norme nazionali.

    (8)

    Per evitare disparità interpretative tra gli Stati membri, le quali provocano distorsioni degli scambi e possibili rischi zoosanitari, è tuttavia opportuno stabilire a livello comunitario norme relative ai prodotti composti che possono essere esonerati dai controlli veterinari previsti dalla direttiva 97/78/CE.

    (9)

    Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (6) definisce alcuni prodotti. Ai fini della coerenza della legislazione comunitaria è opportuno tenere conto di tali definizioni nella presente decisione.

    (10)

    Diversi sono i rischi zoosanitari associati alle importazioni dei vari tipi di prodotti animali nella Comunità. È quindi opportuno che la presente decisione stabilisca che siano soggetti a controlli veterinari tutti i prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, mentre ai prodotti composti contenenti altri prodotti animali vanno applicati criteri diversi fondati sull’esigenza di norme armonizzate a livello comunitario.

    (11)

    Durante la fabbricazione alcuni prodotti composti subiscono un trattamento che ne riduce il potenziale rischio zoosanitario. È opportuno, pertanto, che le autorità competenti che devono decidere in merito alla necessità di sottoporre prodotti composti a controlli veterinari facciano riferimento all’aspetto, ai tempi di conservazione e alle caratteristiche fisiche come elementi distintivi riconoscibili.

    (12)

    Al fine di garantire la coerenza dei controlli veterinari effettuati presso i posti d’ispezione frontalieri sui prodotti composti introdotti nella Comunità, è altresì opportuno istituire un elenco di alcuni prodotti alimentari e prodotti composti che possono essere esonerati dai controlli previsti dalla direttiva 97/78/CE.

    (13)

    Per la coerenza della legislazione comunitaria è opportuno abrogare la decisione 2002/349/CE e sostituirla con la presente decisione.

    (14)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto

    La presente decisione stabilisce norme relative agli animali e ai prodotti da sottoporre, all’atto della loro introduzione nella Comunità, a controlli veterinari presso i posti d’ispezione frontalieri, conformemente alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si intende per:

    a)

    «prodotto composto»: un prodotto alimentare destinato al consumo umano contenente sia prodotti trasformati di origine animale sia prodotti di origine vegetale, compresi quei prodotti alimentari per i quali la trasformazione del prodotto primario è parte integrante della produzione del prodotto finale;

    b)

    «prodotti a base di carne»: i prodotti di cui alla definizione contenuta all’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    c)

    «prodotti trasformati»: i prodotti trasformati elencati all’allegato I, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    d)

    «prodotti lattiero-caseari»: prodotti di cui alla definizione contenuta all’allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004.

    Articolo 3

    Controlli veterinari degli animali e dei prodotti elencati nell’allegato I

    1.   Gli animali e i prodotti elencati nell’allegato I della presente decisione sono sottoposti a controlli veterinari ai posti d’ispezione frontalieri conformemente alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE.

    2.   La presente decisione lascia impregiudicati i controlli sui prodotti composti necessari al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia di salute pubblica.

    3.   La selezione iniziale dei prodotti da sottoporre a controlli veterinari, effettuata in base alla nomenclatura combinata di cui alla colonna 1 dell’allegato, è precisata mediante un riferimento al testo specifico o alla normativa veterinaria citata nella colonna 3.

    Articolo 4

    Prodotti composti soggetti a controlli veterinari

    Sono soggetti a controlli veterinari i seguenti prodotti composti:

    a)

    prodotti composti contenenti prodotti trasformati a base di carne;

    b)

    prodotti composti di cui metà o più della massa è costituita da un qualsiasi prodotto trasformato di origine animale diverso da un prodotto trasformato a base di carne;

    c)

    prodotti composti che non contengono prodotti trasformati a base di carne e dei quali meno della metà della massa è costituita da prodotti trasformati a base di latte, ove i prodotti finiti non soddisfino le prescrizioni dell’articolo 6.

    Articolo 5

    Certificazione che deve accompagnare i prodotti composti soggetti a controlli veterinari

    All’atto dell’introduzione nella Comunità i prodotti composti contenenti prodotti trasformati a base di carne sono corredati del relativo certificato previsto per i prodotti a base di carne dalla legislazione comunitaria, quale che sia l’eventuale altro contenuto di prodotto animale.

    All’atto dell’introduzione nella Comunità i prodotti composti di cui all’articolo 4, lettere b) e c), contenenti prodotti trasformati a base di latte, sono corredati del relativo certificato previsto dalla legislazione comunitaria.

    All’atto dell’introduzione nella Comunità i prodotti composti contenenti unicamente prodotti trasformati della pesca o ovoprodotti di origine animale sono corredati del relativo certificato previsto dalla legislazione comunitaria o da un documento commerciale qualora non sia prescritto alcun certificato.

    Articolo 6

    Deroga per alcuni prodotti composti e per alcuni prodotti alimentari

    1.   In deroga all’articolo 3, non sono soggetti a controlli veterinari i prodotti composti e i prodotti alimentari seguenti, destinati al consumo umano e che non contengono alcun prodotto a base di carne:

    a)

    i prodotti composti dei quali meno della metà della massa è costituita da un qualsiasi altro prodotto trasformato, purché tali prodotti:

    i)

    si conservino a temperatura ambiente o abbiano certamente subito nella fabbricazione un processo di trattamento termico o di cottura completo di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi prodotto crudo;

    ii)

    siano chiaramente identificati come destinati al consumo umano;

    iii)

    siano correttamente imballati o sigillati in contenitori puliti;

    iv)

    siano corredati di un documento commerciale ed etichettati in una lingua ufficiale di uno Stato membro, in modo che il documento e l’etichettatura insieme forniscano informazioni sulla natura, sulla quantità e sul numero di confezioni dei prodotti composti, sul paese di origine, sul fabbricante e sull’ingrediente;

    b)

    i prodotti composti o prodotti alimentari elencati nell’allegato II.

    2.   Eventuali prodotti a base di latte contenuti in prodotti composti possono, tuttavia, provenire unicamente dai paesi elencati nell’allegato I della decisione 2004/438/CE della Commissione (7) e devono essere stati sottoposti ai trattamenti ivi previsti.

    Articolo 7

    Abrogazione

    La decisione 2002/349/CE è abrogata.

    Articolo 8

    Applicabilità

    La presente decisione si applica a decorrere da un mese dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 9

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

    (2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

    (3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (4)  GU L 121 dell’8.5.2002, pag. 6.

    (5)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11).

    (6)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    (7)  GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72; rettifica nella GU L 92 del 12.4.2005, pag. 47.


    ALLEGATO I

    ELENCO DI ANIMALI E PRODOTTI SOGGETTI A CONTROLLI VETERINARI SECONDO QUANTO CONTEMPLATO DALL’ARTICOLO 3

    Il presente elenco di animali e prodotti, compilato in base alla nomenclatura delle merci utilizzata nella Comunità, ha l’obiettivo di coadiuvare la scelta delle partite di merci da sottoporre a controlli veterinari ai posti d’ispezione frontalieri

    Note

    1.   Colonna 1:

    In caso di utilizzo di un codice a quattro cifre, tutti i prodotti preceduti da tali quattro cifre e rientranti in detto codice devono essere trasmessi all’autorità competente per i controlli veterinari, salvo quanto diversamente indicato.

    Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice debbano essere sottoposti a controlli veterinari e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all’interno di tale codice, quest’ultimo è contrassegnato con Ex (ad esempio Ex30 02: il controllo veterinario è prescritto solo per i materiali di origine animale e non per l’intera voce).

    Le cifre tra parentesi nella colonna 1 non devono essere inserite nel sistema TRACES istituito a norma della decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (1).

    2.   Colonna 2:

    La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «designazione delle merci» dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Per ulteriori spiegazioni circa la portata precisa della tariffa doganale comune si rinvia alla modifica più recente di detto allegato.

    NB:Ulteriori informazioni sui prodotti contemplati nei vari capitoli e alle vari voci sono contenute nelle note esplicative del sistema armonizzato a cura dell’Organizzazione mondiale delle dogane oppure, per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata (NC), nelle relative note esplicative.

    3.   Colonna 3: questa colonna fornisce dettagli in merito ai prodotti contemplati.

    In alcuni casi sono inviati al veterinario ufficiale alcuni animali vivi (quali rettili, anfibi, insetti, vermi o altri invertebrati) o prodotti animali per i quali non sono previste condizioni di polizia sanitaria armonizzata per le importazioni nella Comunità e per i quali non esiste pertanto alcun certificato di importazione armonizzato. Le condizioni che regolano l’importazione di tutti gli animali vivi rientrano, se non altrove precisate, nel campo di applicazione della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2); tuttavia per alcuni animali si applicano norme nazionali per quanto concerne la documentazione che deve accompagnare le partite di merci. I veterinari ufficiali devono esaminare le partite di merci e, se del caso, rilasciare un documento veterinario comune di entrata (DVCE) il quale attesti che è stato effettuato un controllo e che gli animali possono essere immessi in libera pratica.

    Per quanto concerne i sottoprodotti di origine animale cui si applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (3), in alcuni casi non risulta chiaramente definito quale sia l’effettivo campo di applicazione della legislazione comunitaria inerente ai prodotti derivati o trasformati. I controlli veterinari devono essere effettuati sui prodotti trasformati, che però siano ancora fondamentalmente prodotti sfusi grezzi, destinati a ulteriore trasformazione prima di essere presentati al consumatore finale.

    In questi casi il veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero deve precisare se la trasformazione di un determinato prodotto derivato sia tale che ad esso non si applichino i controlli veterinari previsti dalla legislazione comunitaria.

    TABELLA

    In deroga alle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci di cui alla colonna 2 ha mero carattere indicativo, mentre il campo di applicazione è determinato, in rapporto al presente allegato, dai codici NC vigenti al momento dell’adozione della presente decisione.

    Qualora nella tabella i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il campo di applicazione è determinato applicando congiuntamente il codice NC e la descrizione corrispondente.


    Codice NC

    Designazione delle merci

    Precisazioni e spiegazioni

    Capitolo 1   

    Animali vivi

    0101

    Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

    Tutti

    0102

    Animali vivi della specie bovina

    Tutti

    0103

    Animali vivi della specie suina

    Tutti

    0104 10

    Animali vivi della specie ovina

    Tutti

    0104 20

    Animali vivi della specie caprina

    Tutti

    0105

    Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche

    Tutti

    0106

    Altri animali vivi

    Tutti

    La voce include i seguenti animali domestici o selvatici.

    A)

    Mammiferi:

    1)

    primati;

    2)

    balene, delfini e marsovini (mammiferi dell’ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell’ordine dei sireni);

    3)

    altri (quali renne, gatti, cani, leoni, tigri, orsi, elefanti, cammelli, zebre, conigli, lepri, cervi, antilopi, camosci, volpi, visoni, e altri animali destinati ad allevamenti di animali da pelliccia).

    B)

    Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine).

    C)

    Uccelli:

    1)

    uccelli rapaci;

    2)

    psittaciformi (compresi pappagalli, cocorite, are e cacatua);

    3)

    altri (quali pernici, fagiani, quaglie, beccacce, beccaccini, colombi, galli cedroni, ortolani, anatre selvatiche, oche selvatiche, tordi, merli, allodole, fringuelli, cinciallegre, colibrì, pavoni, cigni e altri uccelli non nominati alla voce 0105).

    D)

    Altri, quali api (anche in arnie, cassette o altri contenitori simili), altri insetti, rane.

    La voce 0106 non comprende gli animali di circhi, serragli o di altri simili spettacoli animali ambulanti (voce 9508).

    0106 11

    Primati

    Tutti

    0106 12

    Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell’ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell’ordine dei sireni)

    Tutti

    0106 19

    Altri

    Conigli domestici e mammiferi diversi da quelli delle voci 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 e 0106 12. Sono compresi cani e gatti

    0106 20

    Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

    Tutti

    0106 31

    Uccelli: uccelli rapaci

    Tutti

    0106 32

    Uccelli: psittaciformi (compresi pappagalli, cocorite, are e cacatua)

    Tutti

    0106 39

    Altri

    Sono compresi: gli uccelli, diversi da quelli rientranti nelle voci 0105, 0106 31 e 0106 32, inclusi i piccioni

    0106 90 00

    Altri

    Tutti gli altri animali vivi non compresi altrove, diversi dai mammiferi, dagli uccelli e dai rettili. Rientrano in questa voce le rane vive destinate a essere ospitate vive nei vivaria o destinate a essere abbattute per il consumo umano

    Capitolo 2   

    Carni e frattaglie commestibili

     

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all’alimentazione umana;

    b)

    le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504), né il sangue di animali (voce 0511 o 3002);

    c)

    i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15).

    0201

    Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

    Tutte

    0202

    Carni di animali della specie bovina, congelate

    Tutte

    0203

    Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

    Tutte

    0204

    Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

    Tutte

    0205 00

    Carni di animali delle specie equina, asinina, di muli o bardotti, fresche, refrigerate o congelate

    Tutte

    0206

    Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina, di muli o bardotti, fresche, refrigerate o congelate

    Tutte

    0207

    Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

    Tutte

    0208

    Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

    Sono escluse: le materie prime non destinate al consumo umano.

    Sono compresi le ossa e altri materiali per la produzione di gelatina o collagene destinati al consumo umano

    0208 10

    Di conigli o di lepri

    Tutte

    0208 20 (00)

    Cosce di rana

    Tutte

    0208 30

    Di primati

    Tutte

    0208 40

    Di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell’ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell’ordine dei sireni)

    Tutte

    0208 50 (00)

    Di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

    Tutte

    0208 90

    Altre: di piccioni domestici, di selvaggina diversa dai conigli e dalle lepri

    Sono comprese: le carni di quaglia, foca, renna o di qualsiasi altra specie di mammiferi

    0209 00

    Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

    Sono compresi i grassi, anche trasformati

    0210

    Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

    Tutte: sono comprese le carni, i prodotti a base di carne e le ossa destinate al consumo umano e altri prodotti di origine animale.

    Rientrano in questo capitolo le proteine animali trasformate compresi i ciccioli destinati al consumo umano. Sono comprese le orecchie di maiale secche destinate al consumo umano.

    Le salsicce rientrano nella voce 1601.

    Capitolo 3   

    Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i mammiferi della voce 0106;

    b)

    le carni dei mammiferi della voce 0106 (voce 0208 o 0210);

    c)

    I pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all’alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all’alimentazione umana (voce 2301); oppure

    d)

    il caviale e i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).

     

     

    Questo capitolo comprende sia i pesci vivi destinati all’allevamento e alla riproduzione e i pesci ornamentali vivi, sia i pesci o i crostacei trasportati vivi ma importati per il consumo umano

     

     

    Tutti i prodotti compresi in questa sezione sono soggetti a controlli veterinari

    0301

    Pesci vivi

    Tutti: sono compresi trote, anguille, carpe o qualsiasi altra specie o pesce importati a fini di allevamento o riproduzione.

    I peci vivi importati per il consumo umano diretto vengono trattati — ai fini dei controlli veterinari — come se fossero prodotti.

    Sono compresi i pesci ornamentali di cui alla voce 0301 10

    0302

    Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304*.

    Tutti

    0302 70

    Fegati, uova e lattimi

     

    0303

    Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304.

    Tutti:

    sono compresi i salmoni del Pacifico, esclusi i fegati, le uova e i lattimi; i salmoni rossi; altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi; le trote, i salmoni dell’Atlantico e tutti gli altri pesci

    0304

    Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

     

    0305

    Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o

    durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

    Tutti: sono compresi altri prodotti della pesca, quali farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, crostacei o altri invertebrati acquatici, destinati al consumo umano

    0306

    Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia;

    crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati,

    congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana

    Tutti: i crostacei vivi importati per il consumo umano diretto vengono considerati e trattati — ai fini dei controlli veterinari — come se fossero prodotti

    0307

    Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia;

    invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati;

    secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana

    Tutti:

    sono compresi la Bonamia ostreae e la Marteilia refringens, ed anche i molluschi e gli invertebrati acquatici eventualmente cotti e successivamente refrigerati o congelati.

    I molluschi vivi importati per il consumo umano diretto vengono considerati e trattati — ai fini dei controlli veterinari — come se fossero prodotti.

    Sono comprese le carni di lumache

    0307 60 00

    Lumache, diverse da quelle di mare

    Sono compresi i gasteropodi terrestri delle specie Helix Pomatia Linné, Helix Aspersa Muller, Helix lucorum e specie appartenenti alla famiglia acatinidi.

    Sono comprese le lumache vive destinate al consumo umano diretto e anche le carni di lumache destinate al consumo umano.

    Sono comprese le lumache leggermente precotte o sottoposte a prima trasformazione

    0307 91 00

    Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati

    Tutti

    0307 99 90

    Altri: questo codice comprende le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti al consumo umano

    Tutti: è compresa la farina di pesce destinata al consumo umano

    Capitolo 4   

    Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

    1.

    Si considera come «latte» il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.

    2.

    Ai sensi della voce 0405 sono considerati come:

    a)

    «burro» il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro «ricombinato» (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse è uguale o superiore all’80 % ma non superiore al 95 %, in peso, di latte, il cui tenore massimo di materie solide non grasse del latte è del 2 %, in peso, e il cui tenore massimo di acqua è del 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici;

    b)

    «paste da spalmare lattiere» le emulsioni del tipo acqua in olio (water-in-oil) che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore al 39 % ma inferiore all’80 % in peso.

    3.

    I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:

    a)

    avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull’estratto secco, uguale o superiore al 5 %;

    b)

    avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno il 70 % ma non superiore all’85 %;

    c)

    essere messi in forma o suscettibili di esserlo.

    4.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più del 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702); oppure

    b)

    le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più dell’80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502) nonché le globuline (voce 3504).

    0401

    Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    Tutti: il latte comprende il latte crudo, pastorizzato e trattato termicamente.

    Sono comprese le frazioni del latte.

    Il latte per l’alimentazione animale è compreso alla voce 2309.

    0402

    Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    Tutti

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, anche a guscio, o cacao

    Tutti

    Sono compresi la crema di latte, il burro, il latte aromatizzato, gelificato, congelato e fermentato, e il latte concentrato destinato al consumo umano.

    Il gelato è compreso nella voce 2105.

    0404

    Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

    Tutti

    0405

    Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

    Tutti: sono comprese le paste da spalmare lattiere

    0406

    Formaggi e latticini

    Tutti

    0407 00

    Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

    Tutte: sono comprese le uova da cova e le uova esenti da organismi patogeni specifici, ed anche le uova destinate al consumo umano.

    Sono comprese le «uova dei 100 anni».

    L’ovoalbumina non idonea al consumo umano è compresa nella voce 3502.

    0408

    Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    Tutti: questa voce comprende gli ovoprodotti, anche trattati termicamente

    Questa voce comprende le uova intere sgusciate e i tuorli di tutti i volatili. I prodotti di questa voce possono essere freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati (ad esempio le cosiddette «uova lunghe» di forma cilindrica), congelati o altrimenti conservati. Rientrano in questa voce tutti questi prodotti, compresi quelli con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, e quelli per uso alimentare o industriale (ad esempio concia).

    Questa voce non comprende:

    a)

    olio di tuorlo d’uovo (voce 1506);

    b)

    Preparazioni a base di uova con condimenti, spezie o altri additivi (voce 2106);

    c)

    lecitina (voce 2923);

    d)

    albume d’uovo separato (ovoalbumina) (voce 3502).

    0409 00 00

    Miele naturale

    Tutti

    Questa voce copre il miele prodotto dalle api (Apis Mellifera) o da altri insetti, centrifugato o in favo o contenente pezzi di favo, purché senza aggiunta di zucchero o altre sostanze. Detto miele può assumere una denominazione con riferimento all’origine floreale, al luogo di origine, al colore.

    Questa voce non comprende i succedanei del miele, neppure mescolati con miele naturale (voce 17.02).

    0410 00 00

    Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

    Tutti

    Questa voce comprende la pappa reale e la propoli e anche le ossa e altri materiali di origine animale destinati al consumo umano.

    Sono compresi in questa voce gli insetti e le uova di insetti destinati al consumo umano

    La voce 0410 00 00 comprende i prodotti di origine animale atti al consumo umano, non nominati né compresi altrove nella nomenclatura combinata. Comprende:

    a)

    uova di tartaruga marina;

    b)

    nidi di rondine.

    La voce 0410 00 00 non comprende il sangue animale, commestibile e non, liquido o essiccato (voce 0511 o 3002).

    Capitolo 5   

    Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

     

     

    Per alcuni prodotti compresi in questo capitolo ulteriori requisiti in materia di selezione sono fissati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo VIII (lana, peli, setole di suini, piume e parti di piume)

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o essiccato);

    b)

    i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505 nonché dai ritagli e dai cascami di pelli gregge della voce 0511 (capitolo 41 o 43);

    c)

    le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);

    d)

    le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

    2.

    Nella nomenclatura si considera come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di ippopotamo, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dai corni di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali.

    3.

    Nella nomenclatura si considerano come «crini» i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovidi.

    0502 10 00

    Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

    Per «setole di maiale non trasformate» si intendono le setole di maiale non sottoposte a lavaggio industriale, non derivate da operazioni di conciatura o non sottoposte a altro trattamento destinato ad impedire il permanere di agenti patogeni

    0503 00 00

    Crini e cascami di crini

    Per tutti i crini rientranti in questo codice va data comunicazione all’autorità veterinaria competente. Può essere richiesta prova della specie, della condizione e del trattamento subito dalle merci

    La voce 0503 non comprende i crini sottoposti a filatura o annodati tra loro. Questo codice comprende non solo i crini greggi, ma anche i crini che sono stati lavati, tinti, imbianchiti, arricciati o altrimenti preparati.

    0504 00 00

    Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

    Tutti: sono compresi stomaci, vesciche e intestini puliti, salati, essiccati o sottoposti a trattamento termico, di origine bovina, suina, ovina, caprina o avicola

    0505

    Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

    Tutti — escluse le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trattate inviate a privati per fini non industriali

    La voce 0505 copre merci non trattate e merci trattate come segue: semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione, ma non altrimenti lavorate o montate.

     

     

    Piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura; calugine — gregge e altre

    0506

    Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

    Sono compresi le ossa per la produzione di gelatina o il collagene se ottenuti da carcasse macellate per il consumo umano e la farina d’ossa destinata al consumo umano.

    I requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo X (ossa, prodotti a base di ossa, ecc.)

    0507

    Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

    Per i trofei di caccia i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo VII.

    Sono compresi i trofei di caccia — trattati — di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli provenienti da paesi terzi

    ex 0510 00 00

    Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata;

    ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

    I requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo XI, «sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali, compresi per quelli da compagnia, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici».

    Rientrano in questo codice le ghiandole, altri prodotti animali e la bile.

    Sono contemplate alla voce 3501 le ghiandole e altri prodotti essiccati

    0511

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana

    È compreso il materiale genetico (sperma ed embrioni di origine animale, quali quelli delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina).

    Sono compresi anche i sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2

    0511 10 00

    Sperma di tori

     

    0511 91

    Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3

    Tutti: sono compresi le uova da incubare, gli animali morti e i sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di alimenti per animali da compagnia, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici

    0511 99 (10)

    Tendini e nervi; ritagli e altri cascami simili di pelli gregge

    Tutti

    0511 99 90

    Altri

    Tutti: rientrano in questa voce gli embrioni, gli ovuli, lo sperma e il materiale genetico non rientrante nella voce 0511 10 e di specie non bovina.

    Sono compresi i sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o di altri prodotti tecnici.

    Sono compresi i prodotti delle api da utilizzare in apicoltura.

    Sono compresi anche gli animali morti del capitolo I (cani e gatti).

    Sono compresi anche il materiale le cui caratteristiche fondamentali non sono state modificate e il sangue commestibile di animali diversi dai pesci, destinati al consumo umano

    Capitolo 12   

    Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

     

     

    Solo alcuni prodotti vegetali sono soggetti a controlli veterinari

    Ex12130000

    Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate,

    pressate o agglomerate in forma di pellets

    Sono compresi solo il fieno e la paglia

    Ex12 14 (90)

    Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets

    Altri

    Sono compresi solo il fieno e la paglia

    Capitolo 15:   

    Grassi e oli animali o vegetali e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;

    b)

    il burro, il grasso e l’olio di cacao (voce 1804);

    c)

    le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più del 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);

    d)

    i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;

    2.

    La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, che restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.

    3.

    Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.

     

     

    Tutti gli oli di origine animale.

    Ulteriori requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, secondo quanto di seguito indicato:

    allegato VII, capitolo IV: grassi fusi e olio di pesce;

    allegato VIII, capitolo XII: grassi fusi per usi oleochimici ricavati da materiali di categoria 2;

    allegato VIII, capitolo XIII: derivati lipidici.

    I derivati lipidici comprendono i prodotti di prima trasformazione dei grassi e degli oli allo stato puro, prodotti con uno dei metodi di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VI, capitolo III. Non sono compresi i derivati miscelati ad altri materiali.

    1501 00

    Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

    Tutti

    1502 00

    Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503.

    Tutti

    1503 00

    Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

    Tutti

    1504

    Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    Olio di pesce e oli di mammiferi marini.

    Rientrano nel capitolo 21 le preparazioni alimentari diverse

    1506 00 00

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    Grassi e oli non frazionati e anche le loro frazioni iniziali prodotti con un metodo previsto dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VI, capitolo III.

    Non sono compresi i derivati miscelati ad altri materiali

    La voce 1516 comprende i grassi e oli animali o vegetali che hanno subito una specifica trasformazione chimica del tipo indicato di seguito, senza essere stati però ulteriormente preparati.

    La voce copre anche frazioni di grassi e oli animali o vegetali che abbiano subito trattamenti analoghi.

    L’idrogenazione, che si ottiene mettendo i prodotti a contatto con idrogeno puro a una temperatura e una pressione adeguate in presenza di un catalizzatore (di solito nickel finemente suddiviso), innalza il punto di fusione dei grassi e conferisce agli oli maggiore densità trasformando i gliceridi insaturi in gliceridi saturi con punto di fusione più alto.

    1516 10

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

    Solo grassi e oli animali. Ai fini dei controlli veterinari non sono compresi i derivati miscelati ad altri materiali.

    Ai fini dei controlli veterinari i derivati lipidici comprendono i prodotti di prima trasformazione dei grassi e degli oli animali allo stato puro, prodotti con uno dei metodi di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VI, capitolo III

    Ex15 18 00

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove

    Solo grassi e oli animali.

    Solo grassi fusi.

    Derivati lipidici prodotti mediante un metodo previsto dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VI, capitolo III.

    Non sono compresi i derivati miscelati ad altri materiali

    1518 00 (91)

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516.

    Solo grassi e oli animali.

    I requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo XIII (per quanto concerne i derivati lipidici) e dall’allegato VIII, capitolo XII, per quanto attiene ai grassi fusi per usi oleochimici ricavati da materiali di categoria 2

    1518 00 (95)

    Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

    Grassi o preparati oleosi di origine animale

    1521 90 (91)

    Cere di api e di altri insetti, anche raffinate

    Cera d’api per usi tecnici.

    Ulteriori requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo IX (prodotti apicoli)

    1521 90 (99)

    Altre

    Prodotti delle api da utilizzare in apicoltura.

    Ulteriori requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo IX (prodotti apicoli). I prodotti apicoli diversi dai prodotti delle api da utilizzare in apicoltura devono essere fatti rientrare nella voce 0511 99«Altri»

    Capitolo 16:   

    Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

    1.

    Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi di cui ai capitoli 2 e 3 o alla voce 0504.

    2.

    Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.

     

     

    Questo capitolo comprende i prodotti composti contenenti prodotti trasformati di origine animale

    1601 00

    Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

    Sono comprese le conserve di carni sotto varie forme

    1602

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

    Sono comprese le conserve di carni sotto varie forme

    1603 00

    Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

    Tutti: è compreso il surimi, proteina di pesce gelificata, refrigerata o congelata

    1604

    Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati

    Tutti: preparazioni culinarie cotte o precotte contenenti molluschi o pesce.

    Sono compresi le conserve di pesce e caviale in scatola, in recipienti a chiusura ermetica.

    Sono compresi alla voce 1902 i prodotti ittici uniti alle paste alimentari

    1605

    Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

    Tutti. Rientrano in questa voce le lumache pronte o pre-preparate.

    Sono comprese le conserve di crostacei o altri invertebrati acquatici

    Capitolo 17:   

    Zuccheri e prodotti a base di zucchero

     

    Questo capitolo non comprende gli zuccheri chimicamente puri diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio

     

    1702 11 00

    Lattosio e sciroppo di lattosio contenenti, in peso, il 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

     

    Capitolo 19:   

    Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

    Questa voce non comprende, ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16).

     

     

    Questo capitolo comprende i prodotti composti contenenti prodotti animali trasformati.

    1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

    Rientrano nei capitoli 16 e 21 le preparazioni culinarie

    Ex19 02

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure

    altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi,

    ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

    Sono comprese le preparazioni culinarie cotte o precotte, contenenti prodotti animali

    1902 20 (10)

    Contenenti, in peso, più del 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

    Tutte

    1902 20 (30)

    Contenenti, in peso, più del 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

    Tutte

    1902 20 (91)

    Cotte

    Tutte

    1902 20 (99)

    Altre [altre paste alimentari farcite, non cotte]

    Tutte

    Ex19 05

    Prodotti della pasticceria

    Sono comprese le preparazioni contenenti carne

    Capitolo 20:   

    Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, anche a guscio, o di altre parti di piante

    Questo capitolo non comprende le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16).

    Ex20 04

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

    Questo capitolo comprende i prodotti composti contenenti prodotti trasformati di origine animale.

    Sono comprese le preparazioni contenenti carne

    Ex20 05

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

    Sono comprese le preparazioni contenenti carne

    Capitolo 21:   

    Preparazioni alimentari diverse

    1.

    Questo capitolo non comprende le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16).

    2.

    Ai fini della voce 2104, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l’applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.

     

     

    Questo capitolo comprende i prodotti composti contenenti prodotti trasformati di origine animale

    Ex21 03 (90 90)

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata.

    Altri

    Sono comprese le preparazioni contenenti carne

    Ex21 04

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

    Sono comprese le preparazioni contenenti carne o prodotti di origine animale secondo quanto disposto dalla presente decisione

    Ex21 05 00

    Gelati, anche contenenti cacao

    Sono comprese le preparazioni contenenti latte trasformato secondo quanto disposto dalla presente decisione

    Ex21 06

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    Sono comprese le preparazioni contenenti carne o prodotti di origine animale secondo quanto disposto dalla presente decisione

    Ex21 06 10

    Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

    Sono comprese le preparazioni contenenti prodotti di origine animale secondo quanto disposto dalla presente decisione

    2106 90 (10)

    Preparazioni dette «fondute»

    Tutte

    2106 90 (98)

    Altri

    Sono comprese le preparazioni contenenti carne o prodotti di origine animale secondo quanto disposto dalla presente decisione

    Capitolo 23:   

    Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

    Rientrano nelle voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d’origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

    2301

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli

    Sono comprese le proteine animali trasformate non destinate al consumo umano.

    Farine di carne e ossa, farine di piume e ciccioli essiccati non destinati al consumo umano.

    Per le proteine animali trasformate i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo II

    Ex23 09

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

    Sono compresi gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare e le miscele di farine.

    Per gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo II

    2309 10

    Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

    Tutti

    2309 90

    Altri

    Questa voce comprende i prodotti «solubili» di pesci o di mammiferi marini, i prodotti contenenti prodotti lattiero-caseari o altri carboidrati

    Sono compresi il colostro e il latte liquido non destinati al consumo umano e i prodotti a base di latte non destinati al consumo umano.

    2309 90 (99)

    Altre

    Sono compresi gli ovoprodotti non destinati al consumo umano e altri prodotti trasformati di origine animale non destinati al consumo umano.

    Prodotti per l’alimentazione animale, comprese le miscele di farine (ad esempio di zoccoli, corna, ecc.)

    Per i prodotti a base di uova i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo X

    Capitolo 28:   

    Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse

    Ex28 35

    Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

    Sono soggetti ai controlli solo alcuni fosfati di calcio

    2835 (25)

    Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato bicalcico)

    Per il fosfato bicalcico i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo VII

    2835 (26)

    Altri fosfati di calcio

    Per il fosfato tricalcico i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo VIII

    Capitolo 30:   

    Prodotti farmaceutici

     

     

    La normativa veterinaria in materia di importazione non si applica ai medicinali finiti. Sono compresi i prodotti intermedi ricavati da materiali di categoria 3 e destinati a usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, di prodotti per la diagnosi in vitro, reagenti di laboratorio e prodotti cosmetici

    3001

    Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove

    Sono compresi unicamente i materiali di origine animale.

    Si rinvia ai requisiti in materia di selezione di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002:

    allegato VIII, capitolo IV relativo al sangue e ai prodotti sanguigni, escluso il siero di equidi, destinati ad usi tecnici, nonché allegato VIII, capitolo XI relativo ai sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali, compresi per quelli da compagnia, e di prodotti tecnici, esclusi i prodotti intermedi di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione (4).

    3001 (10)

    Ghiandole ed altri organi, essiccati, anche polverizzati

    Unicamente prodotti di origine animale

    3001 (20 90)

    Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni

    Unicamente prodotti di origine animale

    Ex30 02

    Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili

    Unicamente prodotti di origine animale

    3002 (10 10)

    Antisieri, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici

    Unicamente antisieri di origine animale.

    Sono esclusi i prodotti finiti e i prodotti medicinali preparati destinati al consumatore finale.

    In relazione alla voce 3002 i requisiti in materia di selezione sono quelli applicabili ai sottoprodotti di origine animale di cui ai seguenti allegati del regolamento (CE) n. 1774/2002:

    allegato VII, capitolo III (prodotti sanguigni);

    allegato VIII, capitolo IV (sangue e prodotti sanguigni destinati a usi tecnici);

    allegato VIII, capitolo V (siero di equidi)

    3002 (10 99)

    Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline: altri

    Unicamente materiali di origine animale

    3002 (90 30)

    Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici

     

    Ex30 02 (90 50)

    Colture di microrganismi

    Agenti patogeni e colture di agenti patogeni

    Ex30 02 (90 90)

    Altri

    Agenti patogeni e colture di agenti patogeni

    Capitolo 31:   

    Concimi

     

     

    Questo capitolo non comprende il sangue animale della voce 0511

    Ex31010000

    Concimi di origine animale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale

    Unicamente prodotti di origine animale allo stato puro. È compreso lo stallatico, ma sono escluse le miscele di prodotti chimici e organici, come pure i fertilizzanti.

    I requisiti in materia di selezione applicabili allo stallatico, allo stallatico trasformato e ai prodotti trasformati a base di stallatico sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo III

    Capitolo 35:   

    Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

    Ex35 01

    Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

    Caseine destinate al consumo umano o all’alimentazione animale.

    I requisiti in materia di selezione applicabili al latte, ai prodotti a base di latte e al colostro non destinati al consumo umano sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002

    Ex35 02

    Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più dell’80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine

    Sono compresi i prodotti derivati dalle uova e dal latte, anche non destinati al consumo umano (compresi quelli destinati all’alimentazione animale), secondo quanto specificato di seguito.

    Ovoprodotti e prodotti lattiero-caseari, e prodotti trasformati destinati al consumo umano, secondo le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato I.

    I requisiti in materia di selezione applicabili ai prodotti a base di uova non destinati al consumo umano sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo X; quelli applicabili al latte, ai prodotti a base di latte e al colostro non destinati al consumo umano sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo V

    Ex35 03 00

    Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501.

    Gelatina destinata al consumo umano e all’industria alimentare.

    È esclusa dai controlli veterinari la gelatina di cui alla voce 9602(capsule vuote).

    I requisiti di selezione applicabili alla gelatina e alle proteine idrolizzate non destinate al consumo umano sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo VI

    Ex35040000

    Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

    Collagene e proteine idrolizzate.

    I requisiti di selezione applicabili alla gelatina e alle proteine idrolizzate sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo VI.

    Sono compresi i prodotti proteici a base di collagene derivati da pelli, pellami e tendini di animali e — nel caso dei suini, del pollame e dei pesci — dalle ossa.

    Sono comprese le proteine idrolizzate, ovvero polipeptidi, peptidi o aminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale.

    È compreso qualsiasi sottoprodotto del latte destinato al consumo umano

    Ex35 07

    Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove

    Presame e suoi concentrati destinati al consumo umano

    3507 10 00

    Presame e suoi concentrati

     

    Capitolo 41:   

    Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

     

     

    Cuoio e pelli di uccelli e ungulati di cui alle sole voci 4101, 4102 e 4103.

    Ulteriori requisiti in materia di selezione applicabili alle pelli di ungulati sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo VI

    4101

    Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati

    I controlli veterinari riguardano soltanto le pelli fresche, refrigerate o trattate.

    Sono comprese le pelli secche, salate secche, salate verdi o conservate mediante un processo diverso dalla conciatura

    4102

    Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1, lettera c), di questo capitolo

    Il riferimento è unicamente a pelli fresche, refrigerate e trattate.

    Sono comprese le pelli secche, salate secche, salate verdi o conservate mediante un processo diverso dalla conciatura

    4103

    Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalla nota 1, lettere b) e c), di questo capitolo

    Sono comprese unicamente le pelli fresche, refrigerate e trattate.

    Sono compresi cuoi e pelli di uccelli o pesce e di eventuali trofei di caccia

    Capitolo 42:   

    Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

    1.

    Questo capitolo non comprende, tra gli altri, i seguenti prodotti di interesse veterinario:

    a)

    i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006);

    b)

    le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209).

    4205 00 00

    Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

    Sono compresi i materiali per la produzione di articoli da masticare

    Ex42 06

    Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini

    Sono compresi anche i materiali per la produzione di articoli da masticare

    Capitolo 43:   

    Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

    1.

    A prescindere dalle pelli da pellicceria gregge della voce 4301, nella nomenclatura combinata l’espressione «pelli da pellicceria» indica le pelli conciate o preparate, non depilate, di qualsiasi animale.

    2.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voce 0505 o 6701);

    b)

    i cuoi e le pelli greggi, non depilati, del tipo di quelli da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1, lettera c), di tale capitolo.

    Ex43 01

    Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103.

    Solo di uccelli o ungulati

    4301 (30 00)

    Di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe

    Ulteriori requisiti in materia di selezione applicabili alle pelli di ungulati sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo VI

    4301 (80 80)

    Altre

    Solo di uccelli o ungulati

    4301 (90 00)

    Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria

     

    Capitolo 51:   

    Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine

    a)

    Per «lana» si intende la fibra naturale che ricopre gli ovini.

    b)

    Per «peli fini» si intendono i peli di alpaga, lama, vigogna, di cammello e di dromedario, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d’angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato.

    c)

    Per «peli grossolani» si intendono i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502) e i crini (voce 0503).

     

     

    Voci 5101-5103: ulteriori requisiti in materia di selezione applicabili alla lana, ai peli, alle setole di suini, alle piume e alle parti di piume sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo VIII.

    «Non trasformato» va inteso secondo le definizioni riferite ai vari prodotti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002

    5101

    Lane, non cardate né pettinate

    Lana non trasformata

    5102

    Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

    Peli non trasformati

    Ex51 03

    Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

    Lana non trasformata

    5103 (10 10)

    Pettinacce di lana non carbonizzate

    Lana non trasformata

    Capitolo 95:   

    Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

    Ex95 08

    Giostre, altalene, padiglioni da tiro e altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti

    Circhi e serragli con animali vivi

    9508 10

    Circhi ambulanti e serragli ambulanti

    Circhi e serragli con animali vivi

    Capitolo 97:   

    Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

    Ex97050000

    Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico

    Unicamente prodotti di origine animale.

    Per i trofei di caccia ulteriori requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VIII, capitolo VII.

    Sono esclusi i trofei di caccia di ungulati o uccelli che siano stati sottoposti a trattamento tassidermico completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente, nonché i trofei di caccia di specie diverse dagli ungulati e dagli uccelli (anche non trattati)


    (1)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

    (2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

    (3)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

    (4)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98.


    ALLEGATO II

    Prodotti alimentari che, secondo quanto contemplato dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione, non sono soggetti ai controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE

     

    Prodotti della biscotteria

     

    Prodotti della panetteria

     

    Prodotti della pasticceria

     

    Cioccolata

     

    Prodotti della confetteria (comprese le caramelle)

     

    Capsule di gelatina vuote

     

    Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi di prodotto animale, nonché quelli contenenti glucosamina, condroitina o chitosano

     

    Estratti di carne e concentrati di carne

     

    Olive farcite di pesce

     

    Paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite con prodotti a base di carne

     

    Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, contenenti estratti di carne, concentrati di carne, grassi animali, oppure olio, polveri o estratti di pesce


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