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Document 32007D0156

    2007/156/CE: Decisione della Commissione, del 7 marzo 2007 , che modifica la decisione 2005/51/CE concernente il periodo in cui è possibile importare nella Comunità a scopo di decontaminazione terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti [notificata con il numero C(2007) 663]

    GU L 68 del 8.3.2007, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 219M del 24.8.2007, p. 328–328 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/156(1)/oj

    8.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 68/7


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 7 marzo 2007

    che modifica la decisione 2005/51/CE concernente il periodo in cui è possibile importare nella Comunità a scopo di decontaminazione terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti

    [notificata con il numero C(2007) 663]

    (2007/156/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In deroga alla direttiva 2000/29/CE, la decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe per talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda le importazioni a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti (2), autorizza, per un periodo limitato, gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione e di eliminazione degli antiparassitari obsoleti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) a introdurre nella Comunità terra contaminata da tali antiparassitari e destinata ad essere sottoposta a trattamento presso inceneritori predisposti per il trattamento di rifiuti pericolosi.

    (2)

    Poiché l'attuazione di tale programma è stata ritardata, il periodo in cui la terra contaminata può essere introdotta nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata con decisione 2005/51/CE dovrebbe essere estesa.

    (3)

    Occorre pertanto modificare la decisione 2005/51/CE.

    (4)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2005/51/CE le parole «28 febbraio 2007» sono sostituite dalle parole «28 febbraio 2009».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

    (2)  GU L 21 del 25.1.2005, pag. 21.


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