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Document 32007D0116
2007/116/EC: Commission Decision of 15 February 2007 on reserving the national numbering range beginning with 116 for harmonised numbers for harmonised services of social value (notified under document number C(2007) 249) (Text with EEA relevance )
2007/116/CE: Decisione della Commissione, del 15 febbraio 2007 , che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale [notificata con il numero C(2007) 249] (Testo rilevante ai fini del SEE )
2007/116/CE: Decisione della Commissione, del 15 febbraio 2007 , che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale [notificata con il numero C(2007) 249] (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 49 del 17.2.2007, p. 30–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
GU L 338M del 17.12.2008, p. 913–917
(MT)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/03/2023
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32007D0116R(01) | (MT) | |||
Modified by | 32007D0698 | sostituzione | allegato | 20071029 | |
Modified by | 32009D0884 | sostituzione | allegato 1 | DATEFF | |
Modified by | 32023D0468 | sostituzione | allegato | 06/03/2023 |
17.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 49/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2007
che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con «116» a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale
[notificata con il numero C(2007) 249]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/116/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
È auspicabile che i cittadini degli Stati membri, in particolare i viaggiatori e gli utenti disabili, possano accedere a determinati servizi a valenza sociale componendo numeri identici riconoscibili in tutti gli Stati membri. Attualmente negli Stati membri sono utilizzati vari sistemi di numerazione differenti e non esiste un sistema di numerazione unico che riservi a tali servizi numeri di telefono identici nell'intera Comunità. È pertanto necessaria un'azione comunitaria in materia. |
(2) |
È necessario armonizzare le risorse di numerazione per far sì gli utenti finali possano accedere a questi servizi forniti in differenti Stati membri componendo lo stesso numero. L'abbinamento «stesso numero-stesso servizio» garantirà che un determinato servizio sia sempre associato a un dato numero nell'intera Comunità, indipendentemente dallo Stato membro nel quale è fornito. Ciò assicurerà al servizio un'identità paneuropea a vantaggio del cittadino europeo che saprà che lo stesso numero dà accesso allo stesso tipo di servizio nei vari Stati membri. Questo provvedimento promuoverà lo sviluppo di servizi paneuropei. |
(3) |
Per riflettere la funzione sociale dei servizi in questione, è opportuno che i numeri armonizzati siano gratuiti (numeri verdi), senza per questo obbligare gli operatori a sostenere i costi delle chiamate ai numeri che iniziano con «116». La gratuità dei numeri è, pertanto, un aspetto essenziale dell'armonizzazione che si intende attuare. |
(4) |
È necessario prevedere condizioni connesse al controllo del tipo di servizio fornito, per garantire che i numeri armonizzati siano utilizzati esclusivamente per la fornitura del tipo di servizio specifico oggetto della presente decisione. |
(5) |
Può essere necessario subordinare il diritto di utilizzare un determinato numero armonizzato a condizioni specifiche, ad esempio che il servizio collegato al numero sia fornito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. |
(6) |
Conformemente alla direttiva quadro, spetta alle autorità nazionali di regolamentazione gestire i piani nazionali di numerazione e controllare l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione a determinate imprese. Conformemente agli articoli 6 e 10 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (2), si possono imporre condizioni per l'utilizzo dei numeri e, in caso di inosservanza, si possono applicare sanzioni. |
(7) |
È opportuno che l'elenco dei numeri specifici dell'arco di numerazione che inizia con «116» sia aggiornato periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva quadro. È opportuno che gli Stati membri rendano nota l'esistenza di tali numeri in un modo accessibile a tutti gli interessati, ad esempio, attraverso i loro siti Internet. |
(8) |
La Commissione prenderà in considerazione l'opportunità di riesaminare o di adattare ulteriormente la presente decisione alla luce dell'esperienza acquisita, sulla base delle relazioni che le saranno trasmesse dagli Stati membri ed esaminerà, in particolare, se un determinato servizio al quale è stato riservato un numero si è sviluppato a livello europeo. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
L'arco di numerazione che inizia con «116» nei piani nazionali di numerazione è riservato ai numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale.
Sono elencati nell'allegato i numeri specifici appartenenti a questo arco di numerazione e i servizi ai quali è riservato ogni numero.
Articolo 2
Servizio armonizzato a valenza sociale
Un «servizio armonizzato a valenza sociale» è un servizio che risponde a una descrizione comune, al quale i singoli cittadini possono accedere attraverso un numero telefonico gratuito, che può essere utile ai visitatori di altri paesi e che risponde a esigenze sociali specifiche, che contribuisce in particolare al benessere o alla sicurezza dei cittadini o di gruppi specifici di cittadini o che aiuta i cittadini in difficoltà.
Articolo 3
Assegnazione di numeri specifici dell'arco di numerazione «116»
Gli Stati membri garantiscono che:
a) |
i numeri elencati nell'allegato siano utilizzati esclusivamente per i servizi per i quali sono stati riservati; |
b) |
non siano utilizzati numeri che appartengono all'arco di numerazione che inizia con «116» che non sono elencati nell'allegato; |
c) |
il numero 116112 non sia assegnato né utilizzato per alcun servizio. |
Articolo 4
Condizioni relative al diritto d'uso dei numeri armonizzati
Gli Stati membri subordinano il diritto d'uso dei numeri armonizzati per la fornitura di servizi armonizzati a valenza sociale alle seguenti condizioni:
a) |
il servizio offre ai cittadini informazioni, assistenza o uno strumento di comunicazione oppure una combinazione di questi elementi; |
b) |
il servizio è aperto a tutti i cittadini europei senza che sia necessario registrarsi; |
c) |
il servizio non ha una durata limitata nel tempo; |
d) |
per utilizzare il servizio non è richiesto alcun pagamento né alcuna promessa di pagamento; |
e) |
le attività che seguono sono escluse durante una chiamata: la pubblicità, l'intrattenimento, il marketing e la vendita, l'utilizzo della chiamata per la vendita futura di servizi commerciali. |
Inoltre gli Stati membri subordinano a condizioni specifiche il diritto di utilizzare i numeri armonizzati riportati in allegato.
Articolo 5
Attribuzione dei numeri armonizzati
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che a partire dal 31 agosto 2007 l'autorità nazionale di regolamentazione possa assegnare i numeri elencati in allegato.
2. La presenza nell'elenco di un numero specifico e dei servizi armonizzati a valenza sociale corrispondenti non comporta per gli Stati membri l'obbligo di fornire tale servizio sul loro territorio.
3. Una volta che un numero è stato inserito nell'allegato, gli Stati membri informano a livello nazionale che quel numero specifico è disponibile per la fornitura del servizio armonizzato a valenza sociale corrispondente e che è possibile presentare richiesta per il diritto d'uso.
4. Ogni Stato membro provvede a che sia tenuto un registro, disponibile sul suo territorio, di tutti i numeri armonizzati associati ai servizi armonizzati a valenza sociale corrispondenti. I cittadini possono accedere agevolmente a tale elenco.
Articolo 6
Controllo
Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione una relazione sull'effettivo utilizzo dei numeri elencati nell'allegato per la fornitura di servizi corrispondenti sul loro territorio.
Articolo 7
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(2) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
ALLEGATO
Elenco dei numeri riservati ai servizi armonizzati a valenza sociale
Numero |
Servizi ai quali il numero è riservato |
Condizioni specifiche cui è subordinato il diritto d'uso di questo numero |
116000 |
Hotline dedicate per i minori scomparsi |
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