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Document 32007D0099
2007/99/EC: Commission Decision of 14 February 2007 amending Decision 2005/692/EC concerning certain protection measures in relation to avian influenza in South Korea (notified under document number C(2007) 410) (Text with EEA relevance )
2007/99/CE: Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2007 , che modifica la decisione 2005/692/CE recante talune misure protettive contro l’influenza aviaria nella Corea del Sud [notificata con il numero C(2007) 410] (Testo rilevante ai fini del SEE )
2007/99/CE: Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2007 , che modifica la decisione 2005/692/CE recante talune misure protettive contro l’influenza aviaria nella Corea del Sud [notificata con il numero C(2007) 410] (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 43 del 15.2.2007, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
GU L 219M del 24.8.2007, p. 219–220
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005D0692 | sostituzione | articolo 3 | 20070214 |
15.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/35 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2007
che modifica la decisione 2005/692/CE recante talune misure protettive contro l’influenza aviaria nella Corea del Sud
[notificata con il numero C(2007) 410]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/99/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A seguito dell'insorgenza di un'epidemia di influenza aviaria, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatasi nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione in relazione all'epidemia di influenza aviaria. Detti provvedimenti comprendono in particolare la decisione 2005/692/CE, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria in alcuni paesi terzi (3). |
(2) |
Il 25 novembre 2006, la Corea del Sud ha confermato la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, causata dal ceppo virale H5N1 in un allevamento di pollame nel sud del paese. |
(3) |
Secondo la vigente normativa comunitaria la Corea del Sud è autorizzata ad esportare nella Comunità unicamente alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, uova per il consumo umano e trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatile. |
(4) |
Tenuto conto del rischio che l'introduzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nella Comunità potrebbe costituire per la salute degli animali è opportuno, come misura immediata, sospendere le importazioni di detti prodotti dalla Corea del Sud. |
(5) |
Occorre pertanto modificare la decisione 2005/692/CE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 3 della decisione 2005/692/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Gli Stati membri sospendono le importazioni dalla Malesia e dalla Corea del Sud di:
a) |
alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame; |
b) |
uova per il consumo umano; e |
c) |
trofei di caccia non trattati di qualunque tipo di volatile.» |
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
(3) GU L 263 dell'8.10.2005, pag. 20. Decisione modificata dalla decisione 2006/521/CE (GU L 205 del 27.7.2006, pag. 26).