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Document 32006R2020

    Regolamento (CE) n. 2020/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda la gestione del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese

    GU L 319M del 29.11.2008, p. 481–487 (MT)
    GU L 384 del 29.12.2006, p. 54–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2020/oj

    29.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 384/54


    REGOLAMENTO (CE) N. 2020/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 2006

    recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda la gestione del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (2), ha stabilito tra l’altro alcune disposizioni per il burro neozelandese di cui all’articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

    (2)

    La Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza dell'11 luglio 2006 sulla causa C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk v. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ha affermato che: «L'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari, è invalido in quanto dispone che le domande di titolo di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti possono essere presentate soltanto presso autorità competenti del Regno Unito»; e «gli articoli 25 e 32 del regolamento (CE) n. 2535/2001, in combinato disposto con gli allegati III, IV e XII dello stesso regolamento, sono invalidi in quanto consentono una discriminazione nel rilascio dei titoli di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti».

    (3)

    Occorre introdurre nuove disposizioni per la gestione di tale contingente tariffario a decorrere dal 1o gennaio 2007, garantendo agli importatori un accesso non discriminatorio al contingente in conformità della sentenza della Corte nella causa C-313/04.

    (4)

    Al fine di garantire la stabilità degli scambi procedendo nel contempo ad una graduale apertura dell'intero contingente a tutti gli operatori interessati, è opportuno applicare per la gestione del contingente il metodo di cui all'articolo 29, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999. Occorre pertanto ripartire il contingente tra importatori tradizionali e nuovi arrivati. Occorre provvedere a che nella gestione della parte destinata agli importatori tradizionali si tenga conto degli scambi precedenti nell'ambito dello stesso contingente e nella gestione della parte destinata ai nuovi arrivati si proceda ad un esame simultaneo delle domande di titoli.

    (5)

    Per garantire la genuinità delle domande di titoli di importazione, evitare le operazioni speculative e assicurare l'utilizzazione ottimale del contingente è opportuno che ciascun richiedente, per la parte del contingente destinata ai nuovi arrivati, presenti domanda per un quantitativo minimo e che le domande siano limitate al 10 % del quantitativo disponibile. Per le stesse ragioni, occorre stabilire dei criteri in base ai quali consentire la partecipazione al contingente; in particolare, è opportuno che il contingente sia aperto agli operatori che comprovano un certo livello di attività commerciale nel settore lattiero-caseario. Per garantire una maggiore parità di accesso al contingente dei nuovi arrivati occorre autorizzare ogni richiedente a fare domanda per un quantitativo massimo.

    (6)

    Occorre fissare l'entità della cauzione ad un livello tale da garantire che soltanto i commercianti genuini presentino domanda nell'ambito del contingente. È opportuno pertanto adottare l'importo della cauzione applicabile per la gestione dei contingenti di cui al titolo II, capo I, del regolamento (CE) n. 2535/2001.

    (7)

    Per evitare il rilascio di titoli per quantitativi che non sono economicamente validi, occorre prevedere una procedura di assegnazione mediante sorteggio qualora fossero rilasciati titoli per quantitativi inferiori a 20 tonnellate.

    (8)

    Le importazioni di burro neozelandese devono soddisfare determinati requisiti in materia di qualità e di composizione stabiliti nel regolamento (CE) n. 2535/2001. Per attestare il rispetto di detti requisiti e provare l'origine dei prodotti occorre prevedere che al momento dell'importazione l'operatore presenti il certificato IMA 1.

    (9)

    Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

    1)

    L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 9

    Anteriormente al 1o giugno l'autorità competente comunica ai richiedenti l'esito della procedura di riconoscimento e, se del caso, il numero di riconoscimento loro attribuito. Il riconoscimento è valido per un anno.»

    2)

    Gli articoli 24 e 25 sono sostituiti dal testo seguente:

    «Articolo 24

    1.   La presente sezione si applica alle importazioni realizzate nell'ambito dei contingenti specificati per paese di origine e riportati nel calendario delle concessioni CXL di cui all'allegato III.B.

    2.   Nell'allegato III.B del presente regolamento sono indicati i dazi applicabili e i quantitativi massimi da importare per periodo di contingente tariffario di importazione.

    Articolo 25

    1.   Per i prodotti elencati nell'allegato III.B è rilasciato un titolo di importazione all'aliquota di dazio ivi indicata, unicamente su presentazione del corrispondente certificato IMA 1, per il quantitativo totale netto ivi indicato.

    I certificati IMA 1 devono rispettare i requisiti stabiliti negli articoli da 29 a 33. Il titolo di importazione reca il numero e la data di rilascio del corrispondente certificato IMA 1.

    2.   I titoli di importazione possono essere rilasciati soltanto dopo che l'autorità competente ha verificato che sono state rispettate le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera e).

    L'organismo che rilascia il titolo trasmette alla Commissione una copia del certificato IMA 1 che accompagna ciascuna domanda di titolo d'importazione entro le ore 18.00 del giorno della sua presentazione (ora di Bruxelles).

    Il titolo di importazione è rilasciato dal competente organismo il quarto giorno lavorativo successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato nel frattempo misure specifiche.

    L’autorità preposta al rilascio del titolo d’importazione conserva l’originale di ogni certificato IMA 1 presentato.»

    3)

    All'articolo 26, paragrafo 2, è soppresso il secondo comma.

    4)

    Gli articoli da 34 a 39 sono sostituiti dal seguente testo:

    «Articolo 34

    1.   Le disposizioni della presente sezione si applicano alle importazioni di burro neozelandese effettuate nell'ambito dei contingenti n. 09.4195 e 09.4182 di cui all'allegato III.A del presente regolamento.

    2.   Si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 30, dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'articolo 32, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a d).

    3.   L'espressione “di almeno sei settimane” figurante nella descrizione del contingente di burro neozelandese significa che il burro ha almeno sei settimane alla data di presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica alle autorità doganali.

    4.   Nell'allegato III.A sono indicati i contingenti tariffari, il dazio applicabile e i quantitativi massimi da importare durante ogni periodo o sottoperiodo del contingente tariffario di importazione.

    Articolo 34 bis

    1.   I contingenti sono suddivisi in due parti come indicato nell'allegato III.A:

    a)

    il contingente n. 09.4195 (di seguito denominata “parte A” ) sarà ripartito fra gli importatori comunitari riconosciuti a norma delle disposizioni dell'articolo 7 e in grado di comprovare:

    i)

    per l'anno contingentale 2007, di avere effettuato importazioni nell'ambito del contingente 09.4589 durante il 2006,

    ii)

    per l'anno contingentale 2008, di avere effettuato importazioni nell'ambito di uno dei contingenti 09.4589, 09.4195 o 09.4182 nel periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2007,

    iii)

    per gli anni contingentali successivi, di avere effettuato importazioni nell'ambito di uno dei contingenti 09.4589, 09.4195 o 09.4182 nel corso dei 24 mesi anteriori al mese di novembre che precede l'anno contingentale;

    b)

    il contingente n. 09.4182 (di seguito denominato “parte B”) è riservato

    i)

    ai richiedenti riconosciuti a norma delle disposizioni dell'articolo 7 o

    ii)

    per il periodo da gennaio a giugno 2007 e per i richiedenti stabiliti in Bulgaria e in Romania, ai richiedenti che soddisfano le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2018/2006 (3),

    nonché

    iii)

    ai richiedenti in grado di comprovare che durante il periodo di 12 mesi anteriore al mese di novembre precedente l'anno contingentale hanno importato e/o esportato dalla Comunità almeno 100 tonnellate di latte o di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata in almeno 4 operazioni distinte.

    Tuttavia, per gli anni contingentali 2007 e 2008, il summenzionato periodo di 12 mesi è costituito rispettivamente dall'anno civile 2006 e dall'anno civile 2007.

    2.   Le prove dell'attività commerciale di cui al paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punti ii) e iii), sono valide per entrambi i semestri dell'anno contingentale.

    3   Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni dei seguenti mesi:

    a)

    gennaio 2007 e gennaio 2008 per il sottoperiodo contingentale gennaio-giugno; tuttavia per il gennaio 2007 le domande di titolo possono essere presentate durante i primi 15 giorni;

    b)

    novembre per i successivi sottoperiodi contingentali gennaio-giugno;

    c)

    giugno per il sottoperiodo contingentale luglio-dicembre.

    4.   Per essere ammissibili, le domande di titoli di importazione possono avere ad oggetto, per richiedente:

    a)

    per la parte A, non più del 125 %:

    i)

    per l'anno contingentale 2007, del quantitativo di prodotti da loro importati nel 2006 nell'ambito del contingente 09.4589,

    ii)

    per l'anno contingentale 2008, del quantitativo totale dei prodotti da loro importati nel 2006 e nel 2007, nell'ambito dei contingenti 09.4589, 09.4195 e 09.4182,

    iii)

    per gli anni contingentali successivi, dei quantitativi da loro importati nell'ambito dei contingenti 09.4589, 09.4195 o 09.4182 nel corso dei 24 mesi anteriori al mese di novembre che precede l'anno contingentale;

    b)

    per la parte B, non meno di 20 tonnellate e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il sottoperiodo e purché siano in grado di comprovare, in modo soddisfacente per l'autorità competente dello Stato membro interessato, di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

    Le prove di cui sopra sono fornite all'atto della presentazione delle domande di titoli.

    Fatto salvo il rispetto delle condizioni di ammissibilità, i richiedenti possono presentare domanda contemporaneamente per entrambe le parti del contingente.

    Devono essere presentate domande di titolo distinte per la parte A e per la parte B.

    La prova delle importazioni o delle esportazioni effettuate sono fornite in conformità dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

    5.   Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nello Stato membro che ha rilasciato il riconoscimento. Esse recano il numero di riconoscimento dell'operatore.

    Articolo 35

    La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 35 EUR per 100 kg netti di prodotto.

    Articolo 35 bis

    1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il terzo giorno lavorativo successivo al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti considerati.

    2.   Le notifiche specificano i quantitativi richiesti per ciascun numero di contingente, ripartiti per codice NC.

    3.   La Commissione decide entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine del periodo di notifica di cui al paragrafo 1 in che misura è possibile dare seguito alle domande. Se i quantitativi oggetto di domanda non sono superiori ai quantitativi contingentali disponibili, la Commissione non prende alcuna decisione e i titoli sono rilasciati per i quantitativi richiesti

    Se le domande di titoli per un sottocontingente riguardano un quantitativo superiore al quantitativo disponibile per il periodo contingentale considerato, la Commissione applica ai quantitativi oggetto di domanda un coefficiente uniforme di assegnazione. La parte della cauzione corrispondente ai quantitativi non assegnati è svincolata.

    Se, per uno dei sottocontingenti, l'applicazione del coefficiente di assegnazione comporterebbe l'assegnazione di titoli per quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, i quantitativi corrispondenti disponibili sono assegnati dallo Stato membro di cui trattasi procedendo al sorteggio di titoli per quantitativi di 20 tonnellate ciascuno fra i richiedenti a cui applicando il coefficiente di assegnazione sarebbero state assegnate meno di 20 tonnellate.

    Se dalla costituzione di partite di 20 tonnellate risulta un quantitativo residuo inferiore a 20 tonnellate, detto quantitativo è considerato una partita.

    La cauzione relativa alle domande che con il sorteggio non hanno ottenuto alcuna partita è immediatamente svincolata.

    4.   Il rilascio dei titoli avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi alla decisione di cui al paragrafo 3.

    5.   I titoli di importazione rilasciati in applicazione del presente regolamento sono validi fino all'ultimo giorno del semestre di cui all'allegato III.A.

    6.   I titoli di importazione rilasciati ai sensi della presente sezione sono trasferibili unicamente alle persone fisiche o giuridiche riconosciute a norma delle disposizioni dell'articolo 7. Con la richiesta di trasferimento il cedente comunica all'organismo emittente il numero di riconoscimento del cessionario.

    Articolo 35 ter

    Le domande di titolo e i titoli contengono le indicazioni di cui all'articolo 28, eccetto quelle relative al certificato IMA 1.

    La casella 16 della domanda di titolo può recare uno o più dei codici NC riportati nell'allegato III.A.

    Nella casella 20 del titolo è indicato il periodo sottocontingentale per il quale è rilasciato il titolo.

    Se nella domanda di titolo è indicato più di un codice NC occorre specificare il quantitativo richiesto per ciascun codice e procedere al rilascio di un titolo distinto per ciascuno di essi.

    Articolo 36

    Se il burro neozelandese non rispetta i requisiti in materia di composizione, l'intero quantitativo soggetto alla pertinente dichiarazione doganale è escluso dal beneficio del contingente.

    Una volta constatata la non conformità, quando è stata accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica le autorità doganali riscuotono il dazio doganale fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. A tal fine per il quantitativo non conforme è rilasciato un titolo di importazione a dazio pieno.

    Tale quantitativo non è attribuito al titolo.

    Articolo 37

    1.   L'aliquota del dazio prevista nell'allegato III.A si applica al burro neozelandese importato a norma della presente sezione soltanto su presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica accompagnata da un titolo di importazione, rilasciato in conformità delle disposizioni dell'articolo 35 bis, e da un certificato IMA 1 di cui all'allegato X, rilasciato da un organismo emittente figurante nell'allegato XII, comprovante il rispetto dei requisiti di ammissibilità e l'origine del prodotto oggetto di tale dichiarazione. Le autorità doganali riportano sul titolo di importazione il numero d'ordine del certificato IMA 1.

    2.   Il quantitativo indicato nel certificato IMA 1 è uguale al quantitativo indicato nella dichiarazione doganale di importazione.

    3.   I certificati IMA 1 sono validi dalla data di rilascio fino all'ultimo giorno del periodo contingentale annuale di importazione.

    4.   Il titolo di importazione può essere utilizzato per una o più dichiarazioni di importazione.

    Articolo 38

    Oltre al rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a d), l'inserimento degli organismi emittenti nell'allegato XII è subordinato all'impegno da parte di detti organismi a comunicare alla Commissione la deviazione standard del tenore di materie grasse caratteristica del processo, di cui all'allegato IV, parte 1, lettera e), per il burro neozelandese fabbricato da ciascun produttore di cui all'allegato IV, parte 1, lettera a), in conformità del relativo disciplinare dell'acquirente.

    Articolo 39

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio successivo alla fine di un dato anno contingentale, i quantitativi mensili definitivi e i quantitativi totali per l'anno contingentale considerato dei prodotti per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nell'ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 nel corso dell'anno contingentale precedente.

    La comunicazione mensile è effettuata il decimo giorno del mese successivo al mese in cui sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica.»

    5)

    L'allegato III.A è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

    6)

    L'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato III.B.

    7)

    Nell'allegato IV, la parte «1. DEFINIZIONI» è così modificata:

    a)

    la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

    «a)

    “produttore”: un singolo impianto o stabilimento di produzione in cui viene fabbricato burro destinato all'esportazione nella Comunità nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'allegato III.A»

    b)

    la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

    «c)

    “partita”: un quantitativo di burro che forma oggetto di un unico certificato IMA 1 presentato alla competente autorità doganale ai fini dell'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'allegato III.A;»

    8)

    Nell'allegato X, il testo contenuto nella casella «CERTIFICATO» è sostituito dal testo seguente:

    «CERTIFICATO

    per l'ammissione di taluni tipi di burro neozelandese soggetti al contingente tariffario di cui all'allegato III.A»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

    (2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 926/2006 (GU L 170 del 23.6.2006, pag. 8).

    (3)  Cfr. la pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO III.A

    CONTINGENTE TARIFFARIO NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI GATT/OMC SUDDIVISO PER PAESE D'ORIGINE: BURRO NEOZELANDESE

    Codice NC

    Descrizione

    Paese d'origine

    Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre

    (in tonnellate)

    Contingente semestrale massimo

    (quantitativi in tonnellate)

    Contingente

    Parte A

    Numero del contingente

    09.4195

    Contingente

    Parte B

    Numero del contingente

    09.4182

    Aliquota del dazio all'importazione

    (in EUR per 100 kg peso netto)

    Regole per la compilazione dei certificati IMA 1

    ex 0405 10 11

    ex 0405 10 19

    Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 %, ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto

    Nuova Zelanda

    77 402 tonnellate

    gennaio-giugno 2007

    42 572 tonnellate

    23 415 tonnellate

    19 157 tonnellate

    86,88

    Cfr. allegato IV

    ex 0405 10 30

    Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 %, ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati “Ammix” e “Spreadable”)

    luglio-dicembre 2007

    34 830 tonnellate

    19 156 tonnellate

    15 674 tonnellate

    contingente semestrale dal gennaio 2008 in poi

    38 701 tonnellate

    21 286 tonnellate

    17 415 tonnellate»


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO III.B

    CONTINGENTI TARIFFARI NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI GATT/OMC SUDDIVISI PER PAESE D'ORIGINE: ALTRI

    Numero del contingente

    Codice NC

    Descrizione

    Paese d'origine

    Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre

    (in tonnellate)

    Aliquota del dazio all'importazione

    (in euro per 100 kg peso netto)

    Regole per la compilazione dei certificati IMA 1

    09.4522

    0406 90 01

    Formaggi destinati alla trasformazione (1)

    Australia

    500

    17,06

    Cfr. allegato XI, lettere C e D

    09.4521

    ex 0406 90 21

    Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi

    Australia

    3 711

    17,06

    Cfr. allegato XI B

    09.4513

    ex 0406 90 21

    Cheddar ottenuto da latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno nove mesi, di un valore franco frontiera (2) uguale o superiore, per 100 kg di peso netto a:

     

    334,20 EUR per forme intere standard,

     

    354,83 EUR per formaggi di peso netto pari o superiore a 500 g,

     

    368,58 EUR per formaggi di peso netto inferiore a 500 g

    Canada

    4 000

    13,75

    Cfr. allegato XI A

    Per “forme intere standard” si intendono:

     

    forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg,

     

    blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg

    09.4515

    0406 90 01

    Formaggi destinati alla trasformazione (3)

    Nuova Zelanda

    4 000

    17,06

    Cfr. allegato XI, C e D

    09.4514

    ex 0406 90 21

    Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi

    Nuova Zelanda

    7 000

    17,06

    Cfr. allegato XI B


    (1)  L'utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata applicando le disposizioni comunitarie pertinenti. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    (2)  Si considera valore franco frontiera il prezzo franco frontiera o il prezzo fob del paese esportatore, eventualmente maggiorati di un importo forfettario che corrisponde alle spese di trasporto e di assicurazione fino al territorio doganale della Comunità.

    (3)  L'utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata applicando le disposizioni comunitarie pertinenti. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.»


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