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Document 32006R1506

Regolamento (CE) n. 1506/2006 della Commissione, dell' 11 ottobre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

GU L 280 del 12.10.2006, pp. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 338M del 17.12.2008, pp. 539–545 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1506/oj

12.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1506/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nella nomenclatura combinata per il 2006, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), quale modificato dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione (3), i codici della nomenclatura combinata (codici NC) per alcuni prodotti sono stati modificati. Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 32/2000 si riferiscono ad alcuni di questi codici NC. È quindi necessario aggiornare tali allegati.

(2)

Il regolamento (CE) n. 32/2000 deve dunque essere modificato di conseguenza.

(3)

Poiché il regolamento (CE) n. 1719/2005 è entrato in vigore il 1o gennaio 2006, il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dalla stessa data.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 32/2000 sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)   GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 928/2006 della Commissione (GU L 170 del 23.6.2006, pag. 14).

(2)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2006 della Commissione (GU L 179 dell’1.7.2006, pag. 26).

(3)   GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 32/2000 sono modificati come segue.

1)

Nella prima parte dell’allegato IV i codici NC nella seconda colonna sono modificati come segue:

a)

i codici NC sotto il numero d’ordine 09.0104 sono modificati come segue:

i)

il codice NC «9405 10 99 » è sostituito dal codice NC «ex 9405 10 98 »;

ii)

il codice NC «9405 60 99 » è sostituito dal codice NC «ex 9405 60 80 »;

iii)

il codice NC «9405 99 90 » è sostituito dal codice NC «ex 9405 99 00 »;

b)

il codice NC «6204 49 90 » sotto il numero d’ordine 09.0106 è sostituito dal codice NC «ex 6204 49 00 ».

2)

Nella seconda parte dell’allegato IV, i codici sotto il numero d’ordine 09.0104 sono modificati come segue:

a)

i codici TARIC nella terza colonna sono modificati come segue:

i)

nella riga del codice NC «9405 10 99 » il codice TARIC «10» è sostituito dal codice TARIC «20»;

ii)

nella riga del codice NC «9405 60 99 » il codice TARIC «10» è sostituito dal codice TARIC «20»;

iii)

nella riga del codice NC «9405 99 90 » il codice TARIC «10» è sostituito dal codice TARIC «20»;

b)

i codici NC nella seconda colonna sono modificati come segue:

i)

il codice NC «9405 10 99 » è sostituito dal codice NC «9405 10 98 »;

ii)

il codice NC «9405 60 99 » è sostituito dal codice NC «9405 60 80 »;

iii)

il codice NC «9405 99 90 » è sostituito dal codice NC «9405 99 00 ».

3)

Nella seconda parte dell’allegato IV, i codici sotto il numero d’ordine 09.0106 sono modificati come segue:

a)

i codici TARIC nella terza colonna sono modificati come segue:

i)

nella riga del codice NC «5208 52 90 » i codici TARIC «11» e «91» sono soppressi;

ii)

nella riga del codice NC «6204 49 90 » il codice TARIC «10» è sostituito dal codice TARIC «91»;

iii)

nelle righe dei codici NC «6214 90 10 » e «6214 90 90 » i codici TARIC «10», «11» e «19» sono sostituiti dai codici TARIC «11» e «91»;

b)

i codici NC nella seconda colonna sono modificati come segue:

i)

i codici NC «5208 52 10 » e «5208 52 90 » sono sostituiti dal codice NC «5208 52 00 »;

ii)

il codice NC «6204 49 90 » è sostituito dal codice NC «6204 49 00 »;

iii)

i codici NC «6214 90 10 » e «6214 90 90 » sono sostituiti dal codice NC «6214 90 00 ».

4)

Nella seconda parte dell’allegato V, i codici sotto il numero d’ordine 09.0103 sono modificati come segue:

a)

nella terza colonna, nella riga del codice NC «5208 52 90 » i codici TARIC «11» e «19» sono soppressi;

b)

nella seconda colonna, i codici NC «5208 52 10 » e «5208 52 90 » sono sostituiti dal codice NC «5208 52 00 ».


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