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Document 32006R1316

    Regolamento (CE) n. 1316/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006 , concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria del protocollo che modifica il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1 o agosto 2001 al 31 luglio 2006

    GU L 242 del 5.9.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 76M del 16.3.2007, p. 275–276 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1316/oj

    5.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 242/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1316/2006 DEL CONSIGLIO

    del 22 maggio 2006

    concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria del protocollo che modifica il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2001 al 31 luglio 2006

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2001 al 31 luglio 2006 (2) è applicabile.

    (2)

    Alla luce dei pareri scientifici sullo stato delle risorse nella ZEE mauritana e, in particolare, dei risultati del quarto e quinto gruppo di lavoro dell’Istituto mauritano per la ricerca oceanografica e la pesca (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches — IMROP) e del gruppo di lavoro scientifico congiunto, e tenuto conto delle conclusioni formulate in occasione della commissione mista del 10 settembre 2004 e del 15 e 16 dicembre 2004, le due parti hanno deciso di modificare le attuali possibilità di pesca.

    (3)

    Tali modifiche, che hanno formato oggetto di uno scambio di lettere, riguardano una riduzione temporanea dello sforzo di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi (categoria 5), l’istituzione di un secondo periodo di fermo biologico di un mese per la pesca demersale, l’aumento del numero di tonniere con lenze a canna e di pescherecci con palangari derivanti (categoria 8) nonché di pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica (categoria 9).

    (4)

    È nell’interesse della Comunità approvare tali modifiche.

    (5)

    Occorre confermare il criterio di ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca così modificate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria del protocollo che modifica il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2001 al 31 luglio 2006 (3).

    Articolo 2

    A seguito delle modifiche indicate nello scambio di lettere, le nuove possibilità di pesca per le categorie «tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari derivanti» (scheda tecnica n. 8 del protocollo) e «pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica» (scheda tecnica n. 9) sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

    Categoria di pesca

    Stato membro

    Stazza/Numero di navi utilizzabili

    Tonniere con lenze a canna

    Pescherecci con palangari derivanti (unità)

    Spagna

    20 + 3 = 23

    Portogallo

    3 + 0 = 3

    Francia

    8 + 1 = 9

    Pelagici (unità)

     

    15 + 10 = 25

    La sospensione temporanea di cinque (5) licenze di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi prende effetto a decorrere dal 1o gennaio 2005. La futura riattivazione delle cinque (5) licenze suddette sarà decisa di comune accordo, in funzione dello stato delle risorse, nell’ambito di una commissione mista composta da rappresentanti della Commissione e delle autorità mauritane.

    Se le domande di licenza degli Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. PRÖLL


    (1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

    (2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 128.

    (3)  GU L 48 del 18.2.2006, pag. 24.


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