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Document 32006R1296

    Regolamento (CE) n. 1296/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006 , che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1 o settembre 2006

    GU L 238 del 1.9.2006, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1296/oj

    1.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 238/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1296/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 31 agosto 2006

    che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o settembre 2006

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

    (2)

    In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

    (4)

    I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

    (5)

    Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

    (6)

    L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2006.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

    (2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


    ALLEGATO I

    Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o settembre 2006

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Dazi all'importazione (1)

    (in EUR/t)

    1001 10 00

    Frumento (grano) duro di qualità elevata

    0,00

    di qualità media

    0,00

    di bassa qualità

    0,00

    1001 90 91

    Frumento (grano) tenero destinato alla semina

    0,00

    ex 1001 90 99

    Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

    0,00

    1002 00 00

    Segala

    27,87

    1005 10 90

    Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

    47,36

    1005 90 00

    Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

    47,36

    1007 00 90

    Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

    32,86


    (1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

    3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

    2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

    (2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


    ALLEGATO II

    Elementi di calcolo dei dazi

    (17.8.2006-30.8.2006)

    1)

    Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

    Quotazioni borsistiche

    Minneapolis

    Chicago

    Minneapolis

    Minneapolis

    Minneapolis

    Minneapolis

    Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

    HRS2

    YC3

    HAD2

    qualità media (1)

    qualità bassa (2)

    US barley 2

    Quotazione (EUR/t)

    141,69 (3)

    68,49

    158,20

    148,20

    128,20

    99,27

    Premio sul Golfo (EUR/t)

    22,34

     

     

    Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

    21,76

     

     

    2)

    Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

    Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 23,82 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 29,89 EUR/t.

    3)

    Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

    0,00 EUR/t (HRW2)

    0,00 EUR/t (SRW2).


    (1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

    (2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

    (3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


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