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Document 32006R1231

    Regolamento (CE) n. 1231/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006 , che modifica, per quanto riguarda il ceftiofur e il monooleato e trioleato di poliossietilensorbitano, gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 225 del 17.8.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 327M del 5.12.2008, p. 666–669 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. impl. da 32009R0470

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1231/oj

    17.8.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 225/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1231/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 16 agosto 2006

    che modifica, per quanto riguarda il ceftiofur e il monooleato e trioleato di poliossietilensorbitano, gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare gli articoli 2 e 3,

    visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

    (2)

    La sostanza ceftiofur rientra attualmente nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i bovini e i suini in rapporto a muscolo, grasso, fegato e rene e per i bovini in rapporto al latte. La voce relativa al ceftiofur che figura in tale allegato deve essere modificata per includere gli ovini ed estesa a tutti i mammiferi da produzione alimentare in rapporto a muscolo, grasso, fegato, rene e latte.

    (3)

    La sostanza monooleato di poliossietilensorbitano figura attualmente nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 per tutte le specie da produzione alimentare. La voce relativa al monooleato di poliossietilensorbitano che figura in tale allegato deve essere sostituita dal monooleato e trioleato di poliossietilensorbitano, in cui rientra il trioleato di poliossietilensorbitano, per tutte le specie da produzione alimentare.

    (4)

    È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2377/90.

    (5)

    Prima di applicare il presente regolamento occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche eventualmente necessarie in base al regolamento stesso alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2), per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2006.

    Per la Commissione

    Günter VERHEUGEN

    Vicepresidente


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1055/2006 della Commissione (GU L 192 del 13.7.2006, pag. 3).

    (2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


    ALLEGATO

    A.   La seguente sostanza è inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui):

    1.   Agenti antinfettivi

    1.2.   Antibiotici

    1.2.2.   Cefalosporine

    Sostanze farmacologicamente attive

    Residuo marcatore

    Specie animale

    LMR

    Tessuti campione

    «Ceftiofur

    Somma di tutti i residui che conservano la struttura betalattamica espressi come desfuroilceftiofur

    Tutti i mammiferi da produzione alimentare

    1 000 μg/kg

    Muscolo

    2 000 μg/kg

    Grasso (1)

    2 000 μg/kg

    Fegato

    6 000 μg/kg

    Rene

    100 μg/kg

    Latte

    B.   La seguente sostanza è inserita nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze non soggette a un limite massimo di residui):

    3.   Sostanze generalmente riconosciute sicure

    Sostanze farmacologicamente attive

    Specie animale

    «Monooleato e trioleato di poliossietilensorbitano

    Tutte le specie da produzione alimentare»


    (1)  Per i suini questo LMR si riferisce a “pelle e grasso in proporzioni naturali”.»


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