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Document 32006R0905

    Regolamento (CE) n. 905/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 835/2006 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento polacco

    GU L 168 del 21.6.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/905/oj

    21.6.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 168/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 905/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 20 giugno 2006

    che modifica il regolamento (CE) n. 835/2006 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento polacco

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 835/2006 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di 150 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall’organismo d’intervento polacco.

    (2)

    Tenuto conto dell’attuale situazione del mercato, è opportuno procedere a un aumento dei quantitativi di frumento tenero posti in vendita dall’organismo d’intervento polacco sul mercato interno portando la gara permanente a 250 000 tonnellate.

    (3)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 835/2006.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 835/2006 è così modificato:

    1)

    All’articolo 1, il quantitativo «150 000 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «250 000 tonnellate».

    2)

    Nel titolo dell’allegato, il quantitativo «150 000 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «250 000 tonnellate».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

    (2)  GU L 152 del 7.6.2006, pag. 3.


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