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Document 32006R0676
Commission Regulation (EC) No 676/2006 of 2 May 2006 amending Regulation (EC) No 1980/2003 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards definitions and updated definitions (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 676/2006 della Commissione, del 2 maggio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1980/2003 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le definizioni e le definizioni aggiornate (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 676/2006 della Commissione, del 2 maggio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1980/2003 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le definizioni e le definizioni aggiornate (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 118 del 3.5.2006, p. 3–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 330M del 28.11.2006, p. 383–383
(MT)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32003R1980 | modifica | allegato 2 | 23/05/2006 |
3.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 676/2006 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1980/2003 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le definizioni e le definizioni aggiornate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita, che comprendono dati trasversali e longitudinali tempestivi e comparabili sul reddito nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell’emarginazione sociale a livello nazionale ed europeo. |
(2) |
In seguito all’adesione, il 1o maggio 2004, di nuovi Stati membri all’Unione europea (2), il regolamento (CE) n. 1177/2003 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1553/2005, per adattare le dimensioni del campione e dare tempo ai nuovi Stati membri di adeguare i loro sistemi rispettivi a definizioni e metodi armonizzati all’atto della compilazione delle statistiche comunitarie. |
(3) |
Risulta inoltre che alcuni dei nuovi Stati membri, come anche alcuni Stati membri originari, abbiano bisogno di maggior tempo per fornire tutti i dati sul reddito lordo secondo quanto specificato nel regolamento (CE) n. 1980/2003 della Commissione (3). |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1980/2003 va pertanto modificato di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1980/2003 è sostituito dal seguente:
«In deroga al paragrafo 2, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Polonia e Lettonia possono non trasmettere dati sul reddito lordo dal primo anno di funzionamento. Questi paesi, tuttavia, presentano tali dati al più presto e comunque non oltre il 2007.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2006.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1553/2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6).
(2) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6.
(3) GU L 298 del 17.11.2003, pag. 1.