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Document 32006R0033

Regolamento (CE) n. 33/2006 del Consiglio, del 9 gennaio 2006 , che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 2074/2004 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica democratica popolare del Laos

GU L 7 del 12.1.2006, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 334M del 12.12.2008, p. 682–698 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/33/oj

12.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/1


REGOLAMENTO (CE) N. 33/2006 DEL CONSIGLIO

del 9 gennaio 2006

che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 2074/2004 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica democratica popolare del Laos

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 9 e 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con regolamento (CE) n. 119/97 (2) («regolamento originario»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli («meccanismi» o «prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («Cina») pari, per i meccanismi con 17 e 23 anelli, alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e, per i meccanismi diversi da quelli con 17 e 23 anelli, ad una percentuale compresa tra il 32,5 % e il 39,4 %.

(2)

A seguito di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 2100/2000 (3) («inchiesta antiassorbimento»), ha aumentato i summenzionati dazi per i meccanismi diversi da quelli con 17 e 23 anelli. Con la modifica sono stati stabiliti dazi antidumping compresi tra il 51,2 % e il 78,8 %.

(3)

Con regolamento (CE) n. 1208/2004 (4), il Consiglio ha esteso le misure istituite dal regolamento originario alle importazioni dei meccanismi spediti dalla Repubblica socialista del Vietnam («Vietnam»).

(4)

A seguito di un riesame in previsione della scadenza, i dazi sono stati riconfermati con regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio (5).

2.   Domanda

(5)

Il 28 febbraio 2005 la Commissione ha ricevuto, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un’inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi originari della Cina. La domanda è stata presentata dalla Ring Alliance Ringbuchtechnik Handelsgesellschaft GmbH per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di alcuni tipi di meccanismi («richiedenti»). Nella domanda si sosteneva che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi originari della Cina venivano eluse mediante il trasbordo attraverso la Repubblica democratica popolare del Laos («Laos»).

(6)

Nella domanda si sosteneva inoltre che non c’erano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti all’origine di tale modifica della configurazione degli scambi a parte l’istituzione delle misure antidumping e che gli effetti correttivi delle misure antidumping in vigore risultavano indeboliti in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni di alcuni tipi di meccanismi dalla Cina e dal Vietnam sarebbero state sostituite da ingenti volumi di importazioni di alcuni tipi di meccanismi dal Laos. Sussistevano inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni si verificava a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che aveva determinato l’istituzione delle misure in vigore.

(7)

Infine, i richiedenti sostenevano che i prezzi di alcuni tipi di meccanismi spediti dal Laos erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.

3.   Apertura

(8)

Sentito il comitato consultivo e stabilito che sussistevano elementi di prova sufficienti per avviare un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione, con regolamento (CE) n. 559/2005 (6) («regolamento di apertura»), ha aperto un’inchiesta. Con tale regolamento la Commissione, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base, ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare, a decorrere dal 14 aprile 2005, le importazioni di alcuni tipi di meccanismi spediti dal Laos, indipendentemente dal fatto che fossero dichiarati o meno originari del Laos.

4.   Inchiesta

(9)

La Commissione ha notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità cinesi e laotiane, ai produttori/esportatori e agli importatori nella Comunità notoriamente interessati e all’industria comunitaria richiedente. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori in Cina e in Laos e agli importatori comunitari menzionati nella domanda o noti alla Commissione dall’inchiesta iniziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili.

(10)

Alla Commissione non sono pervenute risposte da parte degli esportatori/produttori cinesi o laotiani, né osservazioni da parte delle autorità di tali paesi.

(11)

Un importatore comunitario ha risposto affermando di non aver importato alcun tipo di meccanismo dal Laos durante il periodo dell’inchiesta, senza però fornire altre informazioni.

5.   Periodo dell’inchiesta

(12)

L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004 («PI»). Sono stati raccolti dati dal 2001 sino alla fine del PI per esaminare la presunta modifica della configurazione degli scambi.

B.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

1.   Considerazioni generali/livello di collaborazione

(13)

Come precisato ai considerando 10 e 11, nessun produttore/esportatore di meccanismi cinese o laotiano ha collaborato all’inchiesta, né alcun importatore comunitario ha fornito informazioni utili per l’inchiesta. Pertanto, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, è stato necessario elaborare conclusioni relative ai meccanismi spediti dal Laos verso la Comunità sulla base dei dati disponibili.

2.   Prodotto in esame e prodotto simile

(14)

Conformemente alla definizione dell’inchiesta iniziale, trattasi di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, classificabili al codice NC ex 8305 10 00. Tali meccanismi sono costituiti da due lame rettangolari o fili di acciaio sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo di acciaio a scatto fissato al prodotto in esame. Generalmente tali meccanismi si compongono di anello, lama, rivestimento, occhiello ed eventualmente scatto.

(15)

In base ai dati disponibili si è giunti alla conclusione che i meccanismi esportati verso la Comunità dalla Cina e quelli spediti nella Comunità dal Laos hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi. Sono pertanto considerati prodotti simili, conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Durante l’inchiesta non sono pervenute prove del contrario.

3.   Modifica della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità

(16)

A causa della mancata collaborazione delle società laotiane, il volume e il valore delle esportazioni laotiane del prodotto in esame verso la Comunità sono stati determinati in base alle informazioni disponibili, in questo caso i dati statistici rilevati dagli Stati membri e compilati dalla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, e i dati forniti da Eurostat.

(17)

A seguito dell’istituzione di misure definitive sulle importazioni del prodotto in esame dalla Cina verso la Comunità, le importazioni dalla Cina sono diminuite sensibilmente, passando da 1 684 tonnellate nel 1999 a 302 tonnellate nel 2001 e 2002, e hanno iniziato ad aumentare leggermente nel 2003, salendo a 330 tonnellate, e nel 2004, passando a 354 tonnellate. Va tuttavia osservato che nella seconda metà del 2004 le importazioni dalla Cina hanno registrato un nuovo andamento decrescente, come indicato nella tabella in appresso. Nello stesso tempo le importazioni di meccanismi dal Laos verso la Comunità sono aumentante, passando da zero tra il 2001 e il 2003 a 492 tonnellate nel 2004 (= PI). Le statistiche indicano che le importazioni dal Laos hanno continuato ad aumentare nel 2005.

(18)

Si osserva inoltre che la configurazione rilevata, consistente in una diminuzione delle importazioni dalla Cina e in un parallelo aumento significativo delle importazioni dal Laos nel 2004, mostra un legame diretto con la configurazione rilevata nell’inchiesta antielusione che ha portato all’estensione delle misure istituite dall’inchiesta iniziale alle importazioni di meccanismi dal Vietnam. Invero, a partire dal 1999 le importazioni di meccanismi dal Vietnam sono aumentate considerevolmente, passando da zero tonnellate tra il 1999 e il 2001 a 1 105 tonnellate nel 2002 e a 1 778 tonnellate nel 2003. A seguito dell’estensione delle misure istituite dall’inchiesta iniziale alle importazioni di meccanismi dal Vietnam, le importazioni dal Vietnam verso la Comunità sono diminuite notevolmente, scendendo a 353 tonnellate nel 2004 (= PI). Le statistiche non rilevano importazioni nel 2005. In effetti, se analizzate su base semestrale, le importazioni dal Vietnam si sono praticamente arrestate nel primo semestre del 2004, quando le misure applicabili alle importazioni di meccanismi dalla Cina sono state estese alle importazioni spedite dal Vietnam (pubblicazione il 1o luglio 2004, cfr. considerando 3). A partire dallo stesso periodo, le importazioni dal Laos sono passate da zero nel periodo precedente a 100 tonnellate nel 1o semestre 2004 e a 392 tonnellate nel secondo semestre 2004; è perciò evidente che le importazioni dal Vietnam e dalla Cina sono state sostituite dalle importazioni dal Laos. Le importazioni dichiarate dal Laos confermano quindi una configurazione degli scambi iniziata nel 1999, poichè prima dell’estensione delle misure al Vietnam non si erano avute importazioni dal Laos verso la Comunità.

Paese

2001

2002

2003

2004 (PI)

1o semestre

2004 (PI)

2o semestre

Cina (7)

302

302

330

212

142

Vietnam (8)

0

1 105

1 778

353

0

Laos (9)

0

0

0

100

392

4.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica

(19)

Le importazioni dal Laos verso la Comunità sono iniziate nel 2004, dopo l’apertura, nell’agosto 2003, dell’inchiesta sulle importazioni di meccanismi dal Vietnam, e hanno coinciso con la modifica della configurazione degli scambi tra Cina, Vietnam e Laos da una parte, e la Comunità dall’altro, come precisato nel considerando 18.

(20)

Esiste una coincidenza temporale tra la diminuzione significativa delle importazioni di meccanismi dal Vietnam, verificatasi al momento dell’estensione delle misure adottate a seguito dell’inchiesta antielusione, e il parallelo aumento delle importazioni di meccanismi dal Laos. Si ricorda che le autorità laotiane e i potenziali produttori/esportatori di tale paese sono stati informati dell’inchiesta in corso; tuttavia non è pervenuto alcun elemento comprovante l’effettiva produzione del prodotto in Laos, né alcuna società laotiana ha di fatto cooperato all’inchiesta. In base alle informazioni disponibili si è pertanto giunti alla conclusione che, in mancanza di una motivazione o giustificazione economica sufficiente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base, la modifica della configurazione degli scambi è dipesa dall’estensione del dazio antidumping alle merci spedite dal Vietnam.

5.   Indebolimento degli effetti correttivi del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile

(21)

Dai dati riportati nel considerando 18 si evince chiaramente che dopo l’estensione al Vietnam delle misure sulle importazioni di meccanismi dalla Cina, avvenuta nel 2004, la configurazione delle importazioni comunitarie del prodotto in esame ha subito un’evidente modifica in termini quantitativi. A seguito di tale estensione, le importazioni vietnamite verso la Comunità sono considerevolmente diminuite nel 2004 e si sono arrestate nel 2005, mentre nello stesso periodo sono aumentate le esportazioni del prodotto in esame nella Comunità provenienti dal Laos. In base ai dati forniti da Eurostat, nel 2004 l’importo totale delle esportazioni laotiane verso la Comunità era di 492 tonnellate, tendenza che si è confermata nel primo trimestre 2005. È quindi evidente che l’importante modifica dei flussi commerciali ha indebolito gli effetti correttivi delle misure in termini di quantitativi importati sul mercato comunitario.

(22)

Per quanto riguarda i prezzi del prodotto in esame spedito dal Laos, mancando ogni collaborazione, è stato necessario basarsi sui dati forniti da Eurostat, che rappresentavano le migliori informazioni disponibili. È stato constatato che il prezzo medio delle esportazioni laotiane verso la Comunità era inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio stabilito al momento dell’inchiesta iniziale. Gli effetti correttivi del dazio in termini di prezzi sono pertanto indeboliti.

(23)

Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le importazioni del prodotto in esame dal Laos indeboliscono gli effetti correttivi del dazio sia in termini di prezzi che di quantitativi.

6.   Elementi di prova del dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili o similari

(24)

Come spiegato nel considerando 13, tenuto conto della mancata collaborazione, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, per stabilire i prezzi all’esportazione verso l’UE ai fini della determinazione dell’esistenza del dumping in relazione alle esportazioni del prodotto in esame dal Laos verso la Comunità durante il PI, sono stati utilizzati i dati Eurostat a livello NC.

(25)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, i prezzi all’esportazione sono stati confrontati con il valore normale precedentemente stabilito, in questo caso il valore normale stabilito nel più recente riesame in previsione della scadenza. In tale riesame (cfr. precedente considerando 4), l’India è stata considerata come il paese analogo ad economia di mercato adeguato per la Cina e il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi e al valore normale costruito nel paese analogo.

(26)

Tenuto conto della mancata collaborazione e conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, per confrontare il prezzo all’esportazione e il valore normale si è ritenuto appropriato supporre che la gamma di merci considerata nel corso della presente inchiesta fosse la stessa presa in considerazione durante la revisione in previsione della scadenza delle importazioni di meccanismi originari dalla Cina.

(27)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell’ambito del riesame in previsione della scadenza e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è emerso un dumping significativo.

C.   MISURE

(28)

Viste le suddette risultanze, si constata che si è verificata elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base. A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, dello stesso regolamento, le misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame originarie della Cina, modificate dall’inchiesta antiassorbimento, dovrebbero essere estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Laos, indipendentemente dal fatto che sia o meno dichiarato originario di tale paese.

(29)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispone l’applicazione di misure alle importazioni registrate a partire dalla data di registrazione, il dazio antidumping dovrebbe essere riscosso sulle importazioni di meccanismi spediti dal Laos registrate al loro ingresso nella Comunità, conformemente al regolamento di apertura.

(30)

Le misure da estendere sono quelle stabilite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento originario, modificato da ultimo dal riesame in vista della scadenza, ossia:

a)

per i meccanismi con 17 e 23 anelli, un dazio pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto;

b)

per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, il dazio residuo del 78,8 %.

(31)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui le misure estese debbono applicarsi alle importazioni entrate nella Comunità in regime di registrazione imposta dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi su tali importazioni registrate di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dal Laos.

D.   DOMANDE DI ESENZIONE

(32)

Benché nel corso della presente inchiesta nessun effettivo esportatore di meccanismi verso la Comunità sia risultato esistere in Laos o si sia manifestato alla Commissione, altri esportatori interessati che vogliano presentare, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso dovranno compilare un questionario per consentire alla Commissione di stabilire se l’esenzione è giustificata. L’esenzione può essere concessa a seguito di una valutazione della situazione del mercato del prodotto in esame, della capacità di produzione e dell’utilizzazione degli impianti, degli appalti e delle vendite e tenendo conto della probabilità che continuino ad essere attuate pratiche per le quali non esiste una motivazione o giustificazione economica sufficiente e degli elementi di prova del dumping. La Commissione procede, di norma, anche ad una visita di verifica in loco. La domanda deve essere inviata senza indugio alla Commissione, completa di tutte le informazioni utili, compresa l’eventuale modifica delle attività della società connesse alla produzione e alle vendite.

E.   PROCEDURA

(33)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere il dazio antidumping definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le suddette conclusioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 2074/2004 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli di cui al codice NC ex 8305 10 00 originari della Repubblica popolare cinese:

a)

pari, per i meccanismi con 17 e 23 anelli (codici TARIC 8305100021 e 8305100029), alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e

b)

per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305100011, e 8305100019) pari al 78,8 %,

è esteso alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che questi prodotti siano dichiarati o meno originari di tale paese (codici 8305100013 e 8305100023).

Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lame rettangolari o fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un dispositivo d’acciaio a scatto fissato al meccanismo.

2.   I dazi estesi a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono riscossi sulle importazioni registrate in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.

3.   Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le domande di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda va inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 05/17

B-1049 Bruxelles

Fax (32 2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877

2.   A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione delle importazioni che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004 dal dazio esteso a norma dell’articolo 1.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 559/2005.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 gennaio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.

(3)  GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1.

(4)  GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 1.

(5)  GU L 359 del 4.12.2004, pag. 11.

(6)  GU L 94 del 13.4.2005, pag. 26.

(7)  A partire da 1 684 tonnellate nel 1999.

(8)  A partire da zero nel 1999.

(9)  A partire da zero nel 1999.

Fonte: Dati statistici raccolti dagli Stati membri e compilati dalla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, e dati forniti da Eurostat.


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