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Document 32006D0203

2006/203/CE: Decisione n. 202, del 17 marzo 2005 , concernente i modelli di formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 e E 127) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 77 del 15.3.2006, p. 1–84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/203/oj

15.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 77/1


DECISIONE n. 202

del 17 marzo 2005

concernente i modelli di formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 e E 127)

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo UE/Svizzera)

(2006/203/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), a norma del quale la Commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli ulteriori regolamenti,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (2), a norma del quale la Commissione amministrativa è incaricata di stabilire i modelli dei documenti necessari all'applicazione dei regolamenti,

vista la decisione n. 153, del 7 ottobre 1993, relativa ai modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 001, da E103-E127) (3),

vista la decisione n. 164, del 27 novembre 1996, relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (E 101 e E 102) (4)

vista la decisione n. 166, del 2 ottobre 1997, relativa alla modifica dei formulari E 106 e E 109 (5),

vista la decisione n. 168, dell'11 giugno 1998, relativa alla modifica dei formulari E 121 e E 127 e alla cancellazione del formulario E 122 (6),

vista la decisione n. 179, del 18 aprile 2000, relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 111, E 111 B, E 113-E 118 e E 125-E 127) (7),

vista la decisione n. 185, del 27 giugno 2002, che modifica la decisione n. 153 del 7 ottobre 1993 (formulario E 108) (8),

vista la decisione n. 186, del 27 giugno 2002, relativa ai modelli dei formulari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 101) (9),

considerando quanto segue:

(1)

L'ampliamento dell'Unione europea del 1o maggio 2004 rende necessaria la modifica dei formulari E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 e E 127.

(2)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) del 2 maggio 1992, completato dal protocollo del 17 marzo 1993, allegato VI, applica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 nell'ambito dello Spazio economico europeo.

(3)

La Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, hanno concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo con la Svizzera), che è entrato in vigore il 1o giugno 2002. L'allegato II di tale accordo fa riferimento ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

(4)

Per motivi di ordine pratico, è opportuno che i moduli utilizzati nell'Unione europea e nel quadro dell'accordo SEE e dell'accordo con la Svizzera siano identici,

DECIDE:

1.

Il modello di formulario E 101 di cui alla decisione n. 186 è sostituito dal modulo figurante in allegato.

2.

Il modello di formulario E 102 di cui alla decisione n. 164 è sostituito dal modulo figurante in allegato.

3.

Il modello di formulario E 105 di cui alla decisione n. 153 è abrogato.

I modelli di formulari E 001, E 103, E 104, E 107, E 112, E 120, E 123 e E 124 di cui alla decisione n. 153 sono sostituiti dai moduli figuranti in allegato.

4.

I modelli di formulari E 106 e 109 di cui alla decisione n. 166 sono sostituiti dai moduli figuranti in allegato.

5.

Il modello di formulario E 108 di cui alla decisione n. 185 è sostituito dal modulo figurante in allegato.

6.

I modelli di formulari E 115, E 116, E 117, E 118, E 125, E 126 e E 127 di cui alla decisione n. 179 sono sostituiti dai moduli figuranti in allegato.

7.

Il modello di formulario E 121 di cui alla decisione n. 168 è sostituito dal modulo figurante in allegato.

8.

Il simbolo dello Stato cui appartiene l'istituzione che compila il modulo è indicato come segue:

«BE = Belgio; CZ = Repubblica ceca; DK = Danimarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spagna; FR = Francia; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipro; LV = Lettonia; LT = Lituania; LU = Lussemburgo; HU = Ungheria; MT = Malta; NL = Paesi Bassi; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portogallo SI = Slovenia; SK = Slovacchia; FI = Finlandia; SE = Svezia; UK = Regno Unito; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Svizzera.»

9.

Le autorità competenti degli Stati membri mettono a disposizione degli interessati i moduli secondo i modelli allegati. Tali moduli sono disponibili nelle lingue ufficiali della Comunità e presentati in modo tale che le diverse versioni siano perfettamente sovrapponibili, consentendo così ad ogni destinatario di ricevere il modulo stampato nella propria lingua.

10.

La presente decisione, che sostituisce le decisioni n. 153, n. 164, n. 166, n. 168, n. 179, n. 185 e n. 186, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa sarà applicata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presidente della Commissione amministrativa

Claude EWEN


(1)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1).

(2)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(3)  GU L 244 del 19.9.1994, pag. 22.

(4)  GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 85.

(5)  GU L 195 dell'11.7.1998, pag. 25.

(6)  GU L 195 dell'11.7.1998, pag. 37.

(7)  GU L 54 del 25.2.2002, pag. 1.

(8)  GU L 55 dell'1.3.2003, pag. 74.

(9)  GU L 55 dell'1.3.2003, pag. 80.


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