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Document 32006D0147

2006/147/CE: Decisione della Commissione, del 24 febbraio 2006 , relativa all’introduzione di una vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità da virus H5N1 e alle correlate misure riguardanti i movimenti nei Paesi Bassi [notificata con il numero C(2006) 630]

GU L 55 del 25.2.2006, p. 47–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 309–312 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogato da 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/147(1)/oj

25.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 55/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2006

relativa all’introduzione di una vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità da virus H5N1 e alle correlate misure riguardanti i movimenti nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2006) 630]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(2006/147/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute degli animali e, in determinate circostanze, per la salute umana. Vi è un rischio di diffusione dell’agente della malattia ad altre aziende, con una netta riduzione della redditività delle aziende avicole, ai volatili selvatici e da uno Stato membro ad altri Stati membri e paesi terzi per il tramite del commercio internazionale di volatili vivi o di prodotti da essi derivati.

(2)

Il virus A, sottotipo H5N1, dell’influenza aviaria ad alta patogenicità è stato isolato nei volatili selvatici in alcune parti della Comunità e in paesi terzi confinanti con essa o popolati da uccelli migratori nel periodo invernale. La probabilità dell’introduzione del virus mediante i volatili selvatici aumenterà nella stagione migratoria ormai prossima.

(3)

In tutto il territorio dei Paesi Bassi sono stati attuati sistemi di individuazione precoce e misure di biosicurezza atte a ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria a branchi di pollame.

(4)

Nel parere riguardante «Aspetti relativi alla salute e al benessere degli animali dell’influenza aviaria» del 20 settembre 2005 il comitato per la salute ed il benessere degli animali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) afferma che la vaccinazione preventiva può essere presa in considerazione qualora venga identificato un rischio elevato di introduzione del virus in aree ad alta densità di popolazione avicola. Durante un’epidemia di influenza aviaria vi è sempre un notevole rischio che volatili da compagnia vengano nascosti e costituiscano un pericolo permanente di contagio. Questa eventualità va presa in considerazione e, anziché sopprimere in massa tali volatili, si può raccomandare di incrementare la sorveglianza e la biosicurezza. Inoltre per questo tipo di volatili possono essere considerate come alternative la quarantena e la vaccinazione. Tuttavia tale prassi non dovrebbe compromettere le severe misure di biosicurezza e di altro tipo da attuare in tali zone per eliminare le possibilità di introduzione del virus. La vaccinazione può essere applicata in branchi nei quali i sistemi di gestione generale impiegati impediscono ai volatili di essere permanentemente rinchiusi o sufficientemente protetti dal contatto con volatili selvatici.

(5)

Il 21 febbraio 2006 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione per approvazione un programma di vaccinazione preventiva in considerazione del particolare rischio di introduzione del virus dell'influenza aviaria nel loro territorio. La Commissione ha esaminato immediatamente il suddetto programma in collaborazione con i Paesi Bassi e ritiene che, con taluni adeguamenti, sia conforme alle disposizioni comunitarie in materia. Di conseguenza il programma in questione va approvato.

(6)

Si dovranno utilizzare solo i medicinali veterinari autorizzati conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2) o al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (3).

(7)

Nelle zone dei Paesi Bassi in cui viene praticata la vaccinazione preventiva deve essere predisposto un monitoraggio dei branchi di pollame vaccinati e non vaccinati e devono essere imposte limitazioni ai movimenti dei volatili vaccinati.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

1.   La presente decisione istituisce misure da applicare nei Paesi Bassi, nelle zone in cui viene praticata la vaccinazione preventiva in talune aziende avicole particolarmente esposte al rischio di contagio, comprese limitazioni dei movimenti di pollame vaccinato e di taluni prodotti da esso derivati.

2.   Ai fini della presente decisione, oltre alle definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«pollame da cortile» ovvero polli, anatre, tacchini e oche tenuti dai proprietari:

i)

per il loro uso o consumo personale; oppure

ii)

come animali da compagnia.

b)

«galline ovaiole biologiche» e «galline ovaiole allevate all’aperto», ovvero galline ovaiole secondo la definizione della direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce norme minime per la protezione delle galline ovaiole e della direttiva 2002/4/CE della Commissione (4) del 30 gennaio 2002 relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio aventi accesso al libero pascolo.

Articolo 2

Approvazione del programma di vaccinazione

1.   Il programma di vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 presentato dai Paesi Bassi alla Commissione il 21 febbraio 2006 viene approvato («il programma di vaccinazione preventiva»).

Secondo il «programma di vaccinazione preventiva» la vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria H5N1 viene eseguito utilizzando un vaccino eterologo inattivato di influenza aviaria del sottotipo H5 oppure, in circostanze eccezionali e solo per galline ovaiole biologiche o allevate all’aperto, utilizzando un vaccino bivalente contenente entrambi i sottotipi di influenza H5 e H7, autorizzato dai Paesi Bassi per il pollame da cortile, per le galline ovaiole biologiche e per le galline ovaiole allevate all'aperto in tutto il territorio dei Paesi Bassi.

2.   Secondo il «programma di vaccinazione preventiva» il pollame da cortile e le galline ovaiole biologiche o allevate all’aperto sottoposte a vaccinazione preventiva saranno oggetto di un intenso monitoraggio e di un’accurata sorveglianza.

3.   Il programma di vaccinazione preventiva va realizzato in maniera efficace.

4.   La Commissione pubblica il programma di vaccinazione preventiva.

Articolo 3

Prescrizioni relative ai movimenti di pollame vivo, uova da tavola, carni fresche, carni macinate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne di pollame

Le prescrizioni relative ai movimenti di pollame vivo proveniente e/o originario di aziende nelle quali viene eseguita la vaccinazione preventiva e ai movimenti di uova da tavola, carni fresche, carni macinate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne di pollame derivati da pollame vaccinato nell’ambito del «programma di vaccinazione preventiva» si applicano in conformità degli articoli da 4 a 11 della presente decisione.

Articolo 4

Prescrizioni relative ai movimenti e all’invio di pollame da cortile vivo, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti da tale pollame

Le autorità competenti assicurano quanto segue:

1)

Il pollame da cortile vaccinato deve essere identificato individualmente e può essere oggetto di movimento verso altri branchi vaccinati all’interno dei Paesi Bassi nel rispetto del «programma di vaccinazione preventiva», secondo il quale va tenuto un registro di tali movimenti.

2)

Il pollame da cortile vaccinato, i pulcini di un giorno e le uova da cova derivanti da tale pollame non possono essere oggetto di movimenti verso aziende avicole commerciali all'interno dei Paesi Bassi o di invii verso altri Stati membri.

Articolo 5

Prescrizioni relative ai movimenti e all’invio di galline ovaiole biologiche vive e di galline ovaiole allevate all’aperto vive

Le autorità competenti garantiscono che le galline ovaiole biologiche e le galline ovaiole allevate all’aperto, vive, vaccinate possono solo essere oggetto di movimenti verso altre aziende in cui viene effettuata la vaccinazione o verso un macello per la macellazione immediata all’interno dei Paesi Bassi e che non possano uscire dal territorio dei Paesi Bassi.

Articolo 6

Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova

I certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti dai Paesi Bassi devono contenere le seguenti diciture:

«Pollame vivo/pulcini di un giorno/uova da cova provenienti da aziende nelle quali non è stata effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria».

Articolo 7

Prescrizioni per l’invio di uova da tavola

Le autorità competenti garantiscono che le uova da tavola provenienti da e/o originarie di allevamenti biologici o all’aperto di galline ovaiole nei quali viene effettuata la vaccinazione preventiva siano oggetto d’invio a partire dai Paesi Bassi a condizione che tali uova da tavola:

a)

provengano da pollame originario di branchi sottoposti a regolari ispezioni e testati con esito negativo nei confronti dell’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 nel rispetto del «programma di vaccinazione preventiva», prestando particolare attenzione ai volatili di controllo; nonché

b)

vengano trasportate direttamente:

i)

verso un centro d’imballaggio individuato dall’autorità competente, purché l’imballaggio avvenga in materiali a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza richieste dall’autorità competente; oppure

ii)

verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti come previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004 (5), allegato III, sezione X, capitolo II per essere manipolate e trattate in conformità del regolamento (CE) n. 852/2004 (6), allegato II, capitolo XI.

Articolo 8

Prescrizioni relative all’invio di carni fresche, carni macinate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne di pollame

1.   Le autorità competenti garantiscono che le carni fresche ottenute da galline ovaiole biologiche o galline ovaiole allevate all’aperto, vaccinate siano oggetto d’invio a partire dai Paesi Bassi solo a condizione che tali carni derivino da pollame che:

a)

è originario di branchi sottoposti a regolari ispezioni e testati con esito negativo nei confronti dell’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 nel rispetto del «programma di vaccinazione preventiva», prestando particolare attenzione ai volatili di controllo;

b)

proviene da branchi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo;

c)

è stato tenuto separato da altri branchi non conformi alle disposizioni del presente articolo; nonché

d)

le carni siano state prodotte nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato II e allegato III, sezioni II e III, e controllate in conformità del regolamento (CE) n. 854/2004 (7), allegato I, sezioni I, II e III e sezione IV, capitoli V e VII.

2.   Le autorità competenti garantiscono che le carni macinate, le preparazioni a base di carne, le carni separate meccanicamente e i prodotti a base di carne contenenti carni ottenute da galline ovaiole biologiche o da galline ovaiole allevate all'aperto, vaccinate siano oggetto d’invio a partire dai Paesi Bassi solo qualora le carni rispettino le prescrizioni del paragrafo 1 e siano prodotte nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezioni V e VI.

Articolo 9

Documenti commerciali per carni fresche, carni macinate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne di pollame

I Paesi Bassi garantiscono che le carni fresche, le carni macinate, le preparazioni a base di carne, le carni separate meccanicamente e i prodotti a base di carne di pollame che rispettano le condizioni di cui all’articolo 8 siano accompagnate da un documento commerciale dichiarante:

«La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/147/CE della Commissione».

Articolo 10

Informazione degli Stati membri

I Paesi Bassi informano anticipatamente l’autorità veterinaria centrale dello Stato membro di destinazione circa i movimenti delle partite di cui all’articolo 9.

Articolo 11

Lavaggio e disinfezione di imballaggi e mezzi di trasporto

I Paesi Bassi assicurano che nelle aziende in cui viene effettuata la vaccinazione preventiva tutti i mezzi impiegati per trasportare pollame vivo, carni fresche, carni macinate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente, prodotti a base di carne di pollame e mangime vengono puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall’autorità competente.

Articolo 12

Sanzioni

I Paesi Bassi determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente decisione e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. I Paesi Bassi notificano le suddette norme alla Commissione entro il 7 marzo 2006 e informano la Commissione di eventuali successive modifiche delle stesse.

Articolo 13

Relazioni

I Paesi Bassi presentano alla Commissione una relazione informativa sull’attuazione del programma di vaccinazione preventiva entro un mese dalla data di applicazione della presente decisione e trasmettono al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali relazioni mensili a partire dal 7 marzo 2006.

Articolo 14

Riesame delle misure

Le misure vengono riesaminate tenendo conto degli sviluppi della situazione epidemiologica e delle nuove informazioni disponibili.

Articolo 15

Destinatari

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

(3)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(6)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(7)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.


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