Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0007

    2006/7/CE: Decisione della Commissione, del 9 gennaio 2006 , recante alcune misure di protezione relative all'importazione di piume da determinati paesi terzi [notificata con il numero C(2006) 33] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 5 del 10.1.2006, p. 17–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 118M del 8.5.2007, p. 1–3 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 07/03/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/7(1)/oj

    10.1.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 5/17


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 9 gennaio 2006

    recante alcune misure di protezione relative all'importazione di piume da determinati paesi terzi

    [notificata con il numero C(2006) 33]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/7/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l'agente patogeno possa venire introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti derivati dal pollame, tra cui le piume non trattate.

    (2)

    Le autorità turche hanno notificato diversi focolai di influenza aviaria tra gli animali di pollai dell'Anatolia orientale. Non si può escludere la presenza della malattia in Armenia, Azerbaigian, Georgia, Iran, Iraq e Siria dato che è probabile che siano stati gli uccelli migratori a provocare la diffusione della malattia in Turchia.

    (3)

    Attualmente dai paesi confinanti con la Turchia non sono autorizzate le importazioni di prodotti derivati dal pollame, salvo che si tratti di piume non trattate e di parti delle medesime.

    (4)

    A norma della decisione 2005/733/CE della Commissione (2) sono già sospese le importazioni dalla Turchia di piume non trattate.

    (5)

    Mancando ulteriori informazioni sulla sorveglianza dell'influenza aviaria nei paesi che confinano con la parte orientale della Turchia e tenuto conto del rischio per la salute degli animali rappresentato dall'introduzione della malattia nella Comunità, è opportuno sospendere le importazioni dall'Armenia, dall'Azerbaigian, dalla Georgia, dall'Iran, dall'Iraq e dalla Siria di piume non trattate e di parti delle medesime.

    (6)

    Di conseguenza, per le importazioni dai paesi terzi interessati di partite commerciali di piume trasformate è opportuno esigere una prova dell'avvenuto trattamento.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri sospendono le importazioni di piume non trattate e di parti di piume non trattate provenienti dal territorio dei paesi elencati nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri provvedono affinché le partite di piume o parti di piume trattate (escluse le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trattate inviate a privati per fini non industriali) importate dal territorio dei paesi elencati nell'allegato siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trattate sono state sottoposte a getto di vapore o ad altro metodo di trattamento che assicuri l'inattivazione dell'agente patogeno.

    Articolo 3

    Gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 4

    La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2006.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica pubblicata in GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

    (2)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 102.


    ALLEGATO

    Paesi di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione:

    Georgia

    Armenia

    Azerbaigian

    Iran

    Iraq

    Siria


    Top